Sentenza n. 256/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1974 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1462,
primo comma, del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 15
giugno ed il 27 aprile 1972 dal tribunale di Milano in due procedimenti
civili vertenti tra la società Industria Italiana Imballaggi e Trossi
Vittoria, iscritte ai nn. 353 e 412 del registro ordinanze 1972 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6
dicembre 1972 e n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Trossi Vittoria;
udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Kenato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile vertente tra Trossi Vittoria e
la s.r.1. Industria Italiana Imballaggi, il tribunale di Milano ha
sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1462, primo comma, del codice civile, in riferimento agli
artt.3 e 24 della Costituzione.
Identica questione di legittimità costituzionale è stata
successivamente proposta dal tribunale di Milano in altro giudizio
vertente tra le medesime parti.
Si è costituita in entrambi i giudizi di legittimità
costituzionale Trossi Vittoria, deducendo la irrilevanza e, in
subordine la infondatezza della questione proposta.
È altresì intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri
egualmente deducendo l'infondatezza della questione proposta Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze di rimessione, di contenuto sostanzialmente
identico, viene sollevata di ufficio la questione d legittimità
costituzionale dell'art. 1462, primo comma, del cc dice civile, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La norma denunciata,
riconoscendo la validità ed efficacia della clausola limitativa
dell'opponibilità di eccezioni da parte d uno dei contraenti -
normalmente inclusa nei contratti in cui le condizioni vengono
predeterminate dal contraente più forti sul piano giuridico ed
economico - sanzionerebbe sotto di versi profili una situazione di
disparità e diseguaglianza d fatto tra le parti, che mediante
l'inserzione di tale clausole verrebbe "trasfusa nel sinallagma
contrattuale".
La norma sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza,
sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione in quanto
consentirebbe "la prevalenza di un cittadino su un altro solo a causa
della loro differente potenza di fatto"; ed ancor più con il disposto
del secondo comma dello stesso art. 3, in quanto permetterebbe di
"consolidare e perpetuare situazioni di predominio e di privilegio
economico, che urtano palesemente con uno sviluppo dell'eguaglianza
reale dei cittadini".
La clausola contestata e la norma che l'ha recepita
determinerebbero una situazione di diseguaglianza anche sotto un altro
aspetto, perché il contraente abbiente che sottoscriva detta clausola
non avrà difficoltà ad adempiere la propria prestazione o ad
affrontare il giudizio senza temerne le conseguenze economiche, né a
proporre un giudizio per far valere le sue pretese nei confronti della
controparte; mentre il contraente non abbiente sarà indotto a pagare
per evitare un giudizio e non subire una condanna, senza avere i mezzi
necessari per promuovere a sua volta una causa.
I motivi per cui questa Corte ha riconosciuto la
incostituzionalità dell'istituto del solve et repete nei rapporti tra
cittadino contribuente e Stato, dovrebbero a maggior ragione valere per
la sua applicazione nel campo contrattuale, ove esso è rivolto a
tutelare "semplici interessi di privati nei confronti di altri privati
del tutto eguali fra loro sul piano giuridico".
Infine le ordinanze rilevano che la norma denunciata,
"istituzionalizzando il potere di un soggetto di limitare la tutela dei
diritti competenti alla controparte in base al contratto stipulato,
costituisce la fonte primaria della limitazione stessa", e pertanto si
porrebbe in contrasto anche con il principio sancito dal primo comma
dell'art. 24 della Costituzione.
2. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per
difetto di rilevanza, dato che entrambe le ordinanze di rinvio
contengono ampia e congrua motivazione sia sull'ammissibilità
dell'appello proposto contro le due sentenze del pretore, sia sulla
conseguente rilevanza della questione ai fini della decisione dei
giudizi di appello, con valutazioni di rito e di merito non sindacabili
in questa sede.
3. - La questione non è fondata. Giova anzitutto rilevare che la
"clausola limitativa della proponibilità di eccezioni", oggetto
dell'art. 1462 del codice civile, ancorché comunemente indicata nella
prassi come clausola o patto del solve et repete, si differenzia
nettamente dall'istituto del solve et repete fiscale, sia quanto ai
presupposti, sia quanto all'ambito di applicazione e alla natura degli
effetti giuridici. Nel diritto tributario trattavasi di un principio
legale, in base al quale la proponibilità dell'azione del soggetto
passivo della pretesa fiscale, diretta a far dichiarare la
illegittimità dell'atto di imposizione, veniva condizionata al
preventivo pagamento del tributo, determinando così un vero e proprio
difetto, sia pur temporaneo, di giurisdizione: e proprio per questo la
Corte ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riguardo
alla differenza di trattamento tra il cittadino in grado di pagare il
tributo che gli fosse indebitamente imposto, e quello che, non avendo
la materiale disponibilità della somma pretesa dall'ente impositore,
venisse privato della effettiva possibilità di chiedere ed ottenere la
tutela giurisdizionale del proprio diritto.
La clausola disciplinata dall'art. 1462 del codice civile ha invece
la sua fonte in un contratto liberamente stipulato, e precisamente in
un contratto con prestazioni corrispettive; e, come risulta dalla
collocazione della norma nella sez. I del capo XIV del quarto libro del
codice, "Della risoluzione per inadempimento", ha il limitato effetto
di escludere da parte del contraente convenuto per l'adempimento la
proponibilità di determinate eccezioni "al fine di evitare o ritardare
la prestazione dovuta". Pertanto come è stato dichiarato da
autorevole giurisprudenza, la clausola in questione, operando sul
terreno sostanziale dell'adempimento, non costituisce ostacolo al
l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, avendo solo l'effetto
di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della
controparte senza far luogo all'esame delle eccezioni del debitore, le
cui ragioni potranno essere fatte valere, anche nello stesso giudizio,
dopo l'adempimento. Dovendosi escludere che la clausola limitativa
dell'opponibilità di eccezioni determini difetto di giurisdizione, è
evidente che la disposizione dell'art. 1462 del codice civile non
comporta negazione o inammissibile compressione del diritto alla tutela
giurisdizionale, garantito dal primo comma dell'art. 24 della
Costituzione.
4. - La clausola di cui si discute ha sicuro fondamento nel
principio dell'autonomia negoziale, sancito dall'art. 1322 del codice
civile e confermato dalla disposizione dell'art. 1372, per cui il
contratto ha forza di legge tra le parti. Naturalmente l'autonomia è
soggetta ai limiti stabiliti dalla legge, secondo l'espresso disposto
dell'art. 1322, cui fà riscontro la disciplina costituzionale che
garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata, indicandone
al tempo stesso i precisi limiti. Ed infatti il legislatore, nel
riconoscere la validità ed efficacia delle condizioni contrattuali che
sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, ha richiesto
che esse siano oggetto di espressa e specifica approvazione per
iscritto (cfr. art. 1341, secondo comma, del codice civile), ed ha
inoltre circoscritto il loro ambito di applicazione proprio con la
norma dell'articolo 1462, escludendo che esse possano comunque
estendersi I alle ecce ioni di nullità, di annullabilità, e di
rescissione del contratto. Di più: per evitare l'eventualità di
applicazioni abusive, con la norma del secondo comma dello stesso art.
1462, ha stabilito che anche nei casi in cui la clausola limitativa
della proponibilità di eccezioni è efficace, il giudice, ove
riconosca che concorrono gravi motivi, ha tuttavia il potere di
sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
Dal complesso di queste disposizioni risulta con chiara evidenza
che la denunziata illegittimità dell'art. 1462 non sussiste. La
circostanza che la clausola limitativa venga contrattualmente stabilita
a carico di un solo dei contraenti, e sia generalmente predisposta
dall'altro tra le condizioni generali di contratto, ha una precisa
giustificazione, se si considera che essa è diretta ad assicurare la
parte normalmente tenuta ad eseguire per prima la propria prestazione,
circa il puntuale adempimento della prestazione corrispettiva della
controparte, differito nel tempo. La clausola trova infatti te'ica e
normale applicazione nei contratti di compravendita, di
somministrazione, e di locazione immobiliare, nei quali siano accordate
una o piu dilazioni per il pagamento del prezzo, o stabiliti termini
successivi per il pagamento delle singole somministrazioni, ovvero
pattuito il regolare pagamento del canone secondo una determinata
periodicità; ed ha precisamente lo scopo di garantire il venditore o
fornitore, che ha consegnato la merce, e il locatore, che ha immesso il
conduttore nel godimento della cosa locata, contro pretestuose
eccezioni dilatorie o defatigatorie, intese a ritardare l'adempimento
del corrispettivo pattuito e dovuto. La clausola, - come già si è
accennato - non può estendere la propria efficacia nei confronti delle
eccezioni di nullità o annullabilità del contratto, ossia concernenti
il fatto costitutivo del rapporto, né nei confronti di quelle
attinenti alle eventuali cause di rescissione del contratto, ossia alla
sopravvivenza del vincolo obbligatorio, e nemmeno nei confronti di
fatti estintivi estranei all'azione del sinallagma funzionale, ossia
non dipendenti dal comportamento della controparte (pagamento ed altri
modi di estinzione; prescrizione dell'azione): la sua validità ed
efficacia è dunque configurabile solo nei confronti delle eccezioni
aventi il loro fondamento nell'inesatto o imperfetto adempimento da
parte dell'attore, cioè delle exceptiones inadimpieti, e più
propriamente non rite adimpleti contractus.
5. - Così stando le cose, appare ingiustificato il rilievo delle
ordinanze di rinvio, per cui "la clausola, formalmente introdotta dalla
libera volontà delle parti, costituisce una imposizione derivante
dalla differenza di forza economica e di contrattazione dei
contraenti", e addirittura un "mezzo di tutela di specifici interessi
sociali di gruppo". Per tacer dei rapporti commerciali, che si
intrecciano tra soggetti appartenenti ad ogni ceto senza distinzioni di
classe, anche i proprietari locatori di appartamenti non costituiscono
ormai un gruppo sociale omogeneo, e tanto meno un gruppo privilegiato;
né puo dirsi che gli inquilini, oggetto della più ampia tutela nella
vigente legislazione, siano sottoposti alle imposizioni vessatorie o
arbitrarie dei locatori solo perché questi esigono il regolare
pagamento dei fitti. Nella comune esperienza, una clausola diretta a
garantire il puntuale pagamento dei canoni da parte del conduttore al
quale sia stato concesso il pieno godimento dell'immobile locato,
precludendogli la possibilità di rifiutare o differire tale pagamento
resistendo all'azione del proprietario con eccezioni relative ad
eventuali inconvenienti o difetti che pretenda di aver riscontrato
nell'uso dei locali affittati, soddisfa una reale esigenza pratica di
tutela contro inadempienze pretestuose, cavillose, defatigatorie; e, in
quanto rivolta ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento della
prestazione corrispettiva del conduttore, lungi dal creare un'ingiusta
disparità di trattamento, tende precisamente a mantenere
quell'equilibrio delle posizioni contrattuali che l'inadempimento
unilaterale romperebbe, tanto più che una domanda giudiziale di
risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni ben difficilmente
consentirebbe al locatore di riacquistare in modo sollecito la
disponibilità dell'immobile e di ottenere effettiva soddisfazione del
suo credito.
6. - Gli argomenti addotti dalle ordinanze di rinvio, circa la
pretesa violazione del principio di eguaglianza in relazione alla
differente potenza di fatto o di forza economica delle parti
contraenti, si rivelano non pertinenti, in quanto le preoccupazioni del
tribunale di Milano circa la situazione di inferiorità del contraente
meno abbiente di fronte a quello più facoltoso sono eliminate dalla
considerazione dell'ampiezza del potere discrezionale che il
legislatore ha attribuito al giudice con il secondo comma dello stesso
art. 1462. Qualora riconosca la sussistenza di gravi motivi, il giudice
può sempre sospendere la condanna, con o senza cauzione, nonostante la
esistenza della clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. Con questa
disposizione il legislatore ha compiuto tutto quanto poteva per evitare
che l'applicazione di tale clausola abbia mai a determinare effetti
abnormi, iniqui, o gravemente lesivi della situazione di diritto o di
fatto del contraente convenuto per l'adempimento: il giudice, nella
libera valutazione del singolo caso concreto, potrà financo escludere
l'applicazione della clausola, con una prudente decisione equitativa,
prescindendo da ogni rigor iuris nell'apprezzamento della effettiva
realtà del rapporto e della gravità delle rispettive inadempienze.
Anche sotto quest'ultimo profilo risulta confermata la infondatezza
della questione di costituzionalità sollevata dal tribunale di Milano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1462, primo comma, del codice civile, sollevata con le
ordinanze elencate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte