Sentenza n. 256/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 47/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, lettera b,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) promossi con sei ordinanze emesse
rispettivamente il 21 febbraio, 9 aprile, 28 maggio, 1 luglio, 22
settembre 1986 e 22 gennaio 1987 dal pretore di Teano nei
procedimenti penali a carico di Nigro Nicola, D'Arezzo Angela, Raimo
Bernardo, Della Torre Francesco ed altra, Zarone Annina e Di Nuzzo
Federico ed altra, iscritte ai nn. 448, 449, 548 e 706 del registro
ordinanze 1986 e nn. 50 e 87 del 1987, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 44, 49, 58 della 1° serie speciale
dell'anno 1986 e nn. 13 e 14 della 1° serie speciale dell'anno 1987.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Nel corso di un procedimento penale contro tale Nigro Nicola,
imputato dei reati di cui all'art. 20, lett. b), legge 28 febbraio
1985, n. 47, per aver realizzato senza concessione edilizia un vano
adibito a deposito del volume di mc. 37, 22, e agli artt. 17 e 20,
legge 2 febbraio 1974, n. 64, come modificati dall'art. 20, legge 10
dicembre 1981, n. 741 e dalla legge reg. 7 gennaio 1983, n. 9, per
aver realizzato il suddetto vano senza aver depositato il relativo
progetto all'Ufficio del Genio civile ai fini antisismici, il Pretore
di Teano, su richiesta di parte, ha sollevato, con ordinanza emessa
il 21 febbraio 1986 (R.O. n. 448 del 1986), questione di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett.
b), legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Nel caso di specie il deposito costruito dall'imputato, tenuto
conto del volume della preesistente abitazione dell'imputato, alla
quale il manufatto accede, e della superficie a disposizione, non
avrebbe potuto essere realizzato perché eccedente l'indice di
edificabilità della zona. L'imputato, chiesto il dissequestro al
solo fine di demolire il manufatto in ottemperanza all'ordinanza
sindacale, ha effettivamente demolito la piccola costruzione per la
quale non poteva avere la concessione in sanatoria prevista dall'art.
13, legge n. 47 del 1985.
Secondo l'autorità rimettente, l'art. 20, lett. b), legge n. 47
del 1985, sicuramente rilevante nel procedimento in quanto
rappresenta la norma incriminatrice in base alla quale dovrà essere
valutata la responsabilità dell'imputato e determinata la pena da
infliggere, fissando una pena minima edittale di giorni 5 di arresto
e lire 10.000.000 di ammenda, viola l'art. 3 Cost. sotto due distinti
profili.
2. Quanto ad un primo profilo, osserva il Pretore che la
fissazione di un elevato minimo edittale per la pena pecuniaria (Lire
10.000.000), in un sistema che in via generale pone parametri diversi
(cfr.art.26 c.p.), risulta incongrua rispetto a violazioni di scarso
rilievo e rende sostanzialmente impossibile graduare la pena in
relazione alla gravità dei fatti.
Infatti, anche a considerare la possibilità di concedere le
attenuanti generiche, non si può scendere al di sotto dell'importo
di lire 6.666.667 (pari, in sede di conversione, a 267 giorni di
libertà controllata): rispetto all'intrinseca gravità del fatto da
giudicare, tale importo appare completamente sproporzionato, sia in
assoluto (riguardo al minimo valore del manufatto per cui si
procede), sia con riferimento al quadro dei valori sanzionatori che
si trae dall'esame dell'entità delle pene pecuniarie in genere
comminate dal nostro ordinamento penale e specialmente da norme di
natura affine a quella in esame (v., ad es., art. 20, legge n. 64 del
1974 che, in materia di non minor rilievo per la salvaguardia del
territorio, pone un minimo edittale di lire 400.000).
Così disponendo, il legislatore ha imposto un medesimo
trattamento penale a situazioni obiettivamente diverse, quali quelle
dello speculatore edilizio che edifichi illegittimamente migliaia di
mc. di volume, e quella del privato che edifichi, a fini familiari,
manufatti di modesta entità.
3. Quanto al secondo profilo, ritiene il Pretore che
illegittimamente l'art. 20, lett. b), abbia parificato, quanto al
trattamento sanzionatorio previsto, la situazione di colui che,
avendo costruito illegittimamente, ottemperi spontaneamente alla
diffida a demolire pronunziata dal Sindaco, così ripristinando
l'ordine giuridico e ritornando al rispetto del territorio, a quella
di colui che invece non ottemperi all'ordine di demolizione.
Pur avendo presente il rischio che simile profilo potrebbe
apparire teso ad ottenere una inammissibile sentenza additiva
(previsione di una attenuante o dell'estinzione del reato per chi
prima del giudizio elimini il fabbricato illegittimamente
realizzato), ritiene l'autorità remittente che il fatto di non poter
scendere, anche in presenza dello spontaneo e tempestivo ripristino
dei luoghi, al di sotto della pena pecuniaria di lire 6.666.667 (e
ciò nonostante la presenza dell'art. 133, comma secondo, c.p., che
permette di prendere in considerazione, ai fini della determinazione
della pena, il comportamento del reo in epoca successiva alla
consumazione del reato), costituisce circostanza che ulteriormente
dimostra come il minimo edittale previsto dall'art. 20, lett. b),
legge n. 47 del 1985, risulti eccessivo, irrazionale e tale da
imporre l'uniforme trattamento di situazioni oggettivamente
differenziate, il cui diverso grado di gravità deve trovare
riscontro in una adeguata graduazione della pena.
4. Nel giudizio così instaurato, si è costituito, a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, lett. b), legge n. 47 del 1985, venga dichiarata
infondata, sia perché la questione è diretta ad incidere sulla
misura della pena pecuniaria edittale, vale a dire su una
determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore (ed il
richiesto intervento manipolativo della Corte impingerebbe sul
princìpio di riserva assoluta di legge in materia penale stabilito
dall'art. 25, comma secondo, Cost.), sia perché la gravità della
sanzione edittale minimale non contrasta con il princìpio di
ragionevolezza, in quanto la valutazione dell'entità della pena è
correlabile alla nota situazione di degrado urbanistico, cui, in via
transitoria, ha inteso porre rimedio il provvedimento di condono,
previsto nella legge n. 47 del 1985.
5. La medesima autorità, con ordinanza emessa il 28 maggio 1986
(R. O. n. 548 del 1986), ha sollevato d'ufficio la medesima questione
(v. nn. 1, 2 e 3) nel procedimento penale contro tale Raimo Bernardo,
imputato dei medesimi reati per una costruzione illegittima, per la
quale non poteva essere ottenuta la concessione in sanatoria prevista
dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985. Anche nel caso di specie,
l'imputato aveva spontaneamente ottemperato all'ordinanza sindacale
di demolizione.
6. Medesima questione è stata altresì sollevata d'ufficio dalla
medesima autorità con ordinanza emessa il 9 aprile 1986 (R.O. n. 449
del 1986) nel procedimento penale a carico di tale D'Arezzo Angela,
relativo alla violazione dell'art. 20, lett. b), legge n. 47 del
1985, per aver realizzato senza concessione edilizia ed in contrasto
con le norme del P.R.G. un bagno del volume di mc. 7 circa al
servizio della propria abitazione; con ordinanza emessa il primo
luglio 1986 (R.O. n. 706 del 1986) nel procedimento penale a carico
di tale Della Torre Francesco e tale Paolisso Antonietta; con
ordinanza emessa il 22 settembre 1986 (R. O. n. 50 del 1987) nel
procedimento penale a carico di tale Zarone Annina; con ordinanza
emessa il 22 gennaio 1987 (R. O. n. 87 del 1987) nel procedimento
penale a carico di tale Di Nuzzo Federico e tale Palumbo Lucia (in
tutti questi casi non era applicabile il più elastico regime
autorizzatorio previsto - a condizione del rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti - dall'art. 7, d. l. n. 9 del 1982, convertito
con legge n. 94 del 1982).
In questi quattro procedimenti, mancando l'ordine di demolizione
e/o il relativo spontaneo adempimento, l'autorità remittente
contesta la legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della
legge n. 47 del 1985, sotto il solo profilo riportato supra sub n. 2.
7. Nei procedimenti di cui ai nn. 5 e 6 si è costituito, a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo - sulla base delle argomentazioni riportate al
n. 4 - per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto 1. Le sei ordinanze di rimessione presentano identità di oggetto,
sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica sentenza.
2. È impugnato l'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, che sanziona con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da Lire
10.000.000 a Lire 100.000.000 l'esecuzione di lavori in totale
difformità o assenza della concessione e la prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione.
A giudizio dell'autorità remittente, la disposizione impugnata,
prevedendo un minimo edittale pecuniario eccessivamente elevato,
violerebbe l'art. 3 Cost., sotto due distinti profili: a) perché,
risultando il minimo incongruo rispetto a violazioni di scarso
rilievo, sarebbe sostanzialmente impossibile graduare la pena in
relazione alla gravità dei fatti e si equiparerebbero situazioni
obiettivamente diverse; b) perché sarebbero equiparate le
situazioni, obiettivamente diverse, di colui che, avendo costruito
illegittimamente, abbia poi ottemperato alla diffida a demolire
pronunziata dal sindaco, e di colui che invece non ottemperi
all'ordine di demolizione (profilo, questo secondo, prospettato con
le ordinanze nn. 448 e 548 del 1986, relativamente alle fattispecie
da esse considerate).
3. La questione non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la
configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni in ordine
alla congruità delle pene sono censurabili in sede di giudizio di
legittimità costituzionale solo nel caso di irragionevolezza delle
previsioni normative di tal misura da condurre a sperequazioni
palesemente inique (cfr. da ultime sent. n. 132 del 1986; ord. n. 84
del 1984).
La determinazione di un elevato minimo edittale è, nel caso in
questione, chiaramente giustificata dall'esigenza, correlata
all'intento perseguito dal legislatore di predisporre strumenti che
garantiscano il controllo dell'uso del territorio, di assicurare
mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio l'effettività degli
strumenti stessi ( per una simile valutazione - in diversa materia v.
sent. n. 45 del 1970): l'inasprimento (sia rispetto alla legge 28
febbraio 1977, n. 10, sia rispetto al dato normativo offerto dalla
legge 2 febbraio 1974, n. 64) va collegato - oltre che alla notoria
diminuzione di potere d'acquisto della moneta nei periodi di tempo
intercorsi - all'accrescimento di sensibilità del legislatore verso
i fenomeni di degrado urbanistico.
Giova in proposito ricordare che la normativa impugnata si
inserisce in un orientamento legislativo di maggior rigore verso gli
illeciti urbanistici ed edilizi: così il d.P.R. 16 dicembre 1986, n.
865 esclude l'applicazione dell'amnistia a tutti i reati urbanistici
ed edilizi, anche quelli meno gravi, modificando il precedente
orientamento, in cui agli illeciti meno gravi veniva riservato un
trattamento di maggior favore (cfr., da ultimo, il d.P.R. 4 agosto
1978, n. 413).
4. Per quanto riguarda, infine, i singoli profili messi in
evidenza nelle ordinanze di rimessione, è sufficiente sottolineare,
da un lato, che la previsione di un minimo e di un massimo edittale,
tra loro ampiamente distanziati, permette di graduare ex art. 133
c.p. la sanzione secondo la gravità del reato, fermo rimanendo un
elevato minimo di pena, che esprime l'oggettiva gravità
dell'illecito, quale che ne sia la concreta dimensione quantitativa;
dall'altro (relativamente ai casi oggetto delle ordinanze n. 448 e n.
548 del 1986) che la eventuale spontanea ottemperanza all'ordinanza
sindacale di demolizione può essere valutata - come peraltro ha
rilevato l'autorità remittente - ai fini dell'applicazione delle
attenuanti generiche, così restando ampliata l'area delle sanzioni
applicabili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Teano con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte