Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa l'11 settembre 1997 dal

pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati, nel procedimento

civile vertente tra la Carrozzeria Regina s.n.c. e il Prefetto di

Macerata, iscritta al n. 766 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che il pretore di Macerata, sezione distaccata di

Recanati, nel corso di un giudizio di opposizione all'irrogazione di

sanzione amministrativa pecuniaria, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

che il rimettente ha osservato che il principio di solidarietà,

stabilito dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 196 del

codice della strada, viene escluso solo ove il proprietario provi che

la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà;

che, se ciò ha una ragione d'essere nella funzione di vigilanza

che le persone chiamate a rispondere del fatto altrui debbono

svolgere e che, nella fattispecie, si concretizza nella verifica

preventiva della sussistenza della abilitazione alla guida in capo al

conducente, non dovrebbe però condurre ad affermare la

responsabilità del proprietario del veicolo per un comportamento

successivo a tale controllo e che sfugge alla sua effettiva

possibilità di intervento, sì da parificarsi alla forza maggiore;

che la violazione afferente il mancato possesso della patente di

guida durante la conduzione del veicolo mira a punire il conducente

che sia sprovvisto dell'abilitazione o che non porti con sé il

documento (art. 180, comma 1, cod. strad.); sicché l'attività

successivamente richiesta (presentazione negli uffici di polizia ed

esibizione della patente: art. 180, comma 8, cod. strad.) può essere

svolta solo dal titolare del documento stesso; mentre il presunto

responsabile in solido non è in condizioni di fornire informazioni

in proposito, né di esibire una cosa che non gli appartiene e che

non è tenuto a detenere;

che la norma impugnata, quindi, prevedendo come unica esimente la

circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario,

violerebbe il principio di uguaglianza e quello della personalità

della responsabilità penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

difetto di rilevanza e comunque infondata, e ciò anche in

considerazione della possibile diversa interpretazione della norma

impugnata.

Considerato che, da una parte, il giudice rimettente sembra

interpretare e censurare la norma denunziata come se sancisse la

responsabilità solidale del proprietario del veicolo anche per la

violazione, riconducibile al comportamento del conducente,

consistente nel mancato possesso della patente (art. 180, comma 1,

lettera b, del codice della strada); e, d'altra parte, il medesimo

giudice pare delineare una responsabilità (che, in quanto di natura

diretta, non sarebbe inquadrabile nella norma impugnata) del

proprietario del veicolo, a causa della sua mancata presentazione

negli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti

(art. 180, comma 8, sopra citato);

che questa mancanza di chiarezza nel profilare gli esatti termini

della questione, traducendosi in una carenza di motivazione su un

punto essenziale di essa, pone la Corte nell'impossibilità di

decidere in maniera univoca;

che la questione, pertanto, deve ritenersi manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati, con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte