Sentenza n. 257/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18r.d. 148/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma
primo e quarto e 1, commi terzo e quarto, all. A del R.D. 8 gennaio
1931 n. 148 (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1976 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Scalamandré Domenico e STEFER,
iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1981 dal Pretore di Guastalla nel
procedimento civile vertente tra Bianchi Angelo e Società Veneta per
Imprese e Costruzioni pubbliche, iscritta al n. 438 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 290 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 23 aprile 1981 dal Pretore di Verona nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Valentini Dario ed altri e
A.M.T. di Verona, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno
1981;
4) ordinanza emessa il 26 gennaio 1984 dal Pretore di Vicenza nel
procedimento civile vertente tra Lavagnoli Francesco e S.p.a. F.T.V,
iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione della STEFER, della Società Veneta
e di Bianchi Angelo, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Nicola Cavasola per la STEFER, Giuseppe Catalano per
la Soc. Veneta, Luciano Ventura e Luciano Petronio per Bianchi Angelo
e l'avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con atto di citazione, notificato il 29 ottobre 1973,
Scalamandré Domenico e Simeone Danilo convennero avanti la Pretura di
Roma - Sezione lavoro la STEFER (Società delle Tranvie e Ferrovie
Elettriche di Roma) per sentir dichiarare la convenuta tenuta a
riconoscere il diritto degli attori alla qualifica di Capo Ufficio a
far data dal 3 marzo 1970 lo Scalamandré e dal 1 luglio 1970 il
Simeone e condannare la STEFER medesima a corrispondere ad essi attori,
a titolo di indennizzo per il ritardo nel riconoscimento, la somma
ritenuta di giustizia. A sostegno di tali conclusioni assumeva lo
Scalamandré che era stato preposto all'Ufficio programmazione
Relazioni Pubbliche e Organizzazioni Aziendali presso il Servizio
Affari Generali che, pur contemplato nella previsione di organico della
Azienda, non preesisteva ed era stato organizzato di fatto da esso
Scalamandré, e che in data 5 settembre 1973 presentò al fine di
conseguire, ai sensi del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, il riconoscimento,
a tutti gli effetti, della qualifica di Capo Ufficio a far data dal 3
marzo 1970, ricorso gerarchico, su cui la STEFER non provvide, e il
Simeone che, impiegato con qualifica di Segretario Principale, era
stato preposto alla Segreteria del Servizio Approvvigionamento da epoca
anteriore al 1 luglio 1970 e di tale ufficio, a seguito del
trasferimento per promozione del capo ufficio reggente la Segreteria,
era divenuto di fatto il responsabile reggente e dirigente, e che in
data 5 settembre 1973 presentò ricorso gerarchico, su cui la STEFER
non provvide, chiedendo il riconoscimento, a tutti gli effetti, della
qualifica di Capo Ufficio a far data dal 1 luglio 1970. La STEFER,
costituitasi mediante distinte memorie del 26 e del 28 gennaio 1974,
contestò in fatto le deduzioni attrici e chiese assumersi prova per
testi sui capitoli articolati, ai quali la difesa attrice oppose altri
capitoli.
Il Pretore, dopo aver separato la domanda del Simeone dalla domanda
dello Scalamandré, dispose e assunse la prova per testi su questa.
1.2. - A seguito di che, l'adito giudice, con ordinanza emessa il
27 gennaio 1976 (pervenuta alla Corte il 5 agosto 1977; notificata il
13 e comunicata il 17 marzo 1976; pubblicata nella G. U. n. 279 del 12
ottobre 1977 e iscritta al n. 382 R.O. 1977) ha dichiarato non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 18 comma primo e 1 commi terzo e quarto del Regolamento
allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, in riferimento agli artt. 3
comma primo e, d'ufficio, 35 comma primo Cost., sulla premessa che la
corrente interpretazione degli artt. 1 commi terzo e quarto e 18 comma
primo non avrebbe consentito di attribuire allo Scalamandré, che la
istruttoria testimoniale e la documentazione esibita dimostravano aver
ricoperto di fatto le funzioni, il diritto alla promozione effettiva, e
argomentando a) in riferimento all'art. 3 comma primo da ciò che nel
rapporto di lavoro ordinario non è prevista compressione dei diritti
del lavoratore analoga a quella di cui sarebbero fatti segno i pubblici
dipendenti e che tale sperequazione non sarebbe giustificata dalle
peculiarità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri in quanto,
per essere la destinazione del dipendente a mansioni superiori disposta
direttamente o indirettamente dal direttore generale, sarebbe da
escludere ogni eventuale predisposizione di situazioni di fatto
arbitrarie, e b) in riferimento all'art. 35 comma primo da ciò che
nel conflitto tra la tutela del lavoro e le esigenze di organico del
datore di lavoro si darebbe la preferenza a queste.
2. - Avanti la Corte si sono costituiti giusta delega in margine
alla comparsa depositata il 14 giugno 1976 gli avvocati Ugo e
Alessandro Mazzoni e Giannetto e Nicola Cavasola ponendo in rilievo la
differenziazione, giustificata da ragioni di pubblico interesse, del
rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri da quello di altri
lavoratori e concludendo nell'interesse della STEFER per la
dichiarazione d'infondatezza della proposta questione; argomentazioni e
conclusioni ribadite nella memoria depositata il 24 ottobre 1984, con
la quale la difesa della società ha precisato che "quantunque la
STEFER sia stata posta in liquidazione e abbia cessato la gestione dei
servizi precedentemente esercitati nell'ambito del territorio della
Regione Lazio, permane l'interesse alla decisione della questione
controversa, in quanto ai sensi dell'art. 8 della legge Regione Lazio
14 luglio 1976 n. 34 nella titolarità del rapporto di lavoro che la
Società intratteneva con il proprio dipendente è succeduta l'Azienda
Consortile Trasporti Laziali A.CO.TRA.L., direttamente controllata
dalla Regione, attraverso il Consorzio costituito per sovraintendere
alla gestione delle relazioni di pubblico trasporto", ha richiamato le
sentt. 39/1969, 130/1970, 57/1972, 93/1979 di questa Corte e ha
riprodotto parte della motivazione della sent. 2 dicembre 1982 n. 6565
della Cassazione - Sez. lavoro.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 5 luglio 1976 con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha posto in rilievo la peculiarità del rapporto di lavoro degli
autoferrotranvieri concludendo per la declaratoria d'infondatezza della
proposta questione.
3.1. - Con ricorso depositato il 19 febbraio 1980, Bianchi Angelo
chiese dichiararsi tenuta e per l'effetto condannare la Società Veneta
per le Imprese e Costruzioni pubbliche, esercente pubblici servizi di
trasporto in concessione, ad attribuirgli, a far tempo dal 1 aprile
1973, la qualifica di operaio provetto (inquadrato nella settima classe
stipendiale ex legge 658/1954) e, a far tempo dal 1 gennaio 1978, la
qualifica di "operaio specializzato", inquadrato nella 7.a classe ex
legge 30/1978, e, di conseguenza, a pagare ad esso Bianchi le somme, da
determinarsi in separato giudizio, dovutegli per differenze
retributive, in subordine condannare la convenuta società a
corrispondere al Bianchi il trattamento economico corrispondente alle
predette qualifiche e alle sopraindicate date, per le somme da
determinarsi in separato giudizio, dando atto che tutte le somme dovute
erano da maggiorarsi in proporzione alla svalutazione monetaria medio
tempore intervenuta e degli interessi di legge sulla somma rivalutata
dal giorno del dovuto al saldo - previa, occorrendo, ammissione di
prova per interrogatorio e per testi di cui indicò le generalità -.
Con memoria depositata il 4 aprile 1980, si costituì la convenuta
società eccependo la maturata prescrizione quinquennale e concludendo
per il rigetto delle domande attrici, non senza esibire documenti e
offrire, senza inversione dell'onere della prova, l'assunzione
d'istruttoria testimoniale sulle circostanze esposte.
3.2. - Assunta, a seguito di scambio di memorie, la prova per
testi, l'adito Pretore del lavoro di Guastalla, con ordinanza emessa il
21 gennaio 1981 (notificata il 2 e comunicata il 10 del successivo mese
di marzo; pubblicata nella G. U. n. 290 del 21 ottobre 1981 e iscritta
al n. 438 R.O. 1981), premesso che l'espletata istruttoria aveva
confermato in buona parte quanto dedotto dal Bianchi, ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18 commi primo e quarto e 1 commi terzo e
quarto del Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, nella
parte in cui subordinano l'acquisizione della qualifica superiore del
personale dipendente da aziende esercenti pubblici esercizi di
trasporto in concessione all'ordine scritto del direttore dell'azienda
alla vacanza del posto e alla inesistenza dell'obbligo di coprirlo per
concorso, in riferimento agli artt. 3 (se rapportato alla diversa
disciplina prevista dall'art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300) e 35 Cost.;
ha riportato parte della motivazione della sent. 8 maggio 1952 n. 1296
della Cassazione, richiamato l'ordinanza 27 gennaio 1976 del Pretore di
Roma (sopra 1.2.) a sostegno della sospettata violazione dell'art. 35
Cost., e ha ravvisato il motivo della denunciata violazione dell'art. 3
in ciò che la ragione addotta al fine di giustificare la
differenziazione di disciplina tra il rapporto di lavoro ordinario di
diritto privato e quello degli autoferrotranvieri sussiste anche in
altri rapporti inerenti a pubblici servizi, ai quali la normativa del
rapporto di lavoro ordinario è per contro ritenuta applicabile e,
pertanto, si appalesa inidonea a giustificare da sola la
discriminazione in danno della categoria di lavoratori de quibus
agitur.
4. - Avanti la Corte si sono costituiti l'avv. Giuseppe Catalano
giusta delega in margine all'atto depositato il 9 novembre 1981, con il
quale ha, nell'interesse della Società Veneta per Imprese e
Costruzioni Pubbliche s.p.a., concluso per la declaratoria
d'infondatezza della proposta questione ponendo in rilievo che le norme
raccolte nel r.d. 148/1931 deriverebbero dalle leggi 10 giugno 1906 n.
272, contenente disposizioni speciali su la costruzione e l'esercizio
delle strade ferrate, e 14 luglio 1912 n. 835, contenente disposizioni
per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto (l'una e l'altra informate alla convinzione che il rapporto
di lavoro dei dipendenti delle ferrovie e tranvie, pur gestite
dall'industria privata, avesse assunto natura pubblicistica), e gli
avvocati Luciano Ventura e Luciano Petronio giusta delega in margine
all'atto depositato il 10 novembre 1984, con il quale nell'interesse
del Bianchi hanno richiamato l'art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300,
ritenuto da numerose sentenze della Cassazione prevalente sulle
disposizioni applicate dal giudice a quo, ed hanno concluso per la
declaratoria d'illegittimità costituzionale di queste.
Con atto depositato il 10 novembre 1981, l'Avvocatura generale
dello Stato, nell'interesse dell'interveniente Presidente del Consiglio
dei ministri, ha argomentato e concluso per la declaratoria
d'infondatezza della questione richiamando le sentt. 39/1969,
130/1970, 57/1972 e 168/1973 della Corte.
Con memoria depositata il 6 novembre 1984 la difesa della Società
ha ampiamente illustrato le già formulate conclusioni a sostegno delle
quali ha richiamato la l. 30/1978 (artt. 4 e 9) e il r.d. 148/1931.
5.1. - Con ricorso al Pretore del lavoro di Verona, depositato l'11
novembre 1980, Valentini Dario, Motta Gianfranco, Candeo Bruno, Rancan
Roberto e Albrigo Vitaliano, dipendenti dell'Azienda Municipalizzata
Trasporti di Verona, previo accertamento che, alle date, specificate
nello stesso ricorso, avevano svolto alle dipendenze della convenuta
mansioni inquadrabili all'interno delle qualifiche per gli agenti
appartenenti al grado D., 8ª classe, in qualità di autisti non di
linea o di operai di prima classe, chiesero condannarsi la A.M.T. ad
inquadrarli, in qualità di autisti non di linea o di operai di prima
classe, all'interno della classe 8ª grado D., di cui all'allegato B
alla legge 858/1954 dall'inizio del settimo mese successivo alla data
di svolgimento delle mansioni superiori (1 giugno 1974 per il
Valentini; 3 dicembre 1973 per il Motta; il giugno 1974 per il Candeo;
1 marzo 1973 per il Rancan e il giugno 1974 per l'Albrigo);
articolarono capitoli di prova per testi di cui indicarono le
generalità. Si costituì la Azienda con memoria depositata il 13
dicembre 1980 nella quale in linea preliminare chiese dichiararsi
precluse le azioni attrici per aver queste formato oggetto di accordo
conciliativo in sede sindacale, eccepì la prescrizione quinquennale ex
art. 2948 c.c. per essere stato il trattamento economico
corrispondente alla pretesa qualifica riconosciuto da essa Azienda con
effetto dal 1 novembre 1976; nel merito instò per la reiezione delle
domande attrici, e in subordine esibì documenti e chiese, in via di
prova contraria e in via di prova diretta su fatti articolati da essa
convenuta l'assunzione di istruttoria per testi, di cui indicò le
generalità.
5.2. - L'adito Pretore, dopo aver riunito la causa con altra
promossa da Bertanza Giancarlo e altri dieci dipendenti della A.M.T.,
con ordinanza emessa il 23 aprile 1981 (comunicata l'8 e notificata il
14 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G. U. n. 290 del 21
ottobre 1981 e iscritta al n. 454 R.O. 1981), ha giudicato rilevante e,
in relazione all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la
questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 18 r.d. 8 gennaio
1931 n. 148 in riferimento all'art. 1 dello stesso r.d. nella parte in
cui richiede l'ordine scritto della azienda per l'attribuzione di
mansioni superiori, per ciò che si opererebbe disparità di
trattamento tra i lavoratori suddetti ed altri lavoratori dipendenti in
violazione altresì del disposto dell'art. 2103 c.c., secondo cui, per
l'ipotesi di assegnazione a mansioni superiori, ha il lavoratore
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi e comunque non superiore a tre mesi.
6. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
(comune all'incidente iscritto al n. 438/1981) depositato il 10
novembre 1981 riproducendo, in riferimento all'art. 3 Cost.,
argomentazioni già svolte e conclusioni d'infondatezza già formulate.
7.1. - Con ricorso depositato il 30 settembre 1983, Lavagnoli
Francesco, premesso che, a seguito del trasferimento ad altro ufficio,
avvenuto sotto la data 1 agosto 1980, del titolare dell'Ufficio
spedizioni delle Ferrovie e Tranvie Vicentine presso lo scalo merci
alla stazione ferroviaria di Vicenza, esso Lavagnoli, in alternativa
con altro pari grado Fracasso Enzo per essere stato l'ufficio a loro
affidato, espletò tutte le necessarie operazioni - fatta eccezione di
quelle relative al servizio ferroviario FTV soppresso dal 1 agosto 1980
- e che era rimasto senza risposta il ricorso gerarchico inteso a
conseguire la qualifica, chiese all'adito Pretore del lavoro di Vicenza
nel merito accertare e dichiarare che, avuto riguardo alle mansioni
effettivamente espletate con decorrenza dal 1 agosto 1980, andava
inquadrato con tale decorrenza al livello 7 (settimo) del CNL 4 giugno
1976 e connesse disposizioni di legge e condannare la convenuta
Ferrovie e Tranvie Vicentine s.p.a. a provvedere per il futuro al detto
inquadramento ed a corrispondere la relativa retribuzione e, per il
passato e cioè per il periodo 1 agosto 1980-11 aprile 1983, a pagare
al ricorrente la somma capitale di L. 1.722.353, da maggiorarsi per
interessi e rivalutazione monetaria nella misura dalla legge consentita
all'atto della pronuncia, e in via istruttoria ammettere prova per
testi di cui indicò le generalità. Con memoria difensiva depositata
il 25 novembre 1983, si costituì la convenuta contestando che il
ricorrente organizzasse autonomamente il lavoro e, pur ammettendo che
nella peggiore delle ipotesi il Lavagnoli poteva chiedere il
trattamento economico spettantegli in forza delle mansioni esplicate,
ma non aveva diritto di promozione al posto, mise in rilievo che
applicabili erano il r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e gli artt. 15 e 18 del
regolamento allegato A, chiese respingersi le domande attrici e indicò
testi in prova diretta e in prova contraria.
7.2. - Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1984 (comunicata il 22 e
notificata l'8 del successivo mese di febbraio; pubblicata nella G. U.
n. 238 del 29 maggio 1984 e iscritta al n. 312 R.O. 1984), l'adito
Pretore, ritenuto che l'art. 18 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931
n. 148 sarebbe in contrasto con l'art. 2103 c.c., come modificato dalla
l. 20 maggio 1970, n. 300, che l'art. 2103 c.c., in virtù dell'art. 37
l. 300/1970, si applicherebbe anche agli enti pubblici economici e
quindi ai servizi di trasporto, che la circostanza che la società
convenuta gestisse un servizio di trasporto pubblico non
giustificherebbe la divaricazione tra lo "status" giuridico dei propri
dipendenti e quello degli altri dipendenti pubblici di cui all'art. 37
l. 300/1970 volta che le FTV sono una impresa privata costituita come
società per azioni, che i condizionamenti, cui è sottoposto il
diritto all'acquisizione della qualifica superiore, posti dall'art. 18
dell'allegato A del r.d. 148/1931 rispetto all'art. 2103 c.c., non
apparirebbero sorretti da razionalità logico-giuridica, che tale
irrazionalità vulnererebbe i principi di eguaglianza garantiti
dall'art. 3 Cost., ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18 dell'allegato A al r.d. 8
gennaio 1931 n. 148.
8. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 18 settembre 1984 riproducendo argomentazioni svolte e
conclusioni di rigetto della proposta questione, formulate nell'atto
versato nell'incidente iscritto al n. 382/1977 (supra 2.).
9. - Nella pubblica udienza del 6 novembre 1984, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione dei quattro incidenti,
le difese del Bianchi della Società Veneta per Imprese e Costruzioni
Pubbliche e della STEFER hanno ampiamente illustrato le formulate
conclusioni e l'avv. dello Stato Caramazza ha argomentato a sostegno
della richiesta declaratoria di infondatezza delle proposte questioni
d'illegittimità costituzionale. Considerato in diritto :
9.1. - Due sono le questioni d'illegittimità costituzionale
sottoposte all'esame della Corte: l'una coinvolge gli artt. 18 commi
primo e quarto e 1 commi terzo e quarto del Regolamento allegato A al
r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto
non consentono ai dipendenti di imprese concessionarie di trasporti
pubblici, che esercitino sol di fatto mansioni corrispondenti a grado
superiore a quello al quale sono di diritto collocati, di conseguire
anche di diritto il grado superiore; l'altra coinvolge le stesse
disposizioni in riferimento all'art. 35 comma primo Cost. in quanto la
mancata acquisizione di diritto del grado vieterebbe ai dipendenti che
pur esercitino di fatto le mansioni corrispondenti al grado superiore
di fruire del trattamento economico corrispondente al grado superiore.
La circostanza che non tutti i giudici a quibus abbiano sollevato
le due questioni nella prospettata ampiezza non preclude la riunione
dei quattro incidenti.
9.2. - Né il non essersi i Pretori di Guastalla (supra 3.2.) e di
Verona (supra 5.2.) fatto carico della entrata in vigore della l. 5
febbraio 1978 n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale
addetto ai pubblici esercizi di trasporto), avvenuta nel corso dei
giudizi, né il non avere il Pretore di Vicenza (supra 7.2.)
considerato che l'evento normativo era avvenuto ancor prima del
deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio
giustificano la rimessione degli atti dei tre incidenti ai giudici a
quibus perché la concreta applicazione della l. 30/1978 è subordinata
al compimento, da parte delle imprese concessionarie, degli atti
amministrativi indicati negli artt. 3 a 6, di cui le parti costituite
neppure in questa sede han dato notizia. D'altro canto le res deductae
avanti i Pretori di Guastalla e di Verona evidenziano che l'esercizio
di fatto delle mansioni del grado superiore è stato posto in essere
dai dipendenti in data anteriore al tempo di entrata in vigore della l.
30/1978 (1 gennaio 1978).
Pertanto la riunione dei quattro incidenti s'impone.
10. - La prima questione d'incostituzionalità con la quale i
quattro Pretori han dubitato della conformità all'art. 3 Cost. delle
norme impugnate in quanto non consentono l'acquisizione del grado
superiore a quello di diritto acquisito dai dipendenti, che pur abbiano
esplicato le mansioni corrispondenti al grado superiore, è
manifestamente infondata perché la Corte ha a più riprese (sentt.
39/1969, 130/1970, 57/1972, 168/1973) affermato la piena legittimità
del particularisme della normativa disciplinatrice dei rapporti di
impiego dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici
servizi di trasporto: particularisme che per un verso resiste, sul
piano della successione delle leggi nel tempo (art. 15 d. prelim.
c.c.), alla sopravvenuta l. 20 marzo 1970 n. 300 (art. 13) e per altro
verso non consente di attribuire ai dipendenti di che trattasi da un
lato e ai dipendenti di enti pubblici economici (e, a fortiori, ai
dipendenti di lavoro di diritto privato) dall'altro lato l'identità di
posizioni che l'art. 3 Cost., a torto invocato, garantisce. Né le
ordinanze di rimessione e le difese dei dipendenti costituitisi in
questa sede adducono argomenti che persuadano la Corte a deflettere dal
costante orientamento, da tre quinquenni instaurato e poi mantenuto
fermo.
11.1. - La seconda questione, con la quale si lamenta la lesione
dell'art. 35 comma primo Cost. perpetrata da chi dalle norme impugnate
inferisce l'infondatezza delle pretese economiche dei dipendenti che
esplicano di fatto mansioni corrispondenti al grado superiore a quello
di diritto occupato, pretermette il "diritto vivente" identificato
nella ferma giurisprudenza della Corte di cassazione - da ultimo
espresso nella sent. 19 giugno 1984 n. 3641 (Sez. lavoro) - che
distingue tra la domanda del lavoratore tendente ad ottenere
l'accertamento giudiziale di una qualifica superiore e quella tendente
ad ottenere mediante differenze retributive un trattamento economico
adeguato al lavoro svolto implicante mansioni inerenti ad una qualifica
superiore e ad escludere che le disposizioni normative che giustificano
la reiezione della prima domanda giovino a negare fondamento alla
seconda, per ciò che le ragioni di rilevanza pubblicistica, connesse
alla particolarità del settore dei pubblici servizi di trasporto in
concessione, le quali comportano la subordinazione del conferimento
della qualifica superiore alla comunicazione scritta, più non hanno
corso quando si tratti esclusivamente di remunerare il lavoro dal
dipendente in concreto esplicato, di cui la concessionaria impresa si
è giovata.
Ne segue che questa Corte deve esimersi dal dichiarare la
fondatezza della questione che i Pretori han sospettato
d'incostituzionalità sol perché han pretermesso i dicta dell'ufficio
giudiziario cui spetta il compito di nomofilachia, e ben può limitarsi
a dichiarare la infondatezza di questione d'incostituzionalità - non
di disposizioni, ma - di interpretazioni che i giudici a quibus hanno
estratto dalle disposizioni impugnate a prezzo di non condividibile
esegesi.
Che poi la interpretazione fatta propria dai pretori offenda l'art.
35 comma primo Cost., è appena il caso di rifermare ove si consideri
che tra il lavoro, che la Repubblica tutela in tutte le sue forme ed
applicazioni, e la disciplina formalistica dell'organizzazione del
datore tuttoché pubblico non può non darsi la preferenza al primo.
11.2. - La pronuncia che la Corte va ad emettere non investe in
alcun modo le indagini che i giudici di merito dovranno svolgere sul se
e nei limiti in cui sia da applicare la l. 30/1978 ai casi controversi,
né impedirà ai medesimi di assoggettare a riesame le risultanze
istruttorie in punto all'effettiva esplicazione delle mansioni di grado
superiore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 382/1977, 438 e 454/1981, e
312/1984,
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,
degli artt. 18 commi primo e quarto e 1 commi terzo e quarto del
regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (contenente
disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), in
quanto ai fini del riconoscimento del diritto alla promozione effettiva
a favore dell'agente stabile autoferrotranviere di fatto adibito a
mansioni corrispondenti al grado superiore si richiede che detta
disposizione risulti da un provvedimento scritto del competente ufficio
dell'azienda concessionaria,
2) dichiara non fondata, ai sensi e nei limiti di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni sub 1), in quanto non consentano all'agente stabile che
eserciti sol di fatto le mansioni corrispondenti al grado superiore a
quello di diritto occupato di percepire il trattamento economico del
grado superiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte