Sentenza n. 255/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/11/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 183legge 87/1953
- art. 131legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 183, primo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso
con ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dalla Corte d'appello di
Bologna nel procedimento civile vertente tra la società Arredografica
e la banca Credito Romagnolo ed altri, iscritta al n. 399 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35 del 7 febbraio 1973.
Visti gli atti di costituzione della società Arredografica e del
Credito Romagnolo;
udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Nicola Picardi e Carlo Fornario, per la società
Arredografica, e l'avv. Giannetto Cavasola, per il Credito Romagnolo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1972, nel corso di un
procedimento civile vertente tra la società Arredografica e Grandi
Raulo, curatore del fallimento Arredografica, ed altri, la Corte
d'appello di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 183, primo comma, della legge fallimentare, in quanto tale
disposizione "fa decorrere i termini per l'appello avverso la sentenza
che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione della
sentenza medesima".
Sostiene, al riguardo, il giudice a quo che il mezzo
dell'affissione nel caso in esame - ed a differenza che in altre otesi,
quali quelle previste negli artt. 142, 143 e 150 del codice di
procedura civile, 17 e 19 della legge fallimentare - non risulterebbe
giustificata da ragioni di estrema necessità, né corretta od
integrata con il ricorso ad ulteriori strumenti di pubblicità, e
pertanto, non garantirebbe in alcun modo la effettività ed adeguatezza
del diritto di difesa, il cui esercizio verrebbe indubbiamente ad
essere reso assai difficile.
Si è costituito in giudizio il Credito Romagnolo s.p.a., con
deduzioni depositate il 19 dicembre 1972 nelle quali chiede una
dichiarazione di infondatezza della questione, traendo argomenti da
precedenti decisioni di questa Corte quali le sentenze n. 93 del 1962 e
141 del 1970 e l'ordinanza n. 59 del 1971, e dal disposto dell'art. 133
cod. prov. civ. che impone l'obbligo al cancelliere di dare notizia
alle parti costituite dell'avvenuto deposito della sentenza.
Anche la società Arredografica s.p.a. si è costituita in giudizio
con deduzioni prodotte il 28 novembre 1972: le conclusioni di questa
parte, che sviluppa motivi già esposti nell'ordinanza di rimessione,
sono intese ad ottenere una pronuncia di accoglimento della questione.
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
1. La questione di legittimità costituzionale del primo comma
dell'art. 183 della legge fallimentare, nella parte in cui fa decorrere
il termine per appellare dalla sentenza che omologa o respinge il
concordato preventivo dall'affissione, è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di
difesa in ogni stato e grado del giudizio, proclamato nel secondo comma
dell'art. 24 Cost., pur potendo variamente atteggiarsi in funzione
delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei
superiori interessi di giustizia cui sono rispettivamente preordinate,
deve essere garantito dalla legge in modo effettivo e adeguato alle
circostanze. E non può dubitarsi, ed è stato altresì ripetutamente
affermato dalla Corte (sent. n. 139 del 1967; sent. n. 34 del 1970, ad
esempio), che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei
soggetti interessati ad impugnare determinati atti di essere posti in
grado di averne tempestiva conoscenza, così da potere utilizzare nella
loro interezza i termini legali di decadenza di volta in volta
prestabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame.
D'altronde, alle accennate esigenze, ora assunte e tutelate a
livello costituzionale, appare informato lo stesso codice di procedura
vigente, - nel quale - com'è ben noto - è regola generale che i
termini decorrano dalla notificazione, ed in talune particolari ipotesi
(nelle quali si è ritenuto preferibile fare assegnamento sull'impulso
d'ufficio, anziché sulla iniziativa di parte) dalla comunicazione
disciplinata negli artt. 133 e 136: a tali principi derogandosi
eccezionalmente con forme lato sensu pubblicitarie solo quale extrema
ratio, come quando si riveli impossibile portare l'atto a conoscenza
del destinatario (affissione: artt. 142 e 143) ovvero "la notificazione
nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei
destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti" (notificazione
per pubblici proclami, previa speciale autorizzazione e con particolari
correttivi, a norma dell'art. 150).
Limitando il discorso al raffronto tra notificazione ed affissione,
che solo interessa ai fini della presente controversia, è da
sottolineare come l'affissione non possa considerarsi un equipollente
della notificazione, giacché, mentre questa tende al risultato di
portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei
destinatari, ed è regolata in modo da essere in grado, nella
generalità dei casi, di conseguirlo, l'affissione, in sé ed ancor
più per le modalità con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere, a
tutto concedere, una mera presunzione di conoscibilità, peraltro
insuperabile, che è cosa sostanzialmente diversa.
Quanto sopra osservato vale senza dubbio anche con riferimento alla
otesi del primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare, di cui
sorge questione; e vale anzi a maggior ragione, se si tien conto della
brevità del termine per l'appello, della quale l'ordinanza,
uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, non contesta la
legittimità costituzionale, ma che ovviamente postula che i soggetti
legittimati all'impugnativa (il debitore ed i creditori opponenti:
soggetti, cioè, rigorosamente predeterminati) abbiano avuto sicura e
tempestiva notizia della sentenza pronunciata nel giudizio sulla
omologazione. Né ricorrono, nella specie in esame, a giustificare
siffatta deroga ai principi, quelle considerazioni ed esigenze
oggettive, inerenti alla speciale procedura della legge fallimentare, e
ravvisabili in altri casi, previsti dalla legge medesima, in ordine ai
quali la Corte ha avuto occasione altra volta di pronunciarsi in
opposto senso.
Vero è, bensì, malgrado l'ordinanza accenni a dubitarne, che
l'affissione di cui all'art. 183 dovrebbe essere integrata dalla
comunicazione prescritta, con norma di generale applicazione, dall'art.
133 cod. proc. civile. Ma l'obbligo imposto alla cancelleria di
procedervi entro cinque giorni dal deposito della sentenza non è poi
sanzionato, né direttamente né indirettamente, e nell'interpretazione
dominante in giurisprudenza non incide, comunque, sulla decorrenza del
termine per appellare, potendo persino accadere che la sentenza sia
comunicata dopo che la decadenza dall'impugnazione siasi già
verificata.
Ciò premesso, ed a prescindere dal problema, di ordine
concettuale, se la comunicazione possa correttamente considerarsi, come
spesso si ritiene, una forma abbreviata di notificazione, e sebbene,
concernendo essa il solo dispositivo, ne derivi a carico degli
interessati l'onere di prendere visione integrale della sentenza, può
concludersi, dunque, che, nel sistema della legge fallimentare, la
illegittimità costituzionale della norma denunciata per contrasto con
l'art. 24 Cost. si accentra nella decorrenza del termine dalla data
(incerta e mal nota) dell'affissione, anziché da quella della ricevuta
comunicazione a cura della cancelleria.
Conseguenzialmente, la pronuncia di illegittimità va estesa, a
norma dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ed egualmente in parte
qua, all'ultimo comma dello stesso art. 183, nonché all'art. 131,
primo e terzo comma, disciplinante l'appello avverso la sentenza che
omologa o respinge il concordato fallimentare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare),
nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine
per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il
concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione
della comunicazione della stessa;
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara, altresì, la illegittimità costituzionale derivata
dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma
dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere
dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione
contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o
reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la
sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonché per
ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTI STA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VTNCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI -
NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte