Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 3 novembre 1995 dal tribunale di Bologna nei procedimenti penali

riuniti a carico di Abisso Sapienza Silvana ed altri iscritta al n.

319 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Abisso

Silvana e altri il tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, comma primo, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che il giudice del

dibattimento debba rimettere gli atti, anziché al giudice ritenuto

competente, al pubblico ministero presso quest'ultimo;

che, ad avviso del collegio rimettente, nel sistema di rito

penale il giudice per le indagini preliminari, dopo la chiusura delle

stesse, se riconosca la propria incompetenza territoriale, deve

dichiararla con sentenza e trasmettere gli atti al giudice

competente;

che in tal caso si opererebbe un semplice spostamento dall'uno

all'altro giudice del dibattimento, per cui il secondo non potrebbe

ripristinare la situazione giuridica violata - e tempestivamente e

fondatamente denunciata - ponendo l'imputato nella condizione di

farsi giudicare dal suo giudice naturale precostituito per legge, che

è il giudice per le indagini preliminari territorialmente

competente;

che, in tal modo, si farebbe salvo il decreto che dispone il

giudizio pronunciato da un giudice incompetente, con la compressione

del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione,

rimanendo priva di sostanziale rilievo - nel sistema vigente -

un'eccezione proposta con tempestività e riconosciuta fondata;

che si precluderebbe all'imputato la possibilità di operare le

proprie scelte processuali - fra cui la richiesta del giudizio

abbreviato - davanti al suo giudice naturale;

che, in occasione dell'accoglimento di analoga questione di

legittimità costituzionale, sollevata in relazione alla competenza

per materia, questa Corte, con la sentenza n. 76 del 1993, ebbe a

dichiarare non fondata la questione attinente alla competenza per

territorio con riferimento ai parametri di cui agli artt. 102, primo

comma, e 112 della Costituzione;

che, invece, occorre prendere in considerazione i precetti

costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25 della Carta

costituzionale;

che la carenza, nel codice, di una declaratoria di nullità del

decreto che dispone il giudizio pronunciato dal giudice incompetente,

con la mancata previsione di un conseguente ritorno del processo

davanti a quello competente, determinerebbe una situazione di palese

illegittimità costituzionale per l'evidente sottrazione del processo

al giudice naturale, la vanificazione del diritto di difesa e la

discriminazione, nell'identità di situazioni processuali, rispetto

agli imputati in favore dei quali il giudice per le indagini

preliminari abbia accolto l'eccezione di incompetenza per materia;

che il sistema del codice consentirebbe il rimedio soltanto ove

l'imputato - prospettata nell'udienza preliminare l'eccezione di

incompetenza per territorio - si rassegni contraddittoriamente a far

richiesta di giudizio abbreviato, cosicché in appello l'eccezione si

potrebbe trasformare in motivo di gravame e il giudice di secondo

grado potrebbe annullare la sentenza di primo grado, ai sensi

dell'art. 24 del codice di procedura penale, e trasmettere gli atti

al giudice competente per un nuovo giudizio abbreviato;

che in tutti gli altri casi non sarebbe invece prevista alcuna

conseguenza per la pronuncia di un giudice incompetente, sebbene

l'incompetenza sia stata tempestivamente eccepita e successivamente

riconosciuta;

che la norma censurata si rivelerebbe, dunque, costituzionalmente

illegittima in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,

nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di incompetenza per

territorio, gli atti debbano essere trasmessi - anziché al giudice

competente - al pubblico ministero presso quest'ultimo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità della questione;

Considerato che la Corte con la sentenza n. 70 del 1996 ha deciso

una identica questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale

dell'art. 23, comma primo, del codice di procedura penale, nella

parte in cui dispone la trasmissione degli atti al giudice

competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo,

quando il giudice del dibattimento abbia dichiarato con sentenza la

propria incompetenza per territorio;

che pertanto, difettando la norma denunciata, la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25

della Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte