Sentenza n. 256/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 2d.lgs. 266/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi:
a) legge provinciale di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, recante
"Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano"
e successive leggi di modifica e integrazione 3 ottobre 1991, n. 27,
16 ottobre 1992, n. 36, e articoli 4, 6, 10 e 12 della legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10;
b) legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12, recante
"Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia
autonoma di Trento" e successive leggi di modifica e integrazione 30
marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6, e 24 gennaio 1992, n. 5;
c) legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n.
15, recante "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato
giuridico e trattamento economico del personale" e successive leggi
di modifica e integrazione 11 giugno 1987, n. 5, e 21 febbraio 1991,
n. 5, nonché legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, recante "Nuove
norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei
dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali'; promossi con i
ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 4
novembre 1993, depositati in cancelleria il 18 successivo ed iscritti
ai nn. 73, 74 e 75 del registro ricorsi 1993;
Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di
Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e della Regione
Trentino-Alto Adige;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta, per il ricorrente, e
gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma
di Bolzano, Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e
Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 4 novembre 1993 il Presidente
del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata, con
riferimento all'art. 2, commi secondo e terzo, del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, l'illegittimità costituzionale
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6
(Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano)
e successive leggi di modifica e integrazione 3 ottobre 1991, n. 27,
e 16 ottobre 1992, n. 36, nonché degli artt. 4, 6, 10 e 12 della
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della
struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), a causa
del mancato adeguamento della suddetta normativa alle norme
costituenti limiti di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, ed al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in tema di
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e di revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Il
ricorrente espone che con legge 23 ottobre 1992, n. 421, fu data
delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, di sanità, di previdenza
e di finanza territoriale. Tale delega è stata esercitata, per la
materia del pubblico impiego, con il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, che all'art. 1, terzo comma, ha disposto che le
disposizioni dello stesso decreto "costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" e che "i
principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le
Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica". Pertanto, osserva il
ricorrente, la Provincia di Bolzano, titolare, ai sensi dell'art. 4
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di competenza
legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici
provinciali e del personale ad essi addetto, avrebbe dovuto adeguare
la propria legislazione alle suddette norme fondamentali di riforma
entro il termine di sei mesi, così come stabilito dall'art. 2, primo
comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento. Non essendo intervenuto l'adeguamento entro detto
termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato la
questione di costituzionalità della normativa provinciale per i
seguenti motivi di contrasto con norme fondamentali della
legislazione statale di riforma: 1) la legge della Provincia
autonoma di Bolzano n. 6 del 1959 e le successive leggi di modifica
ed integrazione n. 27 del 1991 e n. 36 del 1992, nel loro complesso,
sarebbero confliggenti con l'art. 2, lett. a), della legge di
delegazione n. 421 del 1992, così come attuato dall'art. 2, secondo
comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993, nella parte in cui non
prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti siano ricondotti
sotto la disciplina del diritto civile (sez. II e III, capo I, titolo
II, del libro V del codice civile e leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa), in quanto compatibile con la specialità
del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali; 2)
l'art. 90 della legge provinciale n. 6 del 1959 sarebbe in contrasto
con quanto previsto dalla lettera r) dell'art. 2 della legge n. 421 e
dall'art. 43 del decreto legislativo n. 29, in materia di
trasferimenti; 3) gli artt. 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale n.
10 del 1992, non prevedendo l'affidamento ai dirigenti della gestione
delle risorse finanziarie, sarebbero in contrasto con l'art. 2, lett.
g), punto 1, della legge n. 421 e con l'art. 3 del decreto
legislativo n. 29; 4) la legislazione provinciale di cui al punto 1)
si porrebbe in contrasto con l'art. 51, terzo comma, del decreto
legislativo n. 29, nonché con l'art. 2, lett. b), della legge n.
421, laddove non prevede la trasmissione di copia dei contratti
collettivi al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
del Tesoro, nonché nella parte in cui non richiama la possibilità
per la Provincia di avvalersi dell'attività di rappresentanza o di
assistenza dell'Agenzia per le relazioni sindacali, di cui all'art.
50, quinto comma, dello stesso decreto legislativo n. 29; 5) la
stessa legislazione provinciale sarebbe in contrasto con l'art. 2,
lett. b), della legge n. 421 e con l'art. 45 del decreto legislativo
n. 29, in quanto non disciplina la composizione delle delegazioni di
parte pubblica e di parte sindacale; 6) la stessa legislazione
provinciale sarebbe in contrasto con le norme fondamentali poste
dalla legge n. 421 e dal decreto legislativo n. 29, in ordine alla
disciplina dei seguenti istituti: incompatibilità tra l'impiego
pubblico ed altre attività; casi di divieto di cumulo tra impieghi
ed incarichi pubblici; verifica dei risultati dell'azione
amministrativa mediante appositi nuclei di valutazione; area autonoma
di contrattazione per la dirigenza medica; contenimento dei costi
contrattuali; esercizio temporaneo di mansioni superiori; abolizione
di trattamenti economici accessori non collegati alla produttività e
allo svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o
dannose alla salute; comunicazione all'amministrazione di
appartenenza degli emolumenti corrisposti per gli incarichi conferiti
al personale dipendente ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre
1991, n. 412; divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di
mancata rideterminazione delle piante organiche ai sensi della stessa
legge n. 412 del 1991; periodo di sette anni di effettiva permanenza
nella sede di prima sistemazione; mobilità d'ufficio per il
personale eccedente che non accetti la mobilità volontaria e il
collocamento in disponibilità; transito dei dipendenti degli enti
pubblici a società private nel caso di trasferimento alle stesse
delle funzioni dei detti enti pubblici; assunzione per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento; attuazione della
pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche.
2. - Si è costituita nel giudizio la Provincia di Bolzano
deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. A
giudizio della Provincia il ricorso sarebbe, in primo luogo,
inammissibile per essere stato proposto prima della scadenza del
termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992,
stabilito in sei mesi dalla pubblicazione dell'atto nella Gazzetta
Ufficiale, salvo che l'atto stesso non preveda un termine più ampio.
Ora, l'ultimo comma dell'art. 2 della legge di delegazione n. 421 del
1992 ha previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive
della normativa delegata, mediante uno o più decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1993. È, pertanto, a partire da quest'ultima
data che - secondo la resistente - dovrebbe farsi decorrere il
periodo per l'adeguamento, con conseguente inammissibilità del
ricorso della Presidenza del Consiglio, notificato il 4 novembre
1993. Lo stesso ricorso sarebbe, inoltre, inammissibile per la
genericità ed insufficienza della deliberazione a ricorrere assunta
dal Consiglio dei ministri, nella quale non vengono individuate le
specifiche disposizioni legislative provinciali che si intendono
impugnare, in quanto non adeguate, e neppure le specifiche norme
statali in relazione alle quali viene lamentato il mancato
adeguamento. Né tali specificazioni sarebbero rinvenibili, secondo
la resistente, nell'atto che le è stato notificato. La Provincia
ribadisce poi che la propria competenza esclusiva in materia di
ordinamento degli uffici e del personale risulta vincolata solo al
rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica e, quindi, non a tutte le disposizioni della legge di
delegazione n. 421 e del decreto legislativo n. 29. La Provincia
contesta, infine, il merito delle singole censure proposte nel
ricorso.
3. - Con ricorso di analogo contenuto, proposto nei confronti
della Provincia di Trento - anch'esso notificato il 4 novembre 1993 -
il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato per mancato
adeguamento: 1) la legge della provincia autonoma di Trento 29
aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale
della Provincia autonoma di Trento), e successive leggi di modifica
ed integrazione (30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6, e 24
gennaio 1992, n. 5) nella parte in cui non prevedono che i rapporti
di lavoro dei dipendenti siano ricondotti sotto la disciplina del
diritto civile, in quanto compatibile con la specialità del rapporto
e con il perseguimento degli interessi generali; 2) gli artt. 15 e 16
della legge provinciale n. 12 del 1983 relativi ai compiti dei
dirigenti generali, in quanto non prevedono che agli stessi spetti la
gestione finanziaria di cui all'art. 2, lett. g), punto 1, della
legge n. 421 del 1992 ed all'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
1993; 3) l'art. 157 della legge provinciale n. 12 del 1983, relativo
alla aspettativa per mandato sindacale, per contrasto con l'art. 2,
lett. q), della legge n. 421 e con l'art. 64, quarto comma, del
decreto legislativo n. 29; 4) l'art. 6 della legge provinciale n. 1
del 1989, in quanto non prevede la possibilità di sospensione degli
accordi sindacali, richiesta dall'art. 2, lett. b), della legge n.
421 e dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29; 5) l'art. 42 della
legge provinciale n. 5 del 1992, relativo ai permessi sindacali, per
contrasto con l'art. 2, lett. q), della legge n. 421 e con l'art. 54,
quinto comma, del decreto legislativo n. 29; 6) la legislazione
provinciale di cui al punto 1), per contrasto con l'art. 51, terzo
comma, del decreto legislativo n. 29, in quanto non prevede la
trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero del Tesoro, nonché nella parte in
cui non prevede la possibilità per la Provincia di avvalersi
dell'attività di rappresentanza o di assistenza dell'Agenzia per le
relazioni sindacali, di cui all'art. 50, quinto comma, dello stesso
decreto legislativo; 7) la stessa legislazione provinciale, in quanto
prevede una disciplina degli accordi sindacali difforme da quella
regolata nell'art. 2, lett. b), della legge n. 421 e nell'art. 45 del
decreto legislativo n. 29, in materia di composizione delle
delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale; 8) la stessa
legislazione provinciale, in quanto non prevede la disciplina di
tutti gli istituti già richiamati nel punto 6) del ricorso
precedente.
4. - Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento
sostenendo, in primo luogo, l'improcedibilità o comunque
l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine
previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992. La
ricorrente deduce che l'obbligo di adeguamento imposto alla Provincia
autonoma concerne le sole norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica che, nel caso di specie, sono
costituite dai principi desumibili dalle disposizioni dell'art. 2
della legge n. 421 del 1992, come espressamente indicato dal secondo
comma dello stesso art. 2 e ribadito dall'art. 1, terzo comma, del
decreto legislativo n. 29 del 1993. Pertanto, secondo la Provincia,
il termine di impugnazione doveva essere calcolato a partire dalla
data di pubblicazione della legge n. 421 (cioè dal 31 ottobre 1992),
posto che il decreto legislativo n. 29 non avrebbe minimamente
novellato le norme fondamentali obbligatorie per la Provincia stessa.
Il ricorso risulterebbe, conseguentemente, tardivo. Nel merito, il
ricorso sarebbe, comunque, infondato sia perché invocherebbe
parametri inammissibili o inconferenti, quali le norme del decreto
legislativo n. 29; sia perché non individuerebbe correttamente i
principi costituenti le norme fondamentali della riforma; sia,
infine, perché sosterrebbe erroneamente la non conformità della
legislazione provinciale vigente ai principi costituenti norme
fondamentali, trascurando varie disposizioni legislative provinciali
sia preesistenti che sopravvenute rispetto alla legge n. 421 del
1992.
5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, infine,
sollevato, analoghe questioni di legittimità costituzionale nei
confronti della Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso - sempre
notificato in data 4 novembre 1994 - nel quale vengono illustrate le
seguenti censure:
1) la legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli
uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento
economico del personale) e le successive leggi di modifica ed
integrazione (11 giugno 1987, n. 5, e 21 febbraio 1991, n. 5) nonché
la legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato
giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei
segretari comunali), nel loro complesso, sarebbero confliggenti con
l'art. 2, lett. a), della legge n. 421 così come attuato dall'art.
2, secondo comma, del decreto legislativo n. 29, nella parte in cui
non prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti siano
ricondotti sotto la disciplina del diritto civile, in quanto
compatibile con la specialità del rapporto e con il perseguimento
degli interessi generali;
2) l'art. 29 della legge regionale n. 15 del 1983 sarebbe in
contrasto con l'art. 2, lett. b), della legge n. 421 e con gli artt.
45 e 51, terzo comma, del decreto legislativo n. 29, in quanto non
disciplina la composizione delle delegazioni di parte pubblica e di
parte sindacale né la trasmissione di copia dei contratti;
3) gli artt. 37 e 40 della legge regionale n. 15 del 1983
risulterebbero in contrasto con la disciplina di cui all'art. 2 della
legge n. 421 ed all'art. 54 del decreto legislativo n. 29, in materia
di aspettative e permessi sindacali;
4) l'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5,
sarebbe in contrasto con l'art. 51, terzo comma, del decreto
legislativo n. 29, laddove non prevede la trasmissione di copia dei
contratti collettivi, nonché con l'art. 50, quinto comma, dello
stesso decreto nella parte in cui non prevede la possibilità di
avvalersi dell'attività di rappresentanza o di assistenza
dell'Agenzia per le relazioni sindacali;
5) l'art. 6 della stessa legge regionale n. 5 del 1991 non
risulterebbe adeguato a quanto disposto dalla lettera l) dell'art. 2
della legge n. 421 e dall'art. 52, terzo comma, del decreto
legislativo n. 29, non prevedendo la possibilità di sospensione
totale o parziale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa. Inoltre, nella legge regionale in questione non è
previsto che il contratto collettivo sia corredato dei necessari
documenti indicativi degli oneri finanziari, ai sensi dell'art. 2,
lett. b), della legge n. 421 e dell'art. 52, terzo comma, del decreto
legislativo n. 29;
6) l'art. 8 della legge regionale n. 5 del 1991 sarebbe in
contrasto con l'art. 2 lettere f ) e g) della legge n. 421 e con il
capo II del decreto legislativo n. 29, in materia di contrattazione e
disciplina della dirigenza;
7) la legge regionale n. 5 del 1991 non sarebbe adeguata alle
norme fondamentali della legge n. 421 e del decreto legislativo n.
29, non prevedendo la disciplina degli istituti già citati,
rispettivamente, ai punti 6) e 8) dei due ricorsi precedenti;
8) gli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4,
meriterebbero gli stessi rilievi degli artt. 4 e 6 della legge
regionale n. 5 del 1991 per quanto riguarda la mancata previsione
della trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento
della funzione pubblica, la possibilità di avvalersi dell'attività
di rappresentanza o di assistenza dell'Agenzia per le relazioni
sindacali e la possibilità della sospensione degli accordi
sindacali.
6. - Si è costituita nel giudizio la Regione Trentino-Alto Adige
opponendo, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso statale,
con argomentazioni analoghe a quelle già espresse dalla Provincia di
Trento.
La Regione eccepisce quindi l'inammissibilità o l'infondatezza
nel merito delle censure esposte nel ricorso.
7. - In prossimità dell'udienza la Regione Trentino-Alto Adige ha
presentato una memoria nella quale eccepisce l'inammissibilità del
ricorso statale per l'assoluta genericità della deliberazione
governativa di impugnazione.
Una siffatta deliberazione - secondo la ricorrente - sarebbe
lesiva dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che
consentirebbe al Governo di impugnare solo specifiche disposizioni
legislative regionali in relazione ad altrettanto specifiche norme
fondamentali e non già di censurare un generico comportamento
inadempiente, globalmente considerato. Considerato in diritto
1. - I tre ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei
ministri rispettivamente contro la Provincia autonoma di Bolzano (n.
73 del 1993), la Provincia autonoma di Trento (n. 74 del 1993) e la
Regione Trentino-Alto Adige (n. 75 del 1993) pongono questioni
analoghe, in quanto diretti a contestare il mancato adeguamento della
legislazione provinciale e regionale - nei termini indicati dall'art.
2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
266 - ai principi e norme costituenti limiti - di cui agli artt. 4 e
5 dello Statuto speciale - desumibili dalla recente legislazione
statale in materia di pubblico impiego (art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).
I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con
una stessa pronuncia.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede - con
riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 - la dichiarazione di
illegittimità costituzionale:
A) nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano: a) della
legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, recante "Ordinamento degli
uffici e del personale della Provincia di Bolzano" e successive leggi
di modifica ed integrazione 3 ottobre 1991, n. 27, e 16 ottobre 1992,
n. 36, laddove non prevedono che i rapporti di lavoro del personale
regionale siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e
III, capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto
compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento
degli interessi generali nei termini definiti dal decreto legislativo
n. 29 del 1993; b) dell'art. 90 della legge provinciale 3 luglio
1959, n. 6, in relazione all'art. 2, lett. r) della legge n. 421 del
1992 ed all'art. 43 del decreto legislativo n. 29 del 1993; c) degli
artt. 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale n. 10 del 1992, recante
"Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma
di Bolzano", in relazione agli artt. 2, lett. g), punto 1, della
legge n. 421 del 1992 e 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993; d)
delle leggi provinciali n. 6 del 1959, n. 27 del 1991 e n. 36 del
1992, per non essere state adeguate alle disposizioni elencate nel
ricorso;
B) nei confronti della Provincia autonoma di Trento: a) della
legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, recante "Nuovo ordinamento
dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento" e
successive leggi di modifica ed integrazione 30 marzo 1989, n. 1, 23
febbraio 1990, n. 6, e 24 gennaio 1992, n. 5, laddove non prevedono
che i rapporti di lavoro del personale regionale siano disciplinati
dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II del
libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità
del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei
termini definiti dal decreto legislativo n. 29 del 1993; b) degli
artt. 15, 16 e 157 della legge provinciale n. 12 del 1983, in
relazione all' art. 2, lettere g), punto 1, e q) della legge 23
ottobre 1992, n. 421, ed agli artt. 3 e 64, quarto comma, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; c) dell'art. 6 della legge
provinciale n. 1 del 1989, in relazione all'art. 2, lett. b), della
legge n. 421 del 1992 ed all'art. 45 del decreto legislativo n. 29
del 1993; d) dell'art. 42 della legge provinciale n. 5 del 1992, in
relazione all'art. 2, lett. q), della legge n. 421 ed all'art. 54,
quinto comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993; e) delle leggi
provinciali n. 12 del 1983, n. 1 del 1989, n. 6 del 1990 e n. 5 del
1992, per non essere state adeguate alle disposizioni elencate nel
ricorso;
C) nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige: a) della
legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15,
recante "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato
giuridico e trattamento economico del personale" e successive leggi
di modifica ed integrazione 11 giugno 1987, n. 5, e 21 febbraio 1991,
n. 5, nonché della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, recante
"Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei
dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali", laddove non
prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti siano disciplinati
dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II del
libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità
del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei
termini definiti dal decreto legislativo n. 29 del 1993; b) degli
artt. 29, 37, 40 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, in
relazione agli artt. 2, lettere a ), b ) e q) della legge 23 ottobre
1992, n. 421 e agli artt. 45, 51 e 54 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29; c) degli artt. 4, 6 e 8 della legge regionale
21 febbraio 1991, n. 5, in relazione agli artt. 2, lettere b ), f ) g
) e l) della legge n. 421 del 1992 e agli artt. 50, 51, 52 del
decreto legislativo n. 29 del 1993; d) della legge regionale n. 15
del 1983 e delle successive leggi di modifica ed integrazione n. 5
del 1987 e n. 5 del 1991, per non essere state adeguate alle
disposizioni elencate nel ricorso; e) degli artt. 3, 4 e 5 della
legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, in relazione agli artt. 2,
lettere b ), f ), g ) e l), della legge n. 421 del 1992 e agli artt.
50, 51, 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione
Trentino-Alto Adige, prima di replicare nel merito alle censure
formulate nei ricorsi, hanno sollevato varie eccezioni di
inammissibilità nei confronti degli stessi.
In particolare, la Provincia di Bolzano ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso: a) per essere stato proposto prima
della scadenza del termine di sei mesi previsto per l'adeguamento dal
primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dal
momento che non si è tenuto conto della previsione, contenuta
nell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 421 del 1992, delle
"disposizioni correttive" che potevano essere emanate fino al 31
dicembre 1993; b) per la genericità e l'insufficienza della delibera
adottata dal Consiglio dei ministri ai fini della proposizione
dell'impugnativa, delibera dove non sono state specificate né le
disposizioni statali rispetto a cui si richiedeva l'adeguamento né
le disposizioni provinciali oggetto d'impugnativa; c) per la mancata
specificazione delle censure non essendo individuate nel ricorso le
disposizioni che s'intendono impugnare ed i principi e le norme della
legislazione statale in relazione alle quali si lamenta il mancato
adeguamento.
A sua volta la Provincia autonoma di Trento eccepisce
l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività essendo stato
notificato oltre il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 2,
secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992, dal momento
che il precedente termine di sei mesi sanzionato nel primo comma
dello stesso articolo avrebbe iniziato a decorrere dalla
pubblicazione della legge n. 421 del 1992 - che individuava i
principi vincolanti il legislatore provinciale - e non del decreto
legislativo n. 29 del 1993.
Infine, la Regione Trentino-Alto Adige ha contestato
l'ammissibilità del ricorso deducendo: a) la sua tardività (con
argomentazioni analoghe a quelle esposte dalla difesa della Provincia
di Trento); b) la genericità della delibera autorizzativa al
giudizio (con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla difesa
della Provincia di Bolzano).
4. - Risulta pregiudiziale l'esame dell'eccezione di
inammissibilità prospettata sia dalla Provincia autonoma di Bolzano
che dalla Regione in ordine alla genericità della delibera
autorizzativa ai tre giudizi adottata dal Governo ed alla sua
conseguente insufficienza ai fini della individuazione degli oggetti
delle controversie.
L'eccezione si presenta fondata.
Nella seduta del 26 ottobre 1993 il Consiglio dei ministri con una
stessa delibera statuiva "di promuovere ricorso per legittimità
costituzionale nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione al
mancato adeguamento della legislazione regionale e provinciale al
decreto legislativo n. 29 del 1993 sulla revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego".
Questa formulazione - come rilevano le difese delle resistenti -
non è tale da consentire l'individuazione né delle disposizioni
delle leggi provinciali e regionali che, ai sensi del secondo comma
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, si intendevano
impugnare per mancato adeguamento alla legislazione statale, né dei
principi e delle norme di tale legislazione rispetto alle quali si
decideva di contestare il mancato adeguamento da parte delle Province
autonome e della Regione. E questo tanto più ove si consideri che
nella delibera autorizzativa si è fatto esclusivo riferimento al
decreto legislativo n. 29 del 1993, mentre i principi suscettibili di
vincolare le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono
stati, per esplicita previsione legislativa, correlati alle
disposizioni espresse nell'art. 2 della legge n. 421 del 1992.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare il proprio
orientamento in tema di requisiti minimi richiesti per la delibera
governativa autorizzativa al giudizio di cui all'art. 2, secondo
comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992: requisiti che - tanto
con riferimento alle disposizioni impugnate quanto in relazione ai
principi ed alle norme statali rispetto a cui si contesta il mancato
adeguamento - devono rendere la questione proposta sufficientemente
determinata o quanto meno determinabile nella sua sostanza (v. sent.
nn. 496 del 1993 e 172 del 1994). Con la conseguenza che "se pure in
modo sintetico, la determinazione del Consiglio dei ministri volta a
promuovere il giudizio di costituzionalità nei modi previsti
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 deve indicare,
oltre alla legge regolante la materia di competenza delle Province
autonome o della Regione Trentino-Alto Adige non sottoposta al dovuto
adeguamento, le disposizioni statali innovatrici comportanti la
predetta attività legislativa di adeguamento" (sent. n. 172 del
1994).
Il che non si è verificato nel caso in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i ricorsi di cui in
epigrafe, proposti con riferimento all'art. 2, commi secondo e terzo,
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del
Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di
Bolzano (n. 73/1993), della Provincia autonoma di Trento (n. 74/1993)
e della Regione Trentino-Alto Adige (n. 75/1993).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte