Sentenza n. 257/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo e
quarto comma, e 17, primo comma, della legge della Regione Marche 19
ottobre 1981, n. 30 ("Attuazione del diritto allo studio nelle
università aventi sede nella regione Marche"), promosso con
ordinanza emessa il 14 ottobre 1982 dal Pretore di Urbino nel
procedimento civile vertente tra Mosconi Vincenzo e Ente regionale
per il diritto allo studio universitario, iscritta al n. 809 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114
dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione della Regione Marche e di Mosconi
Vincenzo;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione Marche.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il 23 agosto 1982, Mosconi Vincenzo, direttore amministrativo
dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario E.R.S.U.
- (già Opera universitaria della Libera Università di Urbino),
deposita presso il Pretore di Urbino, in funzione di Giudice del
lavoro, ricorso contro l'E.R.S.U. per ottenerne il trattamento
economico previsto dall'art. 11 della legge 19 ottobre 1981, n. 30,
della Regione Marche, riconosciutogli con delibere 27 aprile 1982, n.
6 (ma, rectius, 7 aprile), e 4 giugno 1982, n. 53, del Consiglio di
amministrazione dell'Ente, entrambe peraltro annullate dalla Giunta
regionale in sede di controllo.
Il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale
dell'art. 16, quarto comma, della legge 19 ottobre 1981, n. 30, della
Regione Marche, che dispone il subentro degli E.R.S.U. nella
proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei
rapporti attivi e passivi delle Opere delle Università delle Marche,
inclusa fra queste la Libera Università di Urbino, mentre il
Ministero della pubblica istruzione, con D.M. 31 ottobre 1979, in
attuazione della normativa di cui all'art. 44, secondo comma, del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferisce alla Regione Marche i beni
e il personale delle sole Università statali di Ancona, Camerino e
Macerata.
Il Pretore di Urbino, con ordinanza del 14 ottobre 1982,
riconosciuta la non manifesta infondatezza dell'eccezione, solleva,
in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo e quarto comma, e
17, primo comma, della citata legge della Regione Marche del 19
ottobre 1981, n. 30.
2. - La Regione Marche, intervenuta in giudizio, confuta l'assunto
del giudice remittente, in particolare per quanto riguarda l'art. 44,
primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce alle Regioni
le funzioni dello Stato, mentre con il secondo comma trasferisce gli
enti pubblici (nella specie le Opere universitarie) diversi dallo
Stato. Quanto al D.M. 31 ottobre 1979, esso è sostanzialmente
integrato e modificato dal d.l. 31 ottobre 1979, n. 536, che prevede
ai fini del trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici
accertamento ad opera di apposita commissione.
3. - La parte ricorrente sostiene, invece, che il pluralismo
culturale, garantito come valore costituzionale nel nostro
ordinamento, fonda una lettura delle norme richiamate nel senso che
esse conservino articolazione e differenziazione alle istituzioni
universitarie e al loro supporto assistenziale, riconoscendo
duplicità di regime per quelle statali trasferite alle regioni e per
quelle libere. Considerato in diritto Con ordinanza del 14 ottobre 1982, il Pretore di Urbino, adito in
funzione di Giudice del lavoro, per conoscere del ricorso di Mosconi
Vincenzo contro l'Ente regionale per il diritto allo studio
universitario (E.R.S.U.), per ottenerne il competente trattamento
economico, su eccezione del ricorrente, solleva in relazione agli
artt. 3 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale della legge regionale 19 ottobre 1981, n. 30, nella
parte (art. 16, quarto comma) in cui dispone che "gli ERSU subentrano
nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei
rapporti attivi e passivi delle opere" delle Università delle
Marche, includendovi la Libera Università di Urbino.
La questione di legittimità costituzionale è estesa dal giudice
remittente anche al secondo comma dello stesso art. 16 e al primo
comma del successivo art. 17, che rispettivamente dispongono lo
scioglimento delle Opere universitarie e il trasferimento del loro
personale alla Regione.
Ritiene il giudice remittente che "le questioni sollevate hanno
nella causa una rilevanza assorbente e preliminare rispetto ad ogni
altra, investendo la legittimazione a contraddire la domanda.
Infatti, se venissero accolte, il rapporto controverso non farebbe
più capo all'E.R.S.U., ma all'Opera dell'Università libera, (che
tornerebbe così a funzionare, analogamente a quanto avvenuto per le
istituzioni pubbliche di assitenza e beneficenza a seguito della
sentenza 30 luglio 1981 n. 173 della Corte Costituzionale)".
Giudica questa Corte che l'asserita rilevanza è smentita dalla
formulazione del petitum. Nei confronti dell'Ente regionale, la parte
attrice tende infatti a far valere, in linea oggettivamente
principale, una pretesa di contenuto patrimoniale, qualificata
proprio dal ricorso al Pretore in funzione di Giudice del lavoro, e
derivante da un rapporto d'impiego.
Il difetto di rilevanza della questione consegue perciò
all'oggetto della domanda, volto all'accertamento di un credito per
retribuzioni con richiesta di condanna al pagamento delle stesse a
carico del convenuto Ente, preventivamente individuato come
legittimato passivo attraverso la scelta del Giudice e del rito.
La questione, così come è proposta nella specie, è
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, secondo e quarto comma, e dell'art. 17, primo comma,
della legge della Regione Marche 19 ottobre 1981, n. 30, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Pretore di
Urbino con ordinanza del 14 ottobre 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte