Sentenza n. 255/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/12/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 12 settembre 1977 dal Pretore di
Napoli sul ricorso proposto da Veneruso Emma contro ENPAS, iscritta al
n. 515 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 12 settembre 1977 - nel corso di un
procedimento civile in cui si controverteva sulla spettanza
dell'indennità di buonuscita alla figlia nubile maggiorenne (ed orfana
di madre) di un dipendente statale deceduto in attività di servizio il
20 febbraio 1975 - il Pretore di Napoli ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 ("testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore
dei dipendenti civili e militari dello Stato"). La norma impugnata
violerebbe, infatti, l'art. 76 della Costituzione, dal momento che
avrebbe soppresso - in contrasto con l'art. 6 della legge delega 28
ottobre 1970, n. 775 - "il diritto delle figlie nubili maggiorenni a
percepire la indennità di buonuscita spettante al genitore deceduto in
attività di servizio", già previsto dall'art. 5 della legge 27
novembre 1956, n. 1407.
È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo invece che la Corte dichiari la manifesta
infondatezza della questione predetta. Abolendo il diritto a
conseguire l'indennità di buonuscita, attribuito dalla legge n. 1407
del 1956 alle orfane maggiorenni nubili e non anche agli orfani
maggiorenni nel medesimo stato, la disposizione impugnata avrebbe
inteso - secondo l'Avvocatura dello Stato - eliminare questa evidente
sperequazione ed "adeguare la normativa ai nuovi principi gradualmente
affermatisi, quale risultato dell'incisivo insegnamento di codesta...
Corte.., nettamente contrari alla ingiustificata condizione di
disparità di trattamento fra orfani e orfane": per ciò stesso, il
legislatore delegato avrebbe dunque "obbedito al compito ricevuto di
coordinamento delle disposizioni che disciplinano la soggetta materia
anche con i principi costituzionali sopra richiamati". Considerato in diritto :
Nel testo originario - precedente la sostituzione operata dall'art.
7, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 - l'impugnato art.
5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, stabiliva che,
"in caso di morte del dipendente statale in attività di servizio",
l'indennità di buonuscita spettasse, "nell'ordine, al coniuge
superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle", che
conseguissero "il diritto alla pensione di riversibilità". A sua
volta, l'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
("testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato"), prevedeva e prevede che la pensione
stessa "spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro
o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente
o del pensionato e nullatenenti". Dal combinato disposto di queste due
norme discendeva pertanto - come ha giustamente rilevato il giudice a
quo l'abrogazione dell'art. 5 cpv. della legge 27 novembre 1956, n.
1407 (recante "Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera
di previdenza per i personali civile e militare dello Stato"), per cui,
"in mancanza del coniuge", la indennità di cui si controverte
competeva - fra l'altro - "alle figlie nubili maggiorenni, nonché ai
figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro". Senonché, precisamente
in questo effetto abrogativo il Pretore di Napoli ravvisa un eccesso di
delega, dato che il "testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
"non avrebbe in tal senso rispettato l'art. 6, terzo comma, della legge
28 ottobre 1970, n. 775, in base al quale il Governo veniva bensì
"delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in
testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in
vigore concernenti le singole materie", ma solo per apportare "ove
d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il
loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore
accessibilità e comprensibilità delle norme medesime e sempre con i
criteri indicati nel comma precedente" (ossia tendendo "alla
semplificazione ed allo snellimento delle procedure").
Posta in questi termini, la questione è fondata. Indubbiamente,
il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali non avrebbe
potuto riprodurre senza alcuna modificazione l'art. 5 cpv. della legge
n. 1407 del 1956, continuando a differenziare le "figlie nubili
maggiorenni" dai "figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro": lo
precludeva, infatti, il principio d'eguaglianza senza distinzione di
sesso, che vincola implicitamente, al pari di qualunque altro precetto
costituzionale, le stesse disposizioni dei testi unici di
coordinamento; e, nella specie, il vincolo in questione risultava tanto
più stringente, in quanto la Corte - con decisioni n. 53 del 1969 e n.
135 del 1971 - aveva già dichiarato costituzionalmente illegittima la
disciplina che dava rilievo alla condizione del nubilato, sia pure in
tema di trattamento di quiescenza e non di prestazioni previdenziali
(in ordine alle quali era stata anzi pronunciata la sentenza di rigetto
n. 82 del 1973). Ma ciò non toglie che, sul punto, il legislatore
delegato abbia realizzato la parità di trattamento fra orfani ed
orfane, privando le figlie nubili maggiorenni - attraverso un mero
testo unico - di un diritto che loro competeva, quand'anche esse non
fossero nullatenenti, conviventi a carico del dipendente statale in
servizio ed inabili a proficuo lavoro ovvero in età superiore a
sessant'anni; il che non si giustifica, né in nome della
semplificazione e dello snellimento delle procedure, né in vista della
migliore accessibilità e comprensibilità delle norme previdenziali,
di cui si ragiona nell'art. 6, terzo comma, della legge n. 775 del
1970.
D'altra parte, non giova replicare che il legislatore delegato
avrebbe pur sempre perseguito, mediante l'impugnato art. 5 del d.P.R.
n. 1032 del 1973, uno stretto coordinamento fra la disciplina delle
prestazioni previdenziali e quella del trattamento di quiescenza
spettante ai superstiti dei dipendenti civili e militari dello Stato.
La citata norma di delegazione si limita, infatti, a considerare il
coordinamento" delle disposizioni in vigore concernenti le singole
materie", senza alcun riferimento all'armonizzazione delle normative
riguardanti materie diverse. Ed il collegamento fra i regimi
previdenziale e pensionistico, già introdotto dalla norma in
discussione, non rappresentava e non rappresenta affatto una soluzione
obbligata o comunque preferibile sul piano legislativo, tanto è vero
che l'art. 7, secondo comma, della legge n. 177 del 1976, concernente
il "diritto all'indennità di buonuscita", ha interrotto il nesso
stabilito dall'art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973, disponendo
senz'altro che, "in caso di morte del dipendente statale in attività
di servizio", l'indennità competa, nella stessa misura che sarebbe
spettata al dipendente, "al coniuge superstite e agli orfani, ai
genitori, ai fratelli e sorelle".
La richiesta pronuncia di accoglimento non si può certo risolvere,
però, nella restaurazione di quanto già previsto dall'art. 5 cpv.
della legge n. 1407 del 1956: una siffatta soluzione non sarebbe,
nonché indispensabile sul piano costituzionale, nemmeno conforme
all'art. 3 della Costituzione, poiché rinnoverebbe la preesistente
disparità di trattamento fra le figlie ed i figli maggiorenni. Né
può ipotizzarsi la radicale dichiarazione d'illegittimità
costituzionale del riferimento - contenuto nella norma impugnata - agli
"orfani... che conseguano il diritto alla pensione di riversibilità":
poiché una tale pronuncia verrebbe nuovamente a contraddire il
principio generale d'eguaglianza, negando agli orfani in genere il
diritto all'indennità di buonuscita, a beneficio di altre categorie di
superstiti, non considerati dalla legge n. 1407 del 1956 e quindi
posposti agli orfani stessi, sia dal d.P.R. n. 1032 del 1973 sia dalla
legge n. 177 del 1976. Ne segue che la soluzione costituzionalmente
obbligata del problema in esame consiste, invece, nel far cadere le
condizioni previste dal d.P.R. n. 1032, in collegamento con il d.P.R.
n. 1092 del 1973, affinché gli orfani maggiorenni potessero vedersi
corrispondere l'indennità di buonuscita: così anticipando, sotto il
profilo in questione, l'applicabilità del regime più favorevole ai
superstiti, introdotto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 177
del 1976.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato"), nella parte in cui prevede che gli orfani maggiorenni
abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il
diritto alla pensione di riversibilità.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte