Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18r.d. 148/1931

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma

primo e quarto e 1, commi terzo e quarto, all. A del R.D. 8 gennaio

1931 n. 148 (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in

regime di concessione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1976 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Scalamandré Domenico e STEFER,

iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1981 dal Pretore di Guastalla nel

procedimento civile vertente tra Bianchi Angelo e Società Veneta per

Imprese e Costruzioni pubbliche, iscritta al n. 438 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 290 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 23 aprile 1981 dal Pretore di Verona nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Valentini Dario ed altri e

A.M.T. di Verona, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno

1981;

4) ordinanza emessa il 26 gennaio 1984 dal Pretore di Vicenza nel

procedimento civile vertente tra Lavagnoli Francesco e S.p.a. F.T.V,

iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione della STEFER, della Società Veneta

e di Bianchi Angelo, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Nicola Cavasola per la STEFER, Giuseppe Catalano per

la Soc. Veneta, Luciano Ventura e Luciano Petronio per Bianchi Angelo

e l'avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con atto di citazione, notificato il 29 ottobre 1973,

Scalamandré Domenico e Simeone Danilo convennero avanti la Pretura di

Roma - Sezione lavoro la STEFER (Società delle Tranvie e Ferrovie

Elettriche di Roma) per sentir dichiarare la convenuta tenuta a

riconoscere il diritto degli attori alla qualifica di Capo Ufficio a

far data dal 3 marzo 1970 lo Scalamandré e dal 1 luglio 1970 il

Simeone e condannare la STEFER medesima a corrispondere ad essi attori,

a titolo di indennizzo per il ritardo nel riconoscimento, la somma

ritenuta di giustizia. A sostegno di tali conclusioni assumeva lo

Scalamandré che era stato preposto all'Ufficio programmazione

Relazioni Pubbliche e Organizzazioni Aziendali presso il Servizio

Affari Generali che, pur contemplato nella previsione di organico della

Azienda, non preesisteva ed era stato organizzato di fatto da esso

Scalamandré, e che in data 5 settembre 1973 presentò al fine di

conseguire, ai sensi del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, il riconoscimento,

a tutti gli effetti, della qualifica di Capo Ufficio a far data dal 3

marzo 1970, ricorso gerarchico, su cui la STEFER non provvide, e il

Simeone che, impiegato con qualifica di Segretario Principale, era

stato preposto alla Segreteria del Servizio Approvvigionamento da epoca

anteriore al 1 luglio 1970 e di tale ufficio, a seguito del

trasferimento per promozione del capo ufficio reggente la Segreteria,

era divenuto di fatto il responsabile reggente e dirigente, e che in

data 5 settembre 1973 presentò ricorso gerarchico, su cui la STEFER

non provvide, chiedendo il riconoscimento, a tutti gli effetti, della

qualifica di Capo Ufficio a far data dal 1 luglio 1970. La STEFER,

costituitasi mediante distinte memorie del 26 e del 28 gennaio 1974,

contestò in fatto le deduzioni attrici e chiese assumersi prova per

testi sui capitoli articolati, ai quali la difesa attrice oppose altri

capitoli.

Il Pretore, dopo aver separato la domanda del Simeone dalla domanda

dello Scalamandré, dispose e assunse la prova per testi su questa.

1.2. - A seguito di che, l'adito giudice, con ordinanza emessa il

27 gennaio 1976 (pervenuta alla Corte il 5 agosto 1977; notificata il

13 e comunicata il 17 marzo 1976; pubblicata nella G. U. n. 279 del 12

ottobre 1977 e iscritta al n. 382 R.O. 1977) ha dichiarato non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 18 comma primo e 1 commi terzo e quarto del Regolamento

allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, in riferimento agli artt. 3

comma primo e, d'ufficio, 35 comma primo Cost., sulla premessa che la

corrente interpretazione degli artt. 1 commi terzo e quarto e 18 comma

primo non avrebbe consentito di attribuire allo Scalamandré, che la

istruttoria testimoniale e la documentazione esibita dimostravano aver

ricoperto di fatto le funzioni, il diritto alla promozione effettiva, e

argomentando a) in riferimento all'art. 3 comma primo da ciò che nel

rapporto di lavoro ordinario non è prevista compressione dei diritti

del lavoratore analoga a quella di cui sarebbero fatti segno i pubblici

dipendenti e che tale sperequazione non sarebbe giustificata dalle

peculiarità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri in quanto,

per essere la destinazione del dipendente a mansioni superiori disposta

direttamente o indirettamente dal direttore generale, sarebbe da

escludere ogni eventuale predisposizione di situazioni di fatto

arbitrarie, e b) in riferimento all'art. 35 comma primo da ciò che

nel conflitto tra la tutela del lavoro e le esigenze di organico del

datore di lavoro si darebbe la preferenza a queste.

2. - Avanti la Corte si sono costituiti giusta delega in margine

alla comparsa depositata il 14 giugno 1976 gli avvocati Ugo e

Alessandro Mazzoni e Giannetto e Nicola Cavasola ponendo in rilievo la

differenziazione, giustificata da ragioni di pubblico interesse, del

rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri da quello di altri

lavoratori e concludendo nell'interesse della STEFER per la

dichiarazione d'infondatezza della proposta questione; argomentazioni e

conclusioni ribadite nella memoria depositata il 24 ottobre 1984, con

la quale la difesa della società ha precisato che "quantunque la

STEFER sia stata posta in liquidazione e abbia cessato la gestione dei

servizi precedentemente esercitati nell'ambito del territorio della

Regione Lazio, permane l'interesse alla decisione della questione

controversa, in quanto ai sensi dell'art. 8 della legge Regione Lazio

14 luglio 1976 n. 34 nella titolarità del rapporto di lavoro che la

Società intratteneva con il proprio dipendente è succeduta l'Azienda

Consortile Trasporti Laziali A.CO.TRA.L., direttamente controllata

dalla Regione, attraverso il Consorzio costituito per sovraintendere

alla gestione delle relazioni di pubblico trasporto", ha richiamato le

sentt. 39/1969, 130/1970, 57/1972, 93/1979 di questa Corte e ha

riprodotto parte della motivazione della sent. 2 dicembre 1982 n. 6565

della Cassazione - Sez. lavoro.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 5 luglio 1976 con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha posto in rilievo la peculiarità del rapporto di lavoro degli

autoferrotranvieri concludendo per la declaratoria d'infondatezza della

proposta questione.

3.1. - Con ricorso depositato il 19 febbraio 1980, Bianchi Angelo

chiese dichiararsi tenuta e per l'effetto condannare la Società Veneta

per le Imprese e Costruzioni pubbliche, esercente pubblici servizi di

trasporto in concessione, ad attribuirgli, a far tempo dal 1 aprile

1973, la qualifica di operaio provetto (inquadrato nella settima classe

stipendiale ex legge 658/1954) e, a far tempo dal 1 gennaio 1978, la

qualifica di "operaio specializzato", inquadrato nella 7.a classe ex

legge 30/1978, e, di conseguenza, a pagare ad esso Bianchi le somme, da

determinarsi in separato giudizio, dovutegli per differenze

retributive, in subordine condannare la convenuta società a

corrispondere al Bianchi il trattamento economico corrispondente alle

predette qualifiche e alle sopraindicate date, per le somme da

determinarsi in separato giudizio, dando atto che tutte le somme dovute

erano da maggiorarsi in proporzione alla svalutazione monetaria medio

tempore intervenuta e degli interessi di legge sulla somma rivalutata

dal giorno del dovuto al saldo - previa, occorrendo, ammissione di

prova per interrogatorio e per testi di cui indicò le generalità -.

Con memoria depositata il 4 aprile 1980, si costituì la convenuta

società eccependo la maturata prescrizione quinquennale e concludendo

per il rigetto delle domande attrici, non senza esibire documenti e

offrire, senza inversione dell'onere della prova, l'assunzione

d'istruttoria testimoniale sulle circostanze esposte.

3.2. - Assunta, a seguito di scambio di memorie, la prova per

testi, l'adito Pretore del lavoro di Guastalla, con ordinanza emessa il

21 gennaio 1981 (notificata il 2 e comunicata il 10 del successivo mese

di marzo; pubblicata nella G. U. n. 290 del 21 ottobre 1981 e iscritta

al n. 438 R.O. 1981), premesso che l'espletata istruttoria aveva

confermato in buona parte quanto dedotto dal Bianchi, ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 18 commi primo e quarto e 1 commi terzo e

quarto del Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, nella

parte in cui subordinano l'acquisizione della qualifica superiore del

personale dipendente da aziende esercenti pubblici esercizi di

trasporto in concessione all'ordine scritto del direttore dell'azienda

alla vacanza del posto e alla inesistenza dell'obbligo di coprirlo per

concorso, in riferimento agli artt. 3 (se rapportato alla diversa

disciplina prevista dall'art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300) e 35 Cost.;

ha riportato parte della motivazione della sent. 8 maggio 1952 n. 1296

della Cassazione, richiamato l'ordinanza 27 gennaio 1976 del Pretore di

Roma (sopra 1.2.) a sostegno della sospettata violazione dell'art. 35

Cost., e ha ravvisato il motivo della denunciata violazione dell'art. 3

in ciò che la ragione addotta al fine di giustificare la

differenziazione di disciplina tra il rapporto di lavoro ordinario di

diritto privato e quello degli autoferrotranvieri sussiste anche in

altri rapporti inerenti a pubblici servizi, ai quali la normativa del

rapporto di lavoro ordinario è per contro ritenuta applicabile e,

pertanto, si appalesa inidonea a giustificare da sola la

discriminazione in danno della categoria di lavoratori de quibus

agitur.

4. - Avanti la Corte si sono costituiti l'avv. Giuseppe Catalano

giusta delega in margine all'atto depositato il 9 novembre 1981, con il

quale ha, nell'interesse della Società Veneta per Imprese e

Costruzioni Pubbliche s.p.a., concluso per la declaratoria

d'infondatezza della proposta questione ponendo in rilievo che le norme

raccolte nel r.d. 148/1931 deriverebbero dalle leggi 10 giugno 1906 n.

272, contenente disposizioni speciali su la costruzione e l'esercizio

delle strade ferrate, e 14 luglio 1912 n. 835, contenente disposizioni

per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di

trasporto (l'una e l'altra informate alla convinzione che il rapporto

di lavoro dei dipendenti delle ferrovie e tranvie, pur gestite

dall'industria privata, avesse assunto natura pubblicistica), e gli

avvocati Luciano Ventura e Luciano Petronio giusta delega in margine

all'atto depositato il 10 novembre 1984, con il quale nell'interesse

del Bianchi hanno richiamato l'art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300,

ritenuto da numerose sentenze della Cassazione prevalente sulle

disposizioni applicate dal giudice a quo, ed hanno concluso per la

declaratoria d'illegittimità costituzionale di queste.

Con atto depositato il 10 novembre 1981, l'Avvocatura generale

dello Stato, nell'interesse dell'interveniente Presidente del Consiglio

dei ministri, ha argomentato e concluso per la declaratoria

d'infondatezza della questione richiamando le sentt. 39/1969,

130/1970, 57/1972 e 168/1973 della Corte.

Con memoria depositata il 6 novembre 1984 la difesa della Società

ha ampiamente illustrato le già formulate conclusioni a sostegno delle

quali ha richiamato la l. 30/1978 (artt. 4 e 9) e il r.d. 148/1931.

5.1. - Con ricorso al Pretore del lavoro di Verona, depositato l'11

novembre 1980, Valentini Dario, Motta Gianfranco, Candeo Bruno, Rancan

Roberto e Albrigo Vitaliano, dipendenti dell'Azienda Municipalizzata

Trasporti di Verona, previo accertamento che, alle date, specificate

nello stesso ricorso, avevano svolto alle dipendenze della convenuta

mansioni inquadrabili all'interno delle qualifiche per gli agenti

appartenenti al grado D., 8ª classe, in qualità di autisti non di

linea o di operai di prima classe, chiesero condannarsi la A.M.T. ad

inquadrarli, in qualità di autisti non di linea o di operai di prima

classe, all'interno della classe 8ª grado D., di cui all'allegato B

alla legge 858/1954 dall'inizio del settimo mese successivo alla data

di svolgimento delle mansioni superiori (1 giugno 1974 per il

Valentini; 3 dicembre 1973 per il Motta; il giugno 1974 per il Candeo;

1 marzo 1973 per il Rancan e il giugno 1974 per l'Albrigo);

articolarono capitoli di prova per testi di cui indicarono le

generalità. Si costituì la Azienda con memoria depositata il 13

dicembre 1980 nella quale in linea preliminare chiese dichiararsi

precluse le azioni attrici per aver queste formato oggetto di accordo

conciliativo in sede sindacale, eccepì la prescrizione quinquennale ex

art. 2948 c.c. per essere stato il trattamento economico

corrispondente alla pretesa qualifica riconosciuto da essa Azienda con

effetto dal 1 novembre 1976; nel merito instò per la reiezione delle

domande attrici, e in subordine esibì documenti e chiese, in via di

prova contraria e in via di prova diretta su fatti articolati da essa

convenuta l'assunzione di istruttoria per testi, di cui indicò le

generalità.

5.2. - L'adito Pretore, dopo aver riunito la causa con altra

promossa da Bertanza Giancarlo e altri dieci dipendenti della A.M.T.,

con ordinanza emessa il 23 aprile 1981 (comunicata l'8 e notificata il

14 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G. U. n. 290 del 21

ottobre 1981 e iscritta al n. 454 R.O. 1981), ha giudicato rilevante e,

in relazione all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la

questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 18 r.d. 8 gennaio

1931 n. 148 in riferimento all'art. 1 dello stesso r.d. nella parte in

cui richiede l'ordine scritto della azienda per l'attribuzione di

mansioni superiori, per ciò che si opererebbe disparità di

trattamento tra i lavoratori suddetti ed altri lavoratori dipendenti in

violazione altresì del disposto dell'art. 2103 c.c., secondo cui, per

l'ipotesi di assegnazione a mansioni superiori, ha il lavoratore

diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e

l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo fissato dai contratti

collettivi e comunque non superiore a tre mesi.

6. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

(comune all'incidente iscritto al n. 438/1981) depositato il 10

novembre 1981 riproducendo, in riferimento all'art. 3 Cost.,

argomentazioni già svolte e conclusioni d'infondatezza già formulate.

7.1. - Con ricorso depositato il 30 settembre 1983, Lavagnoli

Francesco, premesso che, a seguito del trasferimento ad altro ufficio,

avvenuto sotto la data 1 agosto 1980, del titolare dell'Ufficio

spedizioni delle Ferrovie e Tranvie Vicentine presso lo scalo merci

alla stazione ferroviaria di Vicenza, esso Lavagnoli, in alternativa

con altro pari grado Fracasso Enzo per essere stato l'ufficio a loro

affidato, espletò tutte le necessarie operazioni - fatta eccezione di

quelle relative al servizio ferroviario FTV soppresso dal 1 agosto 1980

- e che era rimasto senza risposta il ricorso gerarchico inteso a

conseguire la qualifica, chiese all'adito Pretore del lavoro di Vicenza

nel merito accertare e dichiarare che, avuto riguardo alle mansioni

effettivamente espletate con decorrenza dal 1 agosto 1980, andava

inquadrato con tale decorrenza al livello 7 (settimo) del CNL 4 giugno

1976 e connesse disposizioni di legge e condannare la convenuta

Ferrovie e Tranvie Vicentine s.p.a. a provvedere per il futuro al detto

inquadramento ed a corrispondere la relativa retribuzione e, per il

passato e cioè per il periodo 1 agosto 1980-11 aprile 1983, a pagare

al ricorrente la somma capitale di L. 1.722.353, da maggiorarsi per

interessi e rivalutazione monetaria nella misura dalla legge consentita

all'atto della pronuncia, e in via istruttoria ammettere prova per

testi di cui indicò le generalità. Con memoria difensiva depositata

il 25 novembre 1983, si costituì la convenuta contestando che il

ricorrente organizzasse autonomamente il lavoro e, pur ammettendo che

nella peggiore delle ipotesi il Lavagnoli poteva chiedere il

trattamento economico spettantegli in forza delle mansioni esplicate,

ma non aveva diritto di promozione al posto, mise in rilievo che

applicabili erano il r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e gli artt. 15 e 18 del

regolamento allegato A, chiese respingersi le domande attrici e indicò

testi in prova diretta e in prova contraria.

7.2. - Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1984 (comunicata il 22 e

notificata l'8 del successivo mese di febbraio; pubblicata nella G. U.

n. 238 del 29 maggio 1984 e iscritta al n. 312 R.O. 1984), l'adito

Pretore, ritenuto che l'art. 18 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931

n. 148 sarebbe in contrasto con l'art. 2103 c.c., come modificato dalla

l. 20 maggio 1970, n. 300, che l'art. 2103 c.c., in virtù dell'art. 37

l. 300/1970, si applicherebbe anche agli enti pubblici economici e

quindi ai servizi di trasporto, che la circostanza che la società

convenuta gestisse un servizio di trasporto pubblico non

giustificherebbe la divaricazione tra lo "status" giuridico dei propri

dipendenti e quello degli altri dipendenti pubblici di cui all'art. 37

l. 300/1970 volta che le FTV sono una impresa privata costituita come

società per azioni, che i condizionamenti, cui è sottoposto il

diritto all'acquisizione della qualifica superiore, posti dall'art. 18

dell'allegato A del r.d. 148/1931 rispetto all'art. 2103 c.c., non

apparirebbero sorretti da razionalità logico-giuridica, che tale

irrazionalità vulnererebbe i principi di eguaglianza garantiti

dall'art. 3 Cost., ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 18 dell'allegato A al r.d. 8

gennaio 1931 n. 148.

8. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 18 settembre 1984 riproducendo argomentazioni svolte e

conclusioni di rigetto della proposta questione, formulate nell'atto

versato nell'incidente iscritto al n. 382/1977 (supra 2.).

9. - Nella pubblica udienza del 6 novembre 1984, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione dei quattro incidenti,

le difese del Bianchi della Società Veneta per Imprese e Costruzioni

Pubbliche e della STEFER hanno ampiamente illustrato le formulate

conclusioni e l'avv. dello Stato Caramazza ha argomentato a sostegno

della richiesta declaratoria di infondatezza delle proposte questioni

d'illegittimità costituzionale. Considerato in diritto :

9.1. - Due sono le questioni d'illegittimità costituzionale

sottoposte all'esame della Corte: l'una coinvolge gli artt. 18 commi

primo e quarto e 1 commi terzo e quarto del Regolamento allegato A al

r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto

non consentono ai dipendenti di imprese concessionarie di trasporti

pubblici, che esercitino sol di fatto mansioni corrispondenti a grado

superiore a quello al quale sono di diritto collocati, di conseguire

anche di diritto il grado superiore; l'altra coinvolge le stesse

disposizioni in riferimento all'art. 35 comma primo Cost. in quanto la

mancata acquisizione di diritto del grado vieterebbe ai dipendenti che

pur esercitino di fatto le mansioni corrispondenti al grado superiore

di fruire del trattamento economico corrispondente al grado superiore.

La circostanza che non tutti i giudici a quibus abbiano sollevato

le due questioni nella prospettata ampiezza non preclude la riunione

dei quattro incidenti.

9.2. - Né il non essersi i Pretori di Guastalla (supra 3.2.) e di

Verona (supra 5.2.) fatto carico della entrata in vigore della l. 5

febbraio 1978 n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale

addetto ai pubblici esercizi di trasporto), avvenuta nel corso dei

giudizi, né il non avere il Pretore di Vicenza (supra 7.2.)

considerato che l'evento normativo era avvenuto ancor prima del

deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio

giustificano la rimessione degli atti dei tre incidenti ai giudici a

quibus perché la concreta applicazione della l. 30/1978 è subordinata

al compimento, da parte delle imprese concessionarie, degli atti

amministrativi indicati negli artt. 3 a 6, di cui le parti costituite

neppure in questa sede han dato notizia. D'altro canto le res deductae

avanti i Pretori di Guastalla e di Verona evidenziano che l'esercizio

di fatto delle mansioni del grado superiore è stato posto in essere

dai dipendenti in data anteriore al tempo di entrata in vigore della l.

30/1978 (1 gennaio 1978).

Pertanto la riunione dei quattro incidenti s'impone.

10. - La prima questione d'incostituzionalità con la quale i

quattro Pretori han dubitato della conformità all'art. 3 Cost. delle

norme impugnate in quanto non consentono l'acquisizione del grado

superiore a quello di diritto acquisito dai dipendenti, che pur abbiano

esplicato le mansioni corrispondenti al grado superiore, è

manifestamente infondata perché la Corte ha a più riprese (sentt.

39/1969, 130/1970, 57/1972, 168/1973) affermato la piena legittimità

del particularisme della normativa disciplinatrice dei rapporti di

impiego dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici

servizi di trasporto: particularisme che per un verso resiste, sul

piano della successione delle leggi nel tempo (art. 15 d. prelim.

c.c.), alla sopravvenuta l. 20 marzo 1970 n. 300 (art. 13) e per altro

verso non consente di attribuire ai dipendenti di che trattasi da un

lato e ai dipendenti di enti pubblici economici (e, a fortiori, ai

dipendenti di lavoro di diritto privato) dall'altro lato l'identità di

posizioni che l'art. 3 Cost., a torto invocato, garantisce. Né le

ordinanze di rimessione e le difese dei dipendenti costituitisi in

questa sede adducono argomenti che persuadano la Corte a deflettere dal

costante orientamento, da tre quinquenni instaurato e poi mantenuto

fermo.

11.1. - La seconda questione, con la quale si lamenta la lesione

dell'art. 35 comma primo Cost. perpetrata da chi dalle norme impugnate

inferisce l'infondatezza delle pretese economiche dei dipendenti che

esplicano di fatto mansioni corrispondenti al grado superiore a quello

di diritto occupato, pretermette il "diritto vivente" identificato

nella ferma giurisprudenza della Corte di cassazione - da ultimo

espresso nella sent. 19 giugno 1984 n. 3641 (Sez. lavoro) - che

distingue tra la domanda del lavoratore tendente ad ottenere

l'accertamento giudiziale di una qualifica superiore e quella tendente

ad ottenere mediante differenze retributive un trattamento economico

adeguato al lavoro svolto implicante mansioni inerenti ad una qualifica

superiore e ad escludere che le disposizioni normative che giustificano

la reiezione della prima domanda giovino a negare fondamento alla

seconda, per ciò che le ragioni di rilevanza pubblicistica, connesse

alla particolarità del settore dei pubblici servizi di trasporto in

concessione, le quali comportano la subordinazione del conferimento

della qualifica superiore alla comunicazione scritta, più non hanno

corso quando si tratti esclusivamente di remunerare il lavoro dal

dipendente in concreto esplicato, di cui la concessionaria impresa si

è giovata.

Ne segue che questa Corte deve esimersi dal dichiarare la

fondatezza della questione che i Pretori han sospettato

d'incostituzionalità sol perché han pretermesso i dicta dell'ufficio

giudiziario cui spetta il compito di nomofilachia, e ben può limitarsi

a dichiarare la infondatezza di questione d'incostituzionalità - non

di disposizioni, ma - di interpretazioni che i giudici a quibus hanno

estratto dalle disposizioni impugnate a prezzo di non condividibile

esegesi.

Che poi la interpretazione fatta propria dai pretori offenda l'art.

35 comma primo Cost., è appena il caso di rifermare ove si consideri

che tra il lavoro, che la Repubblica tutela in tutte le sue forme ed

applicazioni, e la disciplina formalistica dell'organizzazione del

datore tuttoché pubblico non può non darsi la preferenza al primo.

11.2. - La pronuncia che la Corte va ad emettere non investe in

alcun modo le indagini che i giudici di merito dovranno svolgere sul se

e nei limiti in cui sia da applicare la l. 30/1978 ai casi controversi,

né impedirà ai medesimi di assoggettare a riesame le risultanze

istruttorie in punto all'effettiva esplicazione delle mansioni di grado

superiore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 382/1977, 438 e 454/1981, e

312/1984,

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,

degli artt. 18 commi primo e quarto e 1 commi terzo e quarto del

regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (contenente

disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,

tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), in

quanto ai fini del riconoscimento del diritto alla promozione effettiva

a favore dell'agente stabile autoferrotranviere di fatto adibito a

mansioni corrispondenti al grado superiore si richiede che detta

disposizione risulti da un provvedimento scritto del competente ufficio

dell'azienda concessionaria,

2) dichiara non fondata, ai sensi e nei limiti di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle

disposizioni sub 1), in quanto non consentano all'agente stabile che

eserciti sol di fatto le mansioni corrispondenti al grado superiore a

quello di diritto occupato di percepire il trattamento economico del

grado superiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte