Sentenza n. 255/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 500Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi
terzo e quarto, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 14 giugno 1991 dalla Corte di assise di Bari nel
procedimento penale a carico di Cara Damiani Nicola ed altro,
iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1991 la Corte d'assise di
Bari ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma,
della Costituzione, del combinato disposto del terzo e del quarto
comma dell'art. 500 del codice di procedura penale, nella parte in
cui preclude al giudice di valutare, al fine dell'accertamento dei
fatti, le dichiarazioni rese dai testi al pubblico ministero e delle
quali si è data lettura per le contestazioni.
La Corte remittente premette che la fattispecie sottoposta al suo
esame riguarda un caso di omicidio nel quale il rinvio a giudizio
degli attuali imputati è stato disposto sulla base delle concordi
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da diversi
testimoni (alcuni dei quali sentiti dal pubblico ministero lo stesso
giorno del fatto, ma non sul luogo del delitto) i quali, nel
successivo esame dibattimentale, hanno reso deposizioni dal contenuto
radicalmente difforme dalle precedenti dichiarazioni, omettendo di
riferire alcunché di utile per la identificazione degli autori del
delitto e limitandosi a rispondere alle insistenti contestazioni con
un generico "non ricordo".
Ciò premesso, il giudice a quo ritiene che la disciplina
impugnata si risolva in una ingiustificata limitazione della funzione
giurisdizionale e della tutela dei diritti costituzionalmente
garantiti (non esclusi i diritti delle vittime del reato), oltre che
nella violazione del principio di eguaglianza dell'art. 3 della
Costituzione.
Sotto il primo profilo osserva che le garanzie costituzionali dei
diritti fondamentali (art. 2 della Costituzione), del diritto di
azione (art. 24, primo comma, della Costituzione) e della
giurisdizione penale (art. 101, secondo comma, in relazione al
principio di legalità posto dall'art. 25 secondo comma, Cost.)
postulano strumenti giuridici che integrino un processo "giusto" ma
al contempo non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto-reato per la effettiva attuazione della legge che ha il dovere di
applicare.
In particolare, prosegue il remittente, la disciplina del
procedimento di formazione della prova, per la sua natura
strumentale, non può introdurre limitazioni di tale entità da
privare di efficacia la legge penale sostanziale, così violando il
diritto costituzionale di azione, svuotando la peculiare funzione del
giudice penale e, in sostanza, privando di effettiva tutela i diritti
inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla
legge penale.
La Corte d'assise di Bari ritiene pertanto che il divieto posto
dal terzo comma dell'art. 500 del codice di procedura penale, nella
sua portata generale (pur con le eccezioni del quarto comma),
introduca limitazioni della anzidetta natura assimilando, oltre il
limite di ragionevolezza, situazioni non omogenee in relazione ai
fini della giurisdizione penale e al diritto costituzionale di
azione, nonché differenziando nel trattamento situazioni simili.
Per quest'ultimo aspetto viene ravvisato un contrasto con il
principio di eguaglianza del divieto (posto dall'art. 500, terzo
comma, del codice di procedura penale) che preclude nel giudizio
ordinario la utilizzazione, ai fini della decisione, di dichiarazioni
che, invece, per la stessa legge processuale, nel giudizio abbreviato
costituiscono fonte di prova: ciò in quanto la diversità di rito
non può ragionevolmente mutare né i fini della giurisdizione penale
(con la necessità di cognizione piena del fatto-reato), né la
garanzia costituzionale del diritto di azione.
Per altro verso si prospetta una ulteriore violazione del
principio di eguaglianza, per l'assimilazione indiscriminata di
situazioni diverse (in riferimento ai richiamati parametri
costituzionali), in quanto cadono nel divieto del terzo comma
dell'art. 500 del codice di procedura penale:
a) le dichiarazioni rese al pubblico ministero nella
immediatezza del fatto, ma in luogo diverso da quello del commesso
delitto, apparendo irrazionale che, oltre alla condizione della
immediatezza, si richieda anche la condizione dell'assunzione del
teste sul luogo del fatto;
b) le dichiarazioni rese al pubblico ministero nelle prime
indagini preliminari da testi che, escussi a dibattimento, non sono
in condizioni di ricordare fatti e circostanze rilevanti (anche per i
tempi non brevi del processo consentiti dallo stesso codice), così
versando in situazioni assimilabili, per l'"eadem ratio", a quelle
previste (con diverso trattamento) dall'art. 512 del codice di
procedura penale;
c) le dichiarazioni rese al pubblico ministero da testi che,
assunti a dibattimento (e al di fuori della ipotesi eccezionale
prevista per l'incidente probatorio dall'art. 392 lett. b) del codice
di procedura penale), rendano dichiarazioni manifestamente false o
reticenti, se vi è fondato motivo di presumere una azione esterna di
inquinamento della prova.
Sottolinea il remittente che allorquando (mancando concreti e
specifici elementi circa il pericolo di inquinamento della prova) non
può aver luogo l'incidente probatorio ai sensi del citato articolo,
il divieto di acquisire ed utilizzare le precedenti dichiarazioni
resi dai testi (per una compiuta valutazione di tutte le risultanze
processuali) si risolve in una ingiustificata copertura dell'azione
di inquinamento della prova emersa (solo) a dibattimento.
Tali situazioni si rivelano omogenee a quelle che per la stessa
legge processuale (in ragione del diritto costituzionale di azione e
dei fini propri della giurisdizione penale) consentono una deroga al
principio dell'oralità, sicché appare ingiustificato, alla stregua
dell'art. 3 della Costituzione, assimilarle a tutte le altre
situazioni che rientrano nel divieto dell'art. 500, terzo comma, del
codice di procedura penale.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
Rileva la difesa del governo che, una volta scelta la strada del
processo di tipo accusatorio e della formazione delle prove nella
"contesa dibattimentale tra le parti", le soluzioni adottate
dall'art. 500, terzo comma, (e, in generale, da tutte le disposizioni
che disciplinano il tema) rispondono a logica e rappresentano
null'altro che il corollario di un sistema ben definito e del tutto
diverso dal precedente.
Non sarebbe quindi possibile - senza derogare alla logica stessa
del sistema - recuperare il valore di prova ai fini della decisione
alle dichiarazioni rese in una fase solo investigativa, quale è
quella delle indagini preliminari: laddove invece è corretto
prevederne solo una utilizzazione indiretta al fine dell'esame della
credibilità della persona esaminata.
Né potrebbe argomentarsi, prosegue l'Avvocatura, una
ingiustificata disparità di trattamento tra le dichiarazioni indicate nell'art. 500, terzo comma, e quella species di dichiarazioni
"testimoniali" disciplinate dall'art. 500 quarto comma, che, a
differenza delle altre, possono essere acquisite al fascicolo per il
dibattimento e quindi, attraverso le letture (art. 511), fare prova
"piena" o diretta di quanto in esse dedotto.
In questi casi il vulnus al principio dell'oralità si spiega con
l'aspetto di sorpresa che inerisce agli atti denominati irripetibili
quali sono le perquisizioni, ovvero, con la considerazione secondo la
quale le dichiarazioni più vicine alla commissione del fatto sono da
ritenersi "più genuine" e meno "meditate": considerazione,
quest'ultima, costantemente utilizzata dalla giurisprudenza di merito
per sciogliere il nodo delle dichiarazioni testimoniali fra loro
contrastanti.
La deroga ai principi generali avrebbe dunque una sua legittima
ragionevolezza ed escluderebbe ogni sospetto di incostituzionalità.
Anche se, osserva infine l'Avvocatura, non è eliminato, dal punto
di vista del "realismo giudiziario", l'obbligo di valutare per il
futuro l'opportunità di una accorta e pragmatica revisione del
sistema, specie al fine di evitare un sistematico inquinamento del
materiale di prova. Considerato in diritto
1. - La Corte di assise di Bari solleva questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto del terzo e del quarto comma
dell'art. 500 del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma,
della Costituzione, nella parte in cui preclude al giudice di
valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni
precedentemente rese dai testimoni e contenute nel fascicolo del
pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni, con l'unica
eccezione delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla
polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e
nell'immediatezza del fatto.
Il giudice a quo rileva che il meccanismo processuale previsto
dall'art. 500, se consente alle parti di portare a piena conoscenza
del giudice le dichiarazioni assunte durante le indagini dal pubblico
ministero o dalla polizia giudiziaria, così facendo emergere nella
pubblicità del dibattimento una doppia verità processuale, vieta
però che tali dichiarazioni possano costituire prova dei fatti in
esse affermati, essendone consentita la valutazione soltanto per
stabilire la credibilità della persona esaminata: sicché il giudice
può valutare e ritenere rispondenti al vero le prime dichiarazioni
"testimoniali", e perciò stabilire motivatamente la non credibilità
delle dichiarazioni difformi rese dagli stessi testi a dibattimento,
e tuttavia, contraddicendo la sua motivata convinzione nel contesto
della stessa decisione, può trovarsi nella necessità formale, per
la mancanza di prove indotta dalle limitazioni della norma
processuale, di mandare assolto un imputato che le dichiarazioni
ritenute attendibili indicano univocamente come l'autore del reato.
Detta disciplina, ad avviso del remittente, si pone in contrasto
con le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali (art. 2 della
Costituzione), del diritto di azione (art. 24, primo comma, della
Costituzione, con particolare riferimento ai diritti delle vittime
del delitto) e della giurisdizione penale (art. 101, secondo comma,
della Costituzione, in relazione al principio di legalità posto
dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione), le quali "postulano
strumenti giuridici che integrino un processo giusto ma al contempo
non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto-reato per la
effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare".
Ma soprattutto, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
il giudice remittente ritiene che il divieto posto dal terzo comma
dell'art. 500, introduca irragionevolmente limitazioni di tale
entità da privare di efficacia la legge penale sostanziale e
costituisca una irrazionale disparità di trattamento in raffronto
all'opposto regime di utilizzabilità previsto per il giudizio
abbreviato; tale divieto, inoltre, comprenderebbe ingiustamente
talune situazioni (dichiarazioni rese al pubblico ministero nella
immediatezza del fatto, ma in luogo diverso da quello del commesso
delitto; dichiarazioni rese al pubblico ministero nelle prime
indagini preliminari da testi che successivamente, nel dibattimento,
non sono più in grado di ricordare fatti e circostanze;
dichiarazioni rese al pubblico ministero da testi che in dibattimento
rendano deposizioni manifestamente false o reticenti) da ritenersi
del tutto omogenee ad altre (art. 392, lett. b) assunzione di una
testimonianza nell'incidente probatorio se vi è fondato motivo per
ritenere che il teste sia esposto a violenza o minaccia; art. 512:
lettura di atti per impossibilità di ripetizione) per le quali
invece è prevista una deroga al principio dell'oralità.
In conclusione, ciò che la Corte di assise di Bari ritiene
censurabile è l'irragionevolezza di un sistema che, da un lato,
riconosce un patrimonio di elementi di valutazione, pur formatosi
prima del dibattimento, come idoneo a verificare la genuinità ed il
peso delle prove che dal dibattimento si sono generate, dall'altro,
al fine dell'accertamento dei fatti, lo considera tamquam non esset,
negando al giudice di apprezzarne fino in fondo la portata.
2.1. - Sotto questo profilo la questione è fondata.
È opportuno sottolineare, in primo luogo, che l'oralità, assunta
a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella
disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova
nel dibattimento; ciò perché - è appena il caso di ricordarlo -
fine primario ed ineludibile del processo penale non può che
rimanere quello della ricerca della verità (in armonia coi principi
della Costituzione: come reso esplicito nell'art. 2, prima parte, e
nella direttiva n. 73, della legge di delega, tradottasi nella
formulazione degli artt. 506 e 507; cfr. anche la sentenza n. 258 del
1991 di questa Corte), di guisa che in taluni casi in cui la prova
non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti
ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formatisi
prima ed al di fuori del dibattimento.
Che la volontà del legislatore esprima anche un principio di non
dispersione dei mezzi di prova emerge con evidenza da tutti quegli
istituti che recuperano al fascicolo del dibattimento, e quindi alla
utilizzazione probatoria, atti non suscettibili di essere surrogati
(o compiutamente e genuinamente surrogati) da una prova
dibattimentale: in tal senso depongono le disposizioni sugli atti
irripetibili (art. 431, il quale dispone l'allegazione al fascicolo
dibattimentale dei verbali degli atti non ripetibili compiuti dal
pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria), sugli atti assunti
nell'incidente probatorio (art. 392), sulla lettura degli atti
assunti dal pubblico ministero o dal giudice nel corso dell'udienza
preliminare, quando per fatti o circostanze imprevedibili ne è
divenuta impossibile la ripetizione (art. 512, configurato dalla
dottrina come una sorta di necessario correttivo, avente carattere
generale, al principio dell'oralità), sulla lettura di dichiarazioni
rese dall'imputato (o dall'imputato in procedimento connesso o
collegato) qualora sia contumace, assente, ovvero si rifiuti di
rispondere (art. 513, come risulta a seguito della recente sentenza
n. 254 del 1992), sull'acquisizione di dichiarazioni rese da testi
("nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza
del fatto"), o dall'imputato ("alle quali il difensore aveva il
diritto di assistere") se utilizzate per le contestazioni nell'esame
(artt. 500, quarto comma, e 503, quinto comma). Siffatti istituti
derogano chiaramente al principio dell'oralità e dell'immediatezza
dibattimentale che, come si è detto, non è regola assoluta bensì
criterio-guida del nuovo processo, e tendono a contemperare il
rispetto del metodo orale con l'esigenza di evitare la "perdita", ai
fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e
che sia irripetibile in tale sede (cfr. sent. n. 254 del 1992
precedentemente citata).
Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare l'importanza del
principio di non dispersione dei mezzi di prova: la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 195 consente
ora, attraverso la testimonianza de relato della polizia giudiziaria,
il recupero di elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini
e che, in taluni casi, possono rivelarsi "addirittura fondamentali
per l'accertamento dei fatti" (v. sentenza n. 24 del 1992); del pari,
la richiamata sentenza n. 254 del 1992 ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 513, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il
giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle
dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle
persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della
facoltà di non rispondere.
2.2. - In breve, quanto ora esposto consente di riassumere un
primo dato certo: il sistema accusatorio positivamente instaurato ha
prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale
criterio maggiormente rispondente all'esigenza di ricerca della
verità; ma accanto al principio dell'oralità è presente, nel nuovo
sistema processuale, il principio di non dispersione degli elementi
di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col
metodo orale.
Proprio sotto questo profilo, e cioè proprio in raffronto al
sistema nel cui ambito è destinata ad inserirsi, la norma impugnata
appare priva di giustificazione ponendo in essere una irragionevole
preclusione alla ricerca della verità.
Se infatti, nell'ambito dell'attuale sistema, è possibile dare
lettura in dibattimento (e quindi utilizzare ai fini della decisione)
di dichiarazioni rese precedentemente: dall'imputato che rifiuta di
sottoporsi all'esame (art. 513, primo comma); dall'imputato che
afferma cose diverse (art. 503, quinto comma); dal coimputato che si
avvale della facoltà di non rispondere (art. 513, secondo comma); e
infine dal teste irreperibile, deceduto o che rifiuti di rispondere
(art. 512), o che renda dichiarazioni difformi da quelle assunte dal
pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle
perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (art.
500, quarto comma), non risponde a logica che tutte le altre
dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari (al
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria), o addirittura avanti
il giudice dell'udienza preliminare, e già entrate nel
contraddittorio dibattimentale attraverso il veicolo delle
contestazioni, non possano essere compiutamente utilizzate
dall'organo giudicante, al fine dell'accertamento dei fatti, nemmeno
quando questi le ritenga così pienamente veritiere da dover
disattendere la difforme deposizione resa in dibattimento.
La norma in esame istituisce pertanto una irragionevole regola di
esclusione che, non solo può giocare così a vantaggio come a danno
dell'imputato, ma è suscettibile di ostacolare la funzione stessa
del processo penale proprio nei casi nei quali si fa più pressante
l'esigenza della difesa della società dal delitto, quando per di
più il ricorso all'intimidazione dei testimoni si verifica assai di
frequente.
2.3. - Del resto, la preoccupazione di assicurare che elementi di
prova non siano dispersi nei casi di possibile intimidazione o
corruzione di testimoni affinché non depongano o depongano il falso
è, come la stessa norma rende esplicito, alla base dell'ipotesi di
incidente probatorio prevista dall'art. 392, primo comma, lett. b);
ma se detta esigenza è stata ritenuta a tal punto meritevole di
tutela dal legislatore da farne oggetto di apposita previsione,
risulta del tutto incoerente che, ove lo stesso effetto che si vuole
scongiurare sia accertato soltanto a posteriori (mediante la
deposizione di un teste che appaia manifestamente falso o reticente),
valga un regime opposto: e cioè quello della totale
inutilizzabilità, al fine dell'accertamento dei fatti, delle
precedenti dichiarazioni ritenute attendibili.
3. - Ma v'è di più. La regula iuris posta dalla norma impugnata
presenta anche un duplice profilo di intrinseca irragionevolezza: in
primo luogo si consideri che le uniche eccezioni al divieto di
utilizzabilità, poste dal quarto comma dell'art. 500 in favore delle
dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia
giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e
nell'immediatezza del fatto (acquisibili al fascicolo del
dibattimento se usate per le contestazioni), si basano evidentemente
su di una presunzione di genuinità di detti atti che diventa
irragionevole in raffronto a tutte le altre possibili dichiarazioni
pre-dibattimentali che per le loro caratteristiche (precisione,
ricchezza di particolari, concordanza con dichiarazioni rese da altri
testi) possono essere ritenute, ed a ragione, non meno veritiere.
In secondo luogo, posto che il nuovo codice fa salvo (e, in
aderenza ai principi costituzionali, non poteva essere altrimenti) il
principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice
di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con
l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei
risultati conseguiti (art. 192), la norma in esame impone al giudice
di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della
stessa decisione - come rileva il giudice a quo - in quanto, se la
precedente dichiarazione è ritenuta veritiera, e per ciò stesso
sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa
deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che
essa, una volta introdotta nel giudizio, entrata quindi nel
patrimonio di conoscenze del giudice, ed esaminata nel
contraddittorio delle parti (con la presenza del teste che rimane
comunque sottoposto all'esame incrociato), non possa essere utilmente
acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati.
4. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del terzo comma dell'art.
500 del codice di procedura penale, nonché del quarto comma della
medesima norma, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel
fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le
contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni
precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del
pubblico ministero.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità
costituzionale prospettati dal giudice remittente.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e per le
medesime ragioni sopra indicate, la dichiarazione d'illegittimità
costituzionale va estesa anche all'art. 2 n. 76 della legge di delega
16 febbraio 1987 n. 81, nella parte in cui del pari prevede il potere
del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti
utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni
assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso
delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto,
anziché le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e
contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
Occorre infine porre in evidenza come la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 500 non
può riverberare effetti sul quarto comma dell'art. 503, il quale
alla prima norma rinvia per relationem; trattasi invero di rinvio che
esprime la medesima regula iuris, ma in riferimento a soggetti
diversi dai testimoni, vale a dire in riferimento all'esame delle
parti private ed, in particolare, dell'imputato, e concerne,
pertanto, una situazione processuale non sottoposta all'esame di
questa Corte nel presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, terzo
comma, del codice di procedura penale;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, quarto
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state
utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo,
delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute
nel fascicolo del pubblico ministero;
Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 n. 76 della
legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale)
nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel
fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni,
solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal
pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e
nell'immediatezzadel fatto, e non anche le dichiarazioni
precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del
pubblico ministero.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte