Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1995 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 54, 420 e 484

del codice di procedura penale, promossi con tre ordinanze emesse

l'11 novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Cagliari nei procedimenti penali a carico di Cuccu

Sandro ed altri, Loddo Aristide ed altra e Parodo Angelo iscritte ai

nn. 788, 789 del registro ordinanze 1994 e 6 del registro ordinanze

1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3 e

4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente dei Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con tre decreti del 16 giugno 1994, a norma dell'art.

412, comma 1, del codice di procedura penale, il procuratore generale

presso la Corte d'appello di Cagliari aveva avocato, per il mancato

esercizio dell'azione penale nei termini di legge, le indagini

preliminari relative ad altrettanti procedimenti di cui era titolare

il procuratore della Repubblica presso il tribunale di quella città;

che a seguito del deposito della richiesta di rinvio a giudizio

degli indagati nella cancelleria del giudice per le indagini

preliminari, e alla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza

preliminare (ai sensi dell'art. 419, comma 2, del codice di procedura

penale), il procuratore generale, con tre distinti provvedimenti del

26 agosto 1994, aveva delegato il procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Cagliari "a partecipare all'udienza, a richiedere il

rinvio a giudizio degli imputati e a sostenere l'accusa nel

procedimento di primo grado", eventualmente a propria volta delegando

"un magistrato del suo ufficio";

che all'udienza preliminare, alla presenza del sostituto

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

intervenuto in luogo del procuratore generale, assente nonostante la

comunicazione di un primo rinvio, il giudice dell'udienza preliminare

- contestata la legittimità delle deleghe conferite - ha sollevato

per ciascuno dei processi, in relazione agli artt. 24, secondo comma,

e 112 della Costituzione, questione di costituzionalità degli artt.

54, 420 e 484 del codice di procedura penale, "laddove non prevedono

un mezzo per porre rimedio alla mancata partecipazione all'udienza di

un pubblico ministero legittimato ad processum";

che nella legislazione vigente non esisterebbe un potere del

procuratore generale presso la Corte d'appello di delegare un

magistrato di altro ufficio di procura a svolgere le funzioni di

pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei giudizi di primo

grado, costituendo eccezioni alla regola le ipotesi di sostituzione

previste dagli artt. 570 del codice di rito e 72 del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, in materia di ordinamento giudiziario, come

novellato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449;

che l'indebito esercizio del preteso potere di delega anche in

un caso non consentito espressamente dalla legge dovrebbe essere

rilevato, ai sensi dell'art. 420 del codice di procedura penale, in

sede di verifica della costituzione delle parti, là dove il giudice

dell'udienza preliminare - rilevata la presenza di un pubblico

ministero privo di legittimazione - non potrebbe proseguire

l'attività processuale per il difetto di costituzione della parte

pubblica;

che una tale difficoltà non sarebbe risolta sia dall'art. 74

del regio decreto n. 12 del 1941, che si limiterebbe a enunciare il

principio generale della partecipazione (necessaria) del pubblico

ministero alle udienze penali, sia dall'art. 54 del codice di

procedura penale, che regolerebbe soltanto i contrasti negativi di

tipo "orizzontale" tra pubblici ministeri, mentre nella specie si

verserebbe in un caso di contrasto "verticale";

che non potrebbe essere utilizzato altro strumento, quale la

declaratoria di nullità dell'udienza preliminare (come richiesto dal

pubblico ministero intervenuto), perché ciò facendo si

verificherebbe una regressione del procedimento a quello stadio in

cui finirebbe per essere riprodotto l'atto nullo, dal titolare

dell'ufficio, convinto della sua regolarità (onde il circolo

vizioso);

che per l'inesistenza di uno strumento risolutore del contrasto

"verticale" tra pubblici ministeri si configurerebbero come

costituzionalmente illegittimi gli artt. 54, 420 e 484 del codice di

procedura penale, non prevedendo alcun "mezzo per porre rimedio alla

mancata partecipazione all'udienza preliminare di un pubblico

ministero legittimato ad processum";

che vi sarebbe lesione del diritto di difesa e

dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 24, secondo comma, e

112 della Costituzione), con il conseguente rischio di prescrizione

del reato;

che tale anomalia sarebbe superabile conferendo al giudice

dell'udienza preliminare il potere di rilevare, e denunciare, il

conflitto di tipo "verticale" alla Corte di cassazione (competente ai

sensi dell'art. 32 del codice di procedura penale), ovvero

attribuendo a uno degli uffici contendenti il potere di sollevare il

conflitto;

che la questione sarebbe rilevante per la parte che investe gli

artt. 54 e 420 del codice di procedura penale (che attengono alle

fasi sino all'udienza preliminare) e soltanto in "via secondaria ed

eventuale" per la parte concernente l'art. 484 relativo alla fase del

giudizio;

che in tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per

l'infondatezza della questione;

che ad avviso dell'Avvocatura il giudice del Tribunale di

Cagliari avrebbe preso in esame una situazione "del tutto

patologica", insuscettibile di apprezzamento in sede di

costituzionalità (ordinanza n. 182 del 1992);

che ove si seguisse l'impostazione del rimettente si giungerebbe

a sospettare di illegittimità costituzionale tutte le disposizioni

del codice di rito riguardanti la presenza del pubblico ministero in

udienza sulla base dell'eventualità di una sua mancata presenza in

essa;

che, invece, tali situazioni - ipotesi estreme anche sul piano

disciplinare - imporrebbero al giudice il differimento dell'udienza

per la mancata presenza del pubblico ministero;

che, nel caso di specie, l'avvenuta avocazione ai sensi

dell'art. 51, comma 2, del codice di procedura penale, radicherebbe

in capo al procuratore generale presso la Corte di appello la

competenza già attribuita al procuratore della Repubblica;

che la mancata presenza dell'avocante all'udienza preliminare

avrebbe dovuto comportare un nuovo differimento e la comunicazione

dell'assenza alle autorità competenti sul piano disciplinare;

che, in via alternativa, si potrebbe prospettare la soluzione

indicata (con riferimento al codice previgente) da una pronuncia

della Cassazione, secondo la quale il sostituto procuratore della

Repubblica, impropriamente delegato in un processo, dovrebbe

proseguire l'attività di accusa nel giudizio senza incorrere in

un'ipotesi di nullità, mentre l'irregolarità, commessa in sede di

delega, avrebbe rilievo disciplinare;

Considerato che le questioni sollevate sono identiche e pertanto,

previa la loro riunione, vanno trattate congiuntamente;

che, a differenza dell'altra disposizione denunciata (l'art.

420), l'impugnativa degli artt. 54 e 484 del codice di procedura

penale va dichiarata inammissibile per difetto della rilevanza, non

riguardando la fase dell'udienza preliminare nella quale, e per la

quale, si controverte;

che, pertanto, la questione residua attiene, in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, all'art. 420 del

codice di rito, in quanto non prevede "un mezzo per porre rimedio

alla mancata partecipazione all'udienza di un pubblico ministero

legittimato ad processum " (recte: "ad causam"), in base a una delega

illegittima conferita al procuratore della Repubblica presso il

tribunale dal procuratore generale presso la Corte d'appello a

seguito di avocazione ex art. 412, comma 1;

che l'assenza reiterata del Procuratore generale all'udienza (e

la presenza di un sostituto procuratore della Repubblica, non

legittimato) avrebbe determinato una grave situazione processuale non

risolvibile con le attuali previsioni del codice di rito;

che a differenza della difesa dell'imputato, la quale vede

innestarsi una disciplina pubblicistica sull'istituto privatistico

della rappresentanza, l'organizzazione degli uffici della pubblica

accusa è regolata dalla "legge di ordinamento giudiziario", di

esclusiva competenza statale, nel cui ambito trovano soluzione le

questioni che, come quella in esame, devono restare confinate

"all'interno di quelle situazioni patologiche" estranee al sistema

processuale "e, quindi, insuscettibili di apprezzamento in questa

sede" (ordinanza n. 182 del 1992);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 96, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 54 e 484 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Cagliari con le ordinanze in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112

della Costituzione, dal medesimo giudice con le indicate ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte