Corte costituzionale

Sentenza n. 255/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/12/1984 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 12 settembre 1977 dal Pretore di

Napoli sul ricorso proposto da Veneruso Emma contro ENPAS, iscritta al

n. 515 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 12 settembre 1977 - nel corso di un

procedimento civile in cui si controverteva sulla spettanza

dell'indennità di buonuscita alla figlia nubile maggiorenne (ed orfana

di madre) di un dipendente statale deceduto in attività di servizio il

20 febbraio 1975 - il Pretore di Napoli ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032 ("testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore

dei dipendenti civili e militari dello Stato"). La norma impugnata

violerebbe, infatti, l'art. 76 della Costituzione, dal momento che

avrebbe soppresso - in contrasto con l'art. 6 della legge delega 28

ottobre 1970, n. 775 - "il diritto delle figlie nubili maggiorenni a

percepire la indennità di buonuscita spettante al genitore deceduto in

attività di servizio", già previsto dall'art. 5 della legge 27

novembre 1956, n. 1407.

È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo invece che la Corte dichiari la manifesta

infondatezza della questione predetta. Abolendo il diritto a

conseguire l'indennità di buonuscita, attribuito dalla legge n. 1407

del 1956 alle orfane maggiorenni nubili e non anche agli orfani

maggiorenni nel medesimo stato, la disposizione impugnata avrebbe

inteso - secondo l'Avvocatura dello Stato - eliminare questa evidente

sperequazione ed "adeguare la normativa ai nuovi principi gradualmente

affermatisi, quale risultato dell'incisivo insegnamento di codesta...

Corte.., nettamente contrari alla ingiustificata condizione di

disparità di trattamento fra orfani e orfane": per ciò stesso, il

legislatore delegato avrebbe dunque "obbedito al compito ricevuto di

coordinamento delle disposizioni che disciplinano la soggetta materia

anche con i principi costituzionali sopra richiamati". Considerato in diritto :

Nel testo originario - precedente la sostituzione operata dall'art.

7, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 - l'impugnato art.

5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, stabiliva che,

"in caso di morte del dipendente statale in attività di servizio",

l'indennità di buonuscita spettasse, "nell'ordine, al coniuge

superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle", che

conseguissero "il diritto alla pensione di riversibilità". A sua

volta, l'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

("testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato"), prevedeva e prevede che la pensione

stessa "spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro

o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente

o del pensionato e nullatenenti". Dal combinato disposto di queste due

norme discendeva pertanto - come ha giustamente rilevato il giudice a

quo l'abrogazione dell'art. 5 cpv. della legge 27 novembre 1956, n.

1407 (recante "Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera

di previdenza per i personali civile e militare dello Stato"), per cui,

"in mancanza del coniuge", la indennità di cui si controverte

competeva - fra l'altro - "alle figlie nubili maggiorenni, nonché ai

figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro". Senonché, precisamente

in questo effetto abrogativo il Pretore di Napoli ravvisa un eccesso di

delega, dato che il "testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

"non avrebbe in tal senso rispettato l'art. 6, terzo comma, della legge

28 ottobre 1970, n. 775, in base al quale il Governo veniva bensì

"delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in

testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in

vigore concernenti le singole materie", ma solo per apportare "ove

d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il

loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore

accessibilità e comprensibilità delle norme medesime e sempre con i

criteri indicati nel comma precedente" (ossia tendendo "alla

semplificazione ed allo snellimento delle procedure").

Posta in questi termini, la questione è fondata. Indubbiamente,

il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali non avrebbe

potuto riprodurre senza alcuna modificazione l'art. 5 cpv. della legge

n. 1407 del 1956, continuando a differenziare le "figlie nubili

maggiorenni" dai "figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro": lo

precludeva, infatti, il principio d'eguaglianza senza distinzione di

sesso, che vincola implicitamente, al pari di qualunque altro precetto

costituzionale, le stesse disposizioni dei testi unici di

coordinamento; e, nella specie, il vincolo in questione risultava tanto

più stringente, in quanto la Corte - con decisioni n. 53 del 1969 e n.

135 del 1971 - aveva già dichiarato costituzionalmente illegittima la

disciplina che dava rilievo alla condizione del nubilato, sia pure in

tema di trattamento di quiescenza e non di prestazioni previdenziali

(in ordine alle quali era stata anzi pronunciata la sentenza di rigetto

n. 82 del 1973). Ma ciò non toglie che, sul punto, il legislatore

delegato abbia realizzato la parità di trattamento fra orfani ed

orfane, privando le figlie nubili maggiorenni - attraverso un mero

testo unico - di un diritto che loro competeva, quand'anche esse non

fossero nullatenenti, conviventi a carico del dipendente statale in

servizio ed inabili a proficuo lavoro ovvero in età superiore a

sessant'anni; il che non si giustifica, né in nome della

semplificazione e dello snellimento delle procedure, né in vista della

migliore accessibilità e comprensibilità delle norme previdenziali,

di cui si ragiona nell'art. 6, terzo comma, della legge n. 775 del

1970.

D'altra parte, non giova replicare che il legislatore delegato

avrebbe pur sempre perseguito, mediante l'impugnato art. 5 del d.P.R.

n. 1032 del 1973, uno stretto coordinamento fra la disciplina delle

prestazioni previdenziali e quella del trattamento di quiescenza

spettante ai superstiti dei dipendenti civili e militari dello Stato.

La citata norma di delegazione si limita, infatti, a considerare il

coordinamento" delle disposizioni in vigore concernenti le singole

materie", senza alcun riferimento all'armonizzazione delle normative

riguardanti materie diverse. Ed il collegamento fra i regimi

previdenziale e pensionistico, già introdotto dalla norma in

discussione, non rappresentava e non rappresenta affatto una soluzione

obbligata o comunque preferibile sul piano legislativo, tanto è vero

che l'art. 7, secondo comma, della legge n. 177 del 1976, concernente

il "diritto all'indennità di buonuscita", ha interrotto il nesso

stabilito dall'art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973, disponendo

senz'altro che, "in caso di morte del dipendente statale in attività

di servizio", l'indennità competa, nella stessa misura che sarebbe

spettata al dipendente, "al coniuge superstite e agli orfani, ai

genitori, ai fratelli e sorelle".

La richiesta pronuncia di accoglimento non si può certo risolvere,

però, nella restaurazione di quanto già previsto dall'art. 5 cpv.

della legge n. 1407 del 1956: una siffatta soluzione non sarebbe,

nonché indispensabile sul piano costituzionale, nemmeno conforme

all'art. 3 della Costituzione, poiché rinnoverebbe la preesistente

disparità di trattamento fra le figlie ed i figli maggiorenni. Né

può ipotizzarsi la radicale dichiarazione d'illegittimità

costituzionale del riferimento - contenuto nella norma impugnata - agli

"orfani... che conseguano il diritto alla pensione di riversibilità":

poiché una tale pronuncia verrebbe nuovamente a contraddire il

principio generale d'eguaglianza, negando agli orfani in genere il

diritto all'indennità di buonuscita, a beneficio di altre categorie di

superstiti, non considerati dalla legge n. 1407 del 1956 e quindi

posposti agli orfani stessi, sia dal d.P.R. n. 1032 del 1973 sia dalla

legge n. 177 del 1976. Ne segue che la soluzione costituzionalmente

obbligata del problema in esame consiste, invece, nel far cadere le

condizioni previste dal d.P.R. n. 1032, in collegamento con il d.P.R.

n. 1092 del 1973, affinché gli orfani maggiorenni potessero vedersi

corrispondere l'indennità di buonuscita: così anticipando, sotto il

profilo in questione, l'applicabilità del regime più favorevole ai

superstiti, introdotto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 177

del 1976.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("testo unico delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari

dello Stato"), nella parte in cui prevede che gli orfani maggiorenni

abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il

diritto alla pensione di riversibilità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte