Sentenza n. 257/1974
Altra decisione · depositata il 12/11/1974 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
citata
- art. 10r.d. 3267/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del Presidente della
Regione Toscana, rispettivamente notificati il 23 novembre ed il 20
dicembre 1973, depositati in cancelleria il 30 novembre ed il 29
dicembre 1973 ed iscritti ai nn. 15 e 16 del registro 1973, per
conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro per
l'agricoltura e le foreste 26 luglio 1973 e 22 gennaio 1973, che hanno
rese esecutive, a norma del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, la
deliberazione n. 407 adottata dalla Camera di commercio di Lucca il 6
settembre 1972 e la deliberazione n. 263 adottata dalla Camera di
commercio di Livorno il 31 agosto 1970, aventi per oggetto modifiche
alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in dette
province.
Udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito l'Avv. Elia Clarizia, per la Regione Toscana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto 26 luglio 1973, il Ministro per l'agricoltura e
foreste rendeva esecutiva la deliberazione 6 settembre 1972, n. 407,
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia di Lucca, avente ad oggetto modifiche alle prescrizioni di
massima e di polizia forestale, vigenti per quella provincia.
Avverso tale decreto il Presidente pro-tempore della Giunta
regionale toscana, debitamente autorizzato, ha proposto ricorso a
questa Corte per conflitto di attribuzione con lo Stato con atto
notificato il 23 novembre 1973 e depositato il 30 successivo.
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
a) In tesi: violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dell'art.1, lett. a ed n, del d.-P.R. 15 gennaio 1972, n.11; dell'art.
2, primo comma, 7' ed 8' alinea della legge regionale toscana 5 giugno
1972, n. 10, anche in riferimento agli artt. 7, 8, 9 e 10 del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3267, e 19, 20 e 21 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126.
Con tale motivo, in sostanza, si sostiene la seguente tesi.
In conformità con l'art. 117 della Costituzione, che attribuisce
alle Regioni a statuto ordinario la materia "agricoltura e foreste",
l'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, ha trasferito alle stesse
Regioni le funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, "le
coltivazioni arboree ed erbacce e le relative produzioni" (lett. a)
nonché "i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvo
pastorali" (lett. n).
Questa materia coincide con quella che, ai sensi dell'art. 10 del
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, è affidata alla potestà di
regolamentazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, mediante provvedimenti resi esecutivi dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Ne consegue che quella potestà deve ritenersi trasferita alla
Regione che, infatti, con propria legge integrativa 5 giugno 1972, n.
10, ha adottato una disciplina di detta materia del tutto conforme ai
precetti degli artt. 7, 8 e 9 del r.d. n. 3267 del 1923.
Di qui la conseguenza che, se anche potesse ritenersi sopravvivente
la potestà attribuita alle Camere di commercio dal citato art. 10,
spetta alla Regione la competenza a rendere esecutivi i relativi
provvedimenti.
Né può opporsi, in contrario, che l'art. 4, lett. g, riserva allo
Stato la "sistemazione idrogeologica" e la "conservazione del suolo"
perché la corretta interpretazione di tale norma - se non si vuole che
la competenza regionale in materia resti sostanzialmente annullata -
conduce a ritenere la limitazione di tale riserva agli interventi di
rilievo nazionale o, quanto meno, interregionale ed alla adozione di
programmi o di piani in grado di incidere nella politica generale del
territorio.
Tanto, del resto, secondo la Regione ricorrente, troverebbe
conferma nella sentenza di questa Corte n. 142 del 1972.
b) In ipotesi: violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione
e dell'art. 4, lett. g, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, in quanto,
anche se potesse ritenersi che il potere di approvazione delle
"prescrizioni di massima" s'inquadra nella sfera riservata allo Stato
ai sensi dell'art. 4, lett. g, del d.P.R. n. 11 del 1972, vi sarebbe,
in tale articolo, la previsione di una "competenza consultiva" a favore
della Regione, competenza che è stata violata perché il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ha accordata la impugnata esecutività
senza "sentire la Regione".
2. - Con altro ricorso notificato il 20 dicembre 1973 e depositato
il 29 successivo il Presidente della Giunta regionale toscana,
debitamente autorizzato, ha impugnato il decreto del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste 22 gennaio 1973, con il quale è stata
resa esecutiva la deliberazione della Giunta della Camera di commercio
31 agosto 1970, n. 263, di approvazione delle nuove "Prescrizioni di
massima di polizia forestale per la provincia di Livorno" per motivi
letteralmente identici a quelli dedotti a sostegno dell'altro ricorso e
sopra indicati.
Con memoria depositata il 19 settembre 1974 il patrocinio della
Regione Toscana illustra ampiamente il primo motivo di gravame,
insistendo per l'accoglimento del medesimo sotto il profilo con detto
motivo sostenuto. Considerato in diritto :
1. - I due ricorsi, come sopra proposti, vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza, data la identità dei motivi a sostegno di
essi dedotti.
2. - Per l'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 - avente per
oggetto il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montuosi - sono sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per
effetto di utilizzazione contrastante con le norme di cui ai successivi
artt. 7, 8 e 9 possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere
la stabilità o turbare il regime delle acque.
I citati artt. 7, 8 e 9 dispongono, poi:
a) che per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in
altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in
terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad
autorizzazione del Comitato forestale (ora Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura) ed alle modalità da esso
prescritte caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui
all'art. 1;
b) che per tali terreni il Comitato forestale dovrà prescrivere le
modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo
nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e
utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle
dei lavori di dissodamento dei terreni saldi e della lavorazione del
suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto
necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1;
c) che nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo debba essere,
in ogni caso, soggetto ad alcune restrizioni tassativamente indicate.
Infine, l'art. 10 statuisce che le prescrizioni di massima di cui
sopra, compilate in forma di regolamento dal Comitato forestale (ora
Camera di commercio) sono rese esecutive dal Ministro per l'economia
nazionale (ora Ministro per l'agricoltura e foreste).
Attuato l'ordinamento regionale, con il d.P.R. 13 gennaio 1972, n.
11, disciplinante il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario
delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e
foreste, si è disposto - art. 1 - che le funzioni amministrative
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, in materia
di agricoltura e foreste, sono trasferite, per il rispettivo
territorio, alle Regioni a statuto ordinario, precisandosi che tale
trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative
concernenti:
a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;
b) la bonifica integrale e montana, la sistemazione dei bacini
montani, ecc.;
c) i boschi e le foreste.
Peraltro, l'art. 4 dispone che resta ferma la competenza degli
organi statali, in ordine:
- alla classificazione e declassificazione di territori in
comprensori di bonifica integrale e montana ed alla determinazione di
bacini montani e zone depresse quando ricadono nel territorio di due o
più regioni, sentite le regioni medesime; alla approvazione dei piani
generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani
e delle zone depresse, sempre che ricadano nel territorio di due o più
regioni, parimenti sentite le regioni medesime; alle opere pubbliche di
interesse nazionale o interregionale;
- alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo,
sentite le regioni interessate.
3. - Dopo attuato il trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario, in conformità con le norme sopra richiamate, delle funzioni
amministrative statali, con due decreti del Ministero dell'agricoltura
e foreste in data 26 luglio 1973 e 22 gennaio 1973, venivano rese
esecutive, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n.3267 del 1923,
rispettivamente, la deliberazione n. 407 adottata dalla Camera di
commercio di Lucca in data 6 settembre 1972, avente ad oggetto
modifiche alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti
per quella provincia e la deliberazione n. 263, in data 31 agosto 1970
della Camera di commercio di Livorno, avente per oggetto l'approvazione
del testo delle nuove prescrizioni di massima e di polizia forestale
per quella Provincia.
Avverso entrambi i decreti ministeriali suddetti ha proposto
ricorso a questa Corte la Regione Toscana, sollevando conflitto di
attribuzione, per i seguenti motivi:
a) in tesi: violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione:
dell'art. 1, lett. a ed n, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; dell'art.
2, primo comma, 7' e 8' alinea della legge regionale toscana 5 giugno
1972, n. 10, anche in riferimento agli artt. 7, 8, 9 e 10 del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3267, e 19, 20 e 21 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126,
in quanto, con l'avvenuto trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative in materia di "coltivazioni
arboree ed erbacee e relative produzioni" e di "boschi e foreste,
rimboschimenti ed attività silvo- pastorali" la competenza a rendere
esecutivi i provvedimenti di cui all'art. 10 del r.d. n. 3267 del 1923
è passata all'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste;
b) in ipotesi: violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione
e dell'art. 4, lett. g, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. I 1, in quanto,
anche se si potesse considerare la tesi che il potere di approvazione
delle "prescrizioni di massima" di cui alltart. 10 del r.d. n. 3267 del
1923 rientri nella sfera di attribuzioni riservate allo Stato dall'art.
4, lett. g, del d.P.R. n. 11 del 1972, la relativa deliberazione
avrebbe dovuto essere adottata sentita "la Regione interessata", il che
non è avvenuto.
4. - Così chiariti i termini della controversia si rileva.
Fin dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 11 del 1972 la Regione
Toscana ebbe ad impugnare come lesiva della sua autonomia, tra l'altro,
la disposizione dell'art. 4, lett. g, di detto decreto.
Con sentenza n. 142 del 1972 questa Corte, peraltro, dichiarò non
fondata tale impugnativa, sostanzialmente così argomentando:
La riserva a favore dello Stato stabilita dal detto art. 4, lettera
g, riguarda materie che, mentre attengono all'agricoltura in modo
soltanto marginale, in quanto interferiscono su settori ad essa non
riconducibili, trascendono le stesse possibilità di azione riservate
alla Regione e non possono venire congruamente regolate se non sulla
base di interventi che obbediscono ad una visione unitaria, che,
altresì' possano giovarsi di strumenti corrispondenti all'ampiezza che
debbono assumere ove vogliano riuscire efficienti ed, infine, siano
suscettibili di estendere i loro effetti con eguale efficacia su tutto
il territorio dello Stato.
Si tratta, invero, di interventi di difesa dell'ambiente a
prevenzione di ogni specie di danni provenienti da eventi naturali o da
opere dell'uomo, atti a comprometterne l'integrità ed esigono
un'attività continuativa e sistematica, esplicandosi con gli
interventi più vari spesso sorpassanti i singoli ambiti territoriali.
Comunque, la disposizione denunziata, mentre dispone la riserva a
favore dello Stato, impone, da un lato che l'esercizio dei suoi poteri
venga preceduto dall'audizione del parere delle regioni interessate,
dall'altro che siano fatti salvi gli interventi di queste ultime, in
quanto non contrastanti con quelli statali.
Si sono, così, delineate le caratteristiche di un sistema che,
armonicamente coordinando la sfera degli interessi statali,
interregionali e strettamente regionali, consente e garantisce lo
svolgimento di una politica nazionale ecologica, che mentre non
potrebbe riuscire proficua se non poggiasse sulla base di un'organica
programmazione valevole per l'intero territorio nazionale, lascia, poi,
all'autonomia regionale margini sufficienti alla tutela di quella parte
dell'ambiente più strettamente connessa agli interessi
dell'agricoltura e foreste, contenuta entro il proprio territorio.
È di notevole interesse, al riguardo, che prima ancora
dell'attuazione completa dell'ordinamento regionale, questa Corte, con
sentenza n. 17 del 1966, nel dichiarare non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. n. 3267 del 1923, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, ha identificato
il fondamento giuridico della particolare potestà regolamentare,
ponendo in evidenza che sono "esigenze esclusivamente o quasi
esclusivamente tecniche a consigliare che la normazione della materia
sia decentrata ad autorità locali".
Alla stregua di tali principi deve riconoscersi che la tesi
principale della Regione ricorrente - secondo la quale la sfera di
competenza statale di cui all'impugnato art. 4, lett. g, deve
ritenersi limitata alla tutela di interessi a livello nazionale o
interregionale - è fondata e che, quindi, i due ricorsi, come sopra
proposti, debbono essere accolti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione Toscana la potestà di cui
all'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e,
pertanto, annulla i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste
22 gennaio 1973 e 26 luglio 1973, con i quali sono state rese esecutive
le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", approvate
rispettivamente con deliberazioni n. 263 del 31 agosto 1970 della
Camera di commercio di Livorno e n.407 del 6 settembre 1972 della
Camera di commercio di Lucca.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte