Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1,

del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 17

luglio 1998 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile

vertente tra Failla s.n.c. ed altri e il Banco di Sicilia S.p.a.,

iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 luglio 1998 la Corte

d'appello di Torino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 118, comma 1, del d.lgs. 1 settembre 1993,

n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),

limitatamente all'inciso "è convenuta la facoltà di modificare

unilateralmente", cioè nella parte in cui, nei contratti bancari di

durata, fa dipendere le variazioni degli effetti delle clausole

contrattuali sfavorevoli al cliente dall'esercizio, appunto, della

convenuta facoltà di modificare unilateralmente dette clausole;

che questa norma, ad avviso del giudice rimettente, violerebbe

gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, eccedendo dalla

delega legislativa concessa al Governo con l'art. 25 della legge 19

febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità

europee (legge comunitaria per il 1991)";

che la controversia all'esame della Corte d'appello di Torino

riguarda, secondo quanto riferisce lo stesso giudice, la domanda

della parte appellante che aveva contratto un mutuo fondiario

convenendo che le rate semestrali di ammortamento fossero correlate

alle variazioni del cambio della lira italiana rispetto all'ECU di

restituzione della maggior somma in lire, versata alla banca nel

periodo gennaio 1994-novembre 1996, in ragione della svalutazione di

questa moneta; ciò che, ad avviso dello stesso giudice, generando

effetti sfavorevoli per il cliente della banca, renderebbe

applicabile l'art. 118, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del

1993;

che il vizio di eccesso di delega è stato prospettato

considerando che l'art. 25, comma 2, della legge n. 142 del 1992 ha

attribuito al Governo il potere di emanare un testo unico delle

disposizioni adottate a seguito dell'attuazione della direttiva

comunitaria 89/646/CEE, coordinato con le altre disposizioni vigenti

nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tale

fine; mentre il legislatore delegato non si sarebbe limitato al

previsto coordinamento, ma avrebbe mutato sostanzialmente, in senso

più restrittivo per il cliente della banca, la disciplina anteriore,

introducendo un requisito per l'applicazione dei mutamenti delle

condizioni contrattuali in precedenza non previsto; difatti, secondo

la norma denunciata, sarebbe sufficiente che le parti abbiano

convenuto la facoltà di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e

delle altre condizioni, mentre, secondo la disciplina anteriore (art.

6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante "Norme per la

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"), la

modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarebbe stata

possibile solo al verificarsi di situazioni oggettive;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile, per manifesta irrilevanza del dubbio di legittimità

costituzionale, giacché, nel caso sottoposto all'esame del giudice

rimettente, l'effetto sfavorevole per il cliente non sarebbe frutto

della facoltà, consensualmente attribuita in via preventiva alla

banca, di mutare le condizioni contrattuali situazione questa

disciplinata dall'art. 118 del testo unico e, in precedenza,

dall'art. 6 della legge n. 154 del 1992 ma sarebbe soltanto l'effetto

diretto ed immediato del rischio economico di cambio, che i

contraenti si sono accollati stipulando il contratto in una moneta

non avente corso legale nello Stato (art. 1278 cod. civ.); la

questione sarebbe, comunque, ad avviso dell'Avvocatura, infondata nel

merito, giacché il d.lgs. n. 385 del 1993 non avrebbe apportato

alcuna sostanziale modifica alla disciplina in precedenza vigente.

Considerato che la Corte d'appello di Torino denuncia

l'illegittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1, del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385), che, nel disciplinare le

attività svolte dalle banche e dagli intermediari finanziari, regola

la facoltà, convenuta dalle parti, di modifica unilaterale dei

tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, prevedendo

che le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e

nei termini stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e

il risparmio;

che, nel caso sottoposto al giudizio della Corte d'appello di

Torino, dall'ordinanza di rimessione risulta che la variazione

sfavorevole al cliente deriverebbe non già dall'esercizio della

facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali,

ipotesi questa disciplinata dall'art. 118 del decreto legislativo n.

385 del 1993, ma dal rischio economico di cambio che i contraenti

hanno assunto stipulando il contratto di mutuo in Ecu, ciò che

comporta il pagamento in moneta legale al corso del cambio nel giorno

della scadenza stabilito per il pagamento (art. 1278 cod. civ.); né,

d'altra parte, l'ordinanza di rimessione chiarisce come possa essere

qualificata modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, la

sola disciplinata dalla disposizione denunciata, la determinazione

oggettiva, contrattualmente e preventivamente stabilita dalle parti,

dell'ammontare del debito in una moneta il cui valore, ragguagliato

in lire, può variare nel tempo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore valutazione in

ordine alla persistente applicabilità fino all'entrata in vigore dei

provvedimenti emanati dalle autorità creditizie (art. 161, comma 2,

dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993) - applicabilità

non considerata dall'ordinanza di rimessione - delle disposizioni

anteriori alla entrata in vigore del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, contenute nella legge 17 febbraio

1992, n. 154.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1, del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt.

76 e 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte