Sentenza n. 255/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 482/1968
- art. 16legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo
comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482
(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
amministrazioni pubbliche e le aziende private), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Bianchetti Rosanna e Silectron
S.p.a., iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 17 giugno 1988 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Vitagliano Carla e il Consorzio
Cooperative Costruzioni, iscritta al n. 731 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Bianchetti Rosanna nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Sergio Vacirca per Bianchetti Rosanna e l'Avvocato
dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso nei confronti della Silectron
S.p.a., al fine di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, da
Rosanna Bianchetti, avviata obbligatoriamente al lavoro ai sensi
della legge 482 del 1968 e licenziata per esito negativo della prova,
l'adito Pretore di Bologna, con ordinanza del 5 aprile 1988, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
10, primo comma, e 16, quarto comma, della citata legge 2 aprile
1968, n. 482, nella interpretazione che di tali norme ha fornito la
Corte di Cassazione, secondo la quale non è consentita la
costituzione ex lege del rapporto di lavoro con gli invalidi civili
(e categorie assimilate) avviati obbligatoriamente al lavoro, e che
è ammissibile - per il rapporto lavorativo costituitosi con gli
stessi - l'apposizione del patto di prova ai sensi dell'art. 2096
codice civile, con conseguente recedibilità del datore di lavoro;
Alla stregua di tale interpretazione, ormai costante e che,
pertanto, costituisce diritto vivente, il rapporto di lavoro con
appartenenti alle categorie protette dalla legge 482 del 1968 trova
il suo titolo costitutivo non nell'atto d'avviamento al lavoro
dell'ufficio competente, ma nell'atto negoziale in cui si concreta
l'assunzione, che pur essendo vincolata dall'esterno sotto il profilo
del previsto obbligo di contrarre, è compiuta in un ambito di
autonomia privata;
Affermata la natura contrattuale del rapporto di lavoro in esame,
la Cassazione ha, coerentemente, affermato anche l'opponibilità del
patto di prova alle assunzioni obbligatorie;
Il denunciato contesto normativo, nella richiamata
interpretazione, contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo, con
l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e tutela i diritti
individuali e sociali dell'uomo, impedendo che tali diritti siano
resi effettivi;
Esso violerebbe, inoltre, l'art. 3, secondo comma, della
Costituzione, perpetrando, nei confronti di cittadini più deboli
perché di ridotta capacità lavorativa, una situazione di ingiusta
discriminazione e ciò in contrasto, altresì, con il principio di
cui all'art. 4 della Costituzione, che sancisce per tutti i cittadini
il diritto al lavoro;
Il giudice remittente si è richiamato, in proposito, alla
sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1986, che ha affermato
la necessità dell'intervento dello Stato a sostegno dei livelli
occupazionali;
2. - Nel giudizio si è costituita la ricorrente, Rosanna
Bianchetti, la quale ha chiesto, in via principale, una sentenza
interpretativa di rigetto, sostenendo che la disposizione di cui
all'art. 10, quarto comma, della legge 842 del 1968, si spiega solo
dando per acquisita la definitività ab origine del rapporto di
lavoro con l'invalido;
In alternativa, la stessa parte privata ha chiesto una
declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in
questione, sul rilievo che la legge n. 482 del 1968 è improntata al
principio di solidarietà sociale, che deve operare in tutte le fasi
che portano alla costituzione d'un rapporto di lavoro stabile;
3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per l'infondatezza della questione, nei termini
prospettati, vertendosi in materia di scelte discrezionali e non
irragionevolmente operate dal legislatore;
Premesso, infatti, che, alle norme regolatrici della materia, il
rapporto di lavoro delle categorie in esame non sorge dall'avviamento
del disoccupato invalido, effettuato autoritativamente da un organo
statuale, ma in virtù dell'atto negoziale col quale si concretizza
l'assunzione, sarebbe coerente al sistema la facoltà di recesso dal
contratto dell'imprenditore, durante il periodo di prova;
Né risulterebbero vanificate le perseguite finalità di tutela
del lavoro, essendo l'esercizio della suddetta facoltà soggetto al
sindacato giurisdizionale, anche perché la prova deve essere
condotta in relazione a mansioni compatibili con lo stato di invalido
o di menomato e la valutazione del suo esito prescinde da ogni
influenza dello stato medesimo, con conseguente sua nullità,
accertabile anche d'ufficio dal giudice del recesso, se risulti
determinata dalle condizioni e dalle menomazioni del lavoratore;
5. - Con ordinanza del 17 giugno 1988, emessa nel corso di un
giudizio tra Carla Vitagliano ed il Consorzio Cooperative Costruzioni
relativo a licenziamento d'invalido per mancato superamento della
prova, il Pretore di Bologna ha sollevato questione identica a quella
dinanzi riferita, adducendo le medesime argomentazioni;
Anche in tale giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per la infondatezza della questione alla stregua dei
medesimi rilievi già formulati; Considerato in diritto
1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico
provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;
Il Pretore di Bologna, con le due ordinanze di rimessione, solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, e
dell'art. 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella
interpretazione della Corte di cassazione secondo cui il rapporto di
lavoro con gli invalidi civili e categorie assimilate, avviati
obbligatoriamente al lavoro, non si costituisce ex lege ma con un
normale contratto nel quale può essere previsto il patto di prova ex
art. 2096 del codice civile ed il conseguente libero recesso da parte
del datore di lavoro;
A parere del giudice remittente, sarebbero violati: a) l'art. 2
della Costituzione in quanto non sarebbero resi effettivi i diritti
individuali e sociali del lavoratore e sarebbero creati ostacoli al
principio di solidarietà; b) l'art. 3, secondo comma, della
Costituzione in quanto si creerebbe una situazione di ingiusta
discriminazione nei confronti dei cittadini più deboli perché di
ridotta capacità lavorativa; c) l'art. 4 della Costituzione in
quanto alla detta categoria di lavoratori non sarebbe garantito il
diritto al lavoro come per le altre;
2. - La questione non è fondata;
Si osserva anzitutto che l'interpretazione della norma, anche da
parte della Corte di Cassazione, è ormai costante ed univoca. E
proprio questa interpretazione ha dato causa all'incidente di
illegittimità costituzionale;
Si rileva, quindi, che, per gli invalidi civili e assimilati, il
rapporto di lavoro ha il suo titolo costitutivo non già nell'atto di
avviamento al lavoro dell'autorità amministrativa ma nell'atto
negoziale in cui si concreta l'assunzione la quale, pur essendo
vincolata all'esterno per il profilo del previsto obbligo a
contrarre, è compiuta nell'ambito dell'autonomia privata mediante un
atto di volontà delle parti, cioè mediante un contratto. La sua
stipulazione è resa necessaria anche dal fatto che la richiesta
all'autorità amministrativa è numerica e non contiene alcuna
specificazione, onde tutte le modalità relative allo svolgimento del
rapporto (orario, mansioni, qualifica etc.) devono essere stabilite
successivamente con un atto bilaterale;
La stessa legge non contiene alcuna prescrizione particolare e
specifica in ordine al contenuto del rapporto;
Occorre, peraltro, salvaguardare l'autonomia delle parti e
l'iniziativa dell'imprenditore, sia pure nei limiti fissati dall'art.
41 della Costituzione;
Questa Corte ha già esaminato (ordinanza n. 872 del 1988) la
questione della legittimità costituzionale delle stesse norme come
interpretate dalla Corte di cassazione ed ora di nuovo denunciate, e
ne ha dichiarato la manifesta infondatezza;
3. - Non sussiste alcun impedimento che vieta la previsione o per
contratto collettivo o per patto intervenuto tra le parti, da
includersi nel contratto, del patto di prova, da stipularsi per atto
scritto, ex art. 2096 del codice civile;
Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi alla prova adducendo
un giusto o giustificato motivo. Il rifiuto è soggetto al sindacato
del giudice. Se esso risulta ingiustificato, il datore di lavoro è
liberato dall'obbligo della stipulazione; in caso contrario
(sussistenza del giusto o giustificato motivo) il datore di lavoro
deve egualmente stipulare il contratto di lavoro;
Inoltre, l'esperimento deve riguardare mansioni compatibili con lo
stato di invalidità o di minorazione fisica del lavoratore e l'esito
della prova non deve essere assolutamente influenzato da
considerazioni di minor rendimento dovute alla infermità o alle
minorazioni. Infine, il recesso del datore di lavoro deve avere una
adeguata motivazione;
In caso di controversia, la corretta conduzione e il corretto
espletamento della prova è soggetta al sindacato del giudice al
quale potrà rivolgersi il lavoratore che ritiene leso il proprio
diritto;
4. - In tale situazione non sussiste la violazione degli invocati
precetti costituzionali;
Risulta, invero, sufficientemente garantito l'adempimento, da
parte del datore di lavoro, del dovere di solidarietà che egli ha e,
conseguentemente, il diritto individuale e sociale del lavoratore
invalido, senza che vi sia alcuna discriminazione a suo danno. È
garantito il suo diritto al lavoro come per tutti gli altri
lavoratori nella giusta considerazione dello stato di invalidità e
di minorazione fisica, sicché gli scopi altamente sociali delle
norme di previsione non restano frustrati;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto
comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le
aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte