Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 309legge 534/1995
  • art. 4legge 534/1995

citata

  • art. 16legge 432/1995
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309, e 181,

primo comma, codice di procedura civile, come modificato dall'art.

4, comma 1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432,

recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al

medesimo processo), promossi con ordinanze emesse il 9 e il 10 luglio

1996 dal pretore di Monza nei procedimenti civili vertenti tra Prada

Massimo contro l'INPS e tra il Condominio di via Marconi 154, Sesto

San Giovanni ed il Centro Restauro Edile "Ditral" s.r.l. iscritte ai

nn. 55 e 62 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che il pretore di Monza, con due ordinanze di contenuto

fra loro assai simile, emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti

civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., come

modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 cod.

proc. civ. nel testo risultante dal rinvio contenuto nel medesimo

art. 181;

che il giudice a quo dopo aver brevemente ricostruito l'iter che

ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre

1990, n. 353, di riforma del processo civile, ha osservato che la

norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art. 16 della

legge n. 353 del 1990, è stata nuovamente ritoccata, in sede di

conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la reintroduzione

della versione precedentemente vigente, sicché attualmente la

cancellazione della causa dal ruolo può avvenire solo ad una

successiva udienza fissata dal giudice, della quale il cancelliere

deve dare comunicazione alle parti costituite;

che nelle ordinanze di rimessione il pretore ha rilevato che le

norme impugnate si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, secondo

comma, e 24, primo comma, della Costituzione, perché il

dilazionamento dei tempi del processo, rimesso al sostanziale

arbitrio dei difensori, determinerebbe una lesione dell'effettività

della tutela giurisdizionale, comportando anche la sottrazione di

risorse finanziarie che potrebbero essere utilmente destinate a

migliorare la funzionalità del servizio giustizia.

Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico

contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;

che questa Corte, con le ordinanze nn. 7, 107 e 266 del 1997, ha

già dichiarato la manifesta infondatezza di altre questioni di

legittimità costituzionale identiche a quelle attuali, sollevate dal

medesimo pretore di Monza e da altra autorità giudiziaria;

che il giudice a quo non adduce nelle presenti ordinanze di

rimessione motivi nuovi o diversi di censura delle norme, limitandosi

a richiamare il contenuto delle proprie precedenti ordinanze, già

oggetto delle indicate decisioni di questa Corte;

che, pertanto, anche le presenti questioni debbono ritenersi

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 309, e 181,

primo comma, codice di procedura civile, come modificato dall'art. 4,

comma 1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432,

recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al

medesimo processo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo

comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Monza

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte