Sentenza n. 257/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 804/1973
- art. 16-quaterlegge 249/1968
- art. 12legge 775/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater
della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art.
12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia
di Stato), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal TAR del
Lazio, sezione prima, sul ricorso proposto da Ramacci Cesare Augusto
contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 708 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Ramacci Cesare Augusto e del
Ministero della difesa nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Vincenzo Colacino per
Ramacci Cesare Augusto e l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il
Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministero della difesa;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un
provvedimento, con il quale si disponeva nei confronti di un maggiore
generale del corpo sanitario aeronautica in s.p.e. - pur giudicato
idoneo per l'avanzamento a scelta al grado superiore ed iscritto al
primo posto della graduatoria di merito per l'anno 1983 - il
collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi
dell'art. 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il
TAR del Lazio, sezione prima, con ordinanza emessa l'11 aprile 1988
ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto
art. 7 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Il giudice rimettente, dopo aver rilevato che l'istituto
dell'aspettativa per riduzione dei quadri, disciplinato dalla norma
denunciata, si risolve in una forma particolare di cessazione
anticipata del rapporto di impiego prima del raggiungimento del
normale limite di età, riservata solo agli ufficiali più anziani
(generali e colonnelli) dei vari ruoli in s.p.e., sostiene che un
siffatto trattamento non troverebbe riscontro in altri settori
dell'organizzazione militare e del pubblico impiego in generale,
sicché si verrebbe ad operare una ingiustificata discriminazione di
alcuni pubblici dipendenti rispetto ad altri.
Tale forma di risoluzione anticipata del rapporto, mentre, da un
canto, dipenderebbe da eventi imprevedibili ed aleatori che
prescindono dalla volontà degli interessati e della stessa pubblica
amministrazione, divenendo così incerta la durata del rapporto di
impiego, dall'altro finirebbe per privare l'amministrazione stessa
degli ufficiali migliori nel grado e quindi dotati di maggiore
esperienza, come dimostrato dalla loro posizione in ruolo.
Il contrasto con i parametri invocati sarebbe ancor più evidente
considerando che gli ufficiali collocati in aspettativa per due anni,
benché ancora in s.p.e., non sono comunque disponibili neppure per
esigenze eccezionali, così subendo un trattamento deteriore rispetto
a quello riservato agli ufficiali in posizione ausiliaria, che
possono essere richiamati in servizio per esigenze eccezionali.
L'irrazionalità della norma denunciata sarebbe altresì
censurabile, perché le conseguenze della sua applicazione appaiono
sproporzionate rispetto al fine della norma stessa, che è quello
della congrua riduzione della consistenza numerica degli ufficiali
appartenenti all'area dirigenziale, al verificarsi di eventuali
eccedenze rispetto al numero massimo dei dirigenti militari
prestabilito dalla stessa legge (art. 3), mentre in concreto la
riduzione dei quadri verrebbe realizzata nel modo peggiore, privando
cioè l'amministrazione degli elementi migliori e più meritevoli,
con la conseguenza ulteriore che il sacrificio imposto a quegli
ufficiali apparirebbe privo di qualsiasi valida giustificazione.
2. - Si è costituito nel presente giudizio il maggiore generale
dott. Cesare Augusto Ramacci, svolgendo argomentazioni analoghe a
quelle di cui all'ordinanza di rimessione e, in particolare,
sottolineando che l'applicazione della norma denunciata
determinerebbe l'allontanamento dal servizio, prima del
raggiungimento del limite di età, dei migliori ufficiali attraverso
un meccanismo di selezione alla rovescia che verrebbe a colpire i
più meritevoli anziché, come sarebbe logico, i meno dotati.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
sia dichiarata infondata, ponendo in evidenza che la legge, di cui fa
parte la norma impugnata, ha inteso dettare una disciplina per la
dirigenza militare, prevedendo all'uopo all'art. 3 la consistenza
numerica massima dei dirigenti, in relazione agli incarichi e alle
funzioni dirigenziali da svolgere, e all'art. 7 un meccanismo idoneo
ad eliminare le eventuali eccedenze numeriche che possono
determinarsi in dipendenza del sistema di avanzamento "normalizzato"
degli ufficiali (legge 12 novembre 1955, n. 1137), basato su un
numero fisso di promozione annuali a prescindere dal verificarsi
delle vacanze nel grado superiore.
Data la specificità del sistema di promozioni per i militari,
diverso da quello vigente per gli altri dipendenti pubblici
(dirigenti civili) per i quali l'assegnazione a posti dirigenziali
avviene solo al verificarsi delle vacanze organiche, non
sussisterebbe il contrasto con uno dei parametri invocati (art. 3
della Costituzione), non essendo comparabili i due rispettivi
ordinamenti.
Nemmeno sarebbe ipotizzabile la pretesa violazione dell'art. 97
della Costituzione, perché proprio il principio ivi enunciato impone
di ripianare eventuali eccedenze numeriche di personale evitando
così di mantenere in servizio ufficiali cui non sarebbe possibile
affidare incarichi o funzioni corrispondenti al grado ricoperto.
D'altra parte, l'attuale sistema di promozioni fisse annuali per
ciascun grado consente - a fronte dei numeri massimi previsti
dall'art. 3 della legge n. 804 del 1973 e della relativa ripartizione
in contingenti per i vari ruoli - di prevedere con molto anticipo,
anno per anno e per ciascun ruolo, le eventuali eccedenze che possano
determinare la necessità di far ricorso al collocamento in
aspettativa per riduzione dei quadri.
Quanto, poi, alla irrazionalità della disciplina che priverebbe
l'amministrazione degli elementi migliori, la difesa dello Stato
rileva che la stessa norma denunciata, nel prevedere il collocamento
in aspettativa per riduzione dei quadri, indica un ordine tassativo
di categorie di ufficiali incentrato sul criterio di preferire
dapprima gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento, poi
quelli scrutinati e non prescelti in s.p.e. e transitati "a
disposizione", poi ancora quelli più volte valutati nel s.p.e. e
collocati in soprannumero, e solo da ultimo gli ufficiali in servizio
permanente effettivo. Anche per tale ultima categoria, ove manchino
le precedenti, la norma impugnata prevede il criterio sussidiario
della anzianità di ruolo, consentendo così l'avvicendamento degli
ufficiali negli incarichi e nelle funzioni dirigenziali, in vista
della finalità di far acquisire al maggior numero di quei dipendenti
l'esperienza indispendabile a svolgere efficacemente compiti di
comando, anche in caso di necessità belliche.
4. - In prossimità dell'udienza di discussione hanno presentato
memorie sia l'Avvocatura dello Stato, sia l'originario ricorrente del
giudizio a quo.
La prima ha preliminarmente osservato che il giudice rimettente
non ha tenuto conto delle innovazioni normative introdotte con la
legge 19 maggio 1986, n. 224, la quale, all'art. 43, comma primo e
sesto, ha previsto che gli ufficiali collocati in aspettativa per
riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al
raggiungimento del limite di età e sono a disposizione del Governo
per essere all'occorrenza impiegati, analogamente a quanto avviene
per gli ufficiali dell'ausiliaria che possono essere richiamati in
servizio.
Nel merito ha comunque ribadito la infondatezza delle questioni,
sottolineando la specificità del sistema di avanzamento degli
ufficiali delle forze armate e la non comparabilità di questo con
altri sistemi di promozione dei pubblici dipendenti.
A sua volta la parte privata, nel ribadire le considerazioni già
espresse al momento della costituzione nel presente giudizio, ha
contestato la tesi dell'Avvocatura dello Stato fondata sull'esigenza
di un avvicendamento nell'organizzazione militare, perché è
irrazionale che tale avvicendamento si ponga soltanto per i più alti
gradi, per i quali anzi dovrebbe permanere l'esigenza di far loro
acquisire le esperienze necessarie a ricoprire incarichi
dirigenziali.
Ha quindi negato che per detti ufficiali superiori sussista in
concreto la possibilità di prevedere con molto anticipo le eventuali
eccedenze determinanti il collocamento di alcuni di essi in
aspettativa per riduzione di quadri, perché invece la norma
denunciata introduce un elemento di imponderabilità legato a
situazioni non prevedibili, quali le vacanze di posti per dimissioni,
decessi e dichiarazioni di inabilità.
Infine ha sostenuto le proprie argomentazioni, circa
l'irrazionalità del sistema che determinerebbe per l'amministrazione
il danno di privarsi degli elementi migliori, rilevando che il più
anziano in ruolo può essere l'ufficiale che nell'ultima valutazione
per l'avanzamento è stato collocato al primo posto della graduatoria
di merito compilata dalla commissione di avanzamento ai termini
dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
che, come è avvenuto nella fattispecie in esame, non viene iscritto
nel relativo quadro per mancanza di disponibilità; in tale evenienza
il detto ufficiale viene appunto collocato nel ruolo al primo posto
(come primo della graduatoria di merito) e pertanto diviene il più
anziano del ruolo, subendo così il trattamento penalizzante del
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, e ciò a
prescindere da ogni valutazione circa la sua effettiva anzianità di
servizio. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il quale prevede
che le eccedenze che si verifichino, rispetto al numero massimo
previsto dall'art. 3 della stessa legge, nei gradi di generale e di
colonnello, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri, a cominciare dagli ufficiali più anziani in
ruolo in ciascuna delle sei categorie, indicate secondo un
determinato ordine (di cui l'ultima è quella degli ufficiali in
servizio permanente effettivo), nel senso cioè che, se l'esaurimento
della categoria che precede nell'ordine non sia sufficiente ad
eliminare l'eccedenza, si passa alla categoria successiva e così via
fino all'ultima. Nell'ordinanza di rimessione si sostiene che la
norma denunciata darebbe luogo, in particolare per la categoria degli
ufficiali in s.p.e. (cui si riferisce il giudizio a quo), ad una
specie di cessazione anticipata dal servizio, "che trova
indiscriminata applicazione nei confronti degli ufficiali più
anziani" nel grado di generale e colonnello, in base al solo
riferimento alla posizione rivestita nel ruolo di appartenenza, il
che contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 della Costituzione perché
tale forma di aspettativa: a) è prevista solo per gli ufficiali
generali ed i colonnelli in s.p.e. (cioè le qualifiche dirigenziali
degli ufficiali), determinando una disparità di trattamento rispetto
ai militari appartenenti a qualifiche diverse, nonché rispetto ai
dirigenti civili della pubblica amministrazione; b.c) è
assolutamente imprevedibile, in quanto dipende da eventi che
prescindono sia dalla volontà della pubblica amministrazione che da
quella degli interessati, il che rende obbiettivamente incerta la
durata del rapporto di impiego; d) colpisce gli ufficiali che sono i
primi del ruolo, e quindi sempre i migliori nel loro grado; e)
impedisce agli ufficiali, nei cui confronti è disposta, di poter
essere utilizzati per esigenze eccezionali, onde è ad essi riservato
un trattamento deteriore anche rispetto agli ufficiali in posizione
ausiliaria, con pregiudizio dell'organizzazione militare che si vede
così privata, anche nei momenti di emergenza, di ufficiali altamente
qualificati.
2. - La questione non è fondata.
In relazione al primo dei profili di essa (indicato sub a
nell'ordinanza di rinvio) circa la disparità di trattamento prevista
per i colonnelli e gli ufficiali generali rispetto agli altri gradi
militari nonché rispetto agli impiegati civili dello Stato, devesi
rilevare che l'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione
dei quadri costituisce la naturale conseguenza del c.d. "avanzamento
normalizzato". Questo sistema consente un numero fisso di promozioni
annuali, o a cicli pluriennali, le quali prescindono dal verificarsi
di vacanze nel grado da conferire. Potendosi così determinare
eccedenze, nelle qualifiche dirigenziali per le quali soltanto è
previsto un "numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio
permanente" (art. 3, legge 10 dicembre 1973, n. 804) la previsione di
tale numero massimo appare ragionevole e rispondente al principio di
buon andamento. La "riduzione dei quadri" è quindi collegata
all'esigenza di realizzare la corrispondenza delle unità
dirigenziali in servizio con le funzioni e gli incarichi da
espletare.
Indirettamente si realizza la medesima situazione propria delle
qualifiche dirigenziali degli impiegati civili dello Stato - con le
quali soltanto è possibile un raffronto - in cui la medesima
corrispondenza è assicurata, come è noto, da una disciplina che
consente l'attribuzione di dette qualifiche solo nei limiti delle
vacanze da ricoprire e per le funzioni da espletare. Per le
qualifiche dirigenziali militari, in cui come è stato chiarito
dall'Avvocatura generale dello Stato si manifesta l'esigenza del
maggiore avvicendamento possibile nell'esercizio delle funzioni
dirigenziali, il sistema di avanzamento prescinde dalla vacanza, onde
la necessità della riduzione dei quadri per attuare detta
corrispondenza.
In conclusione, per i gradi militari diversi da quelli
dirigenziali le situazioni poste a raffronto non sono omogenee, e
quindi il legislatore non ha ravvisato l'esigenza di assicurare tale
corrispondenza, mentre in relazione alle qualifiche dirigenziali
dell'impiego civile va rilevato che in sostanza, sia pure attraverso
un diverso meccanismo, il raffronto fra le due situazioni pone in
evidenza un analogo risultato, cioè quello della corrispondenza
delle unità in servizio rispetto alle funzioni ed agli incarichi da
espletare.
Quanto poi alla tesi, adombrata nella memoria difensiva della
parte privata, secondo cui "un avvicendamento potrebbe essere
agevolmente effettuato anche mediante ricorso a sistemi diversi dal
collocamento in aspettativa", va rilevato che la valutazione circa la
preferenza di uno o di un altro sistema implica un apprezzamento di
merito precluso alla Corte, che può essere solo chiamata a valutare
la ragionevolezza in sé di quello prescelto dal legislatore e la sua
rispondenza ai parametri costituzionali invocati.
3. - Per quel che concerne i profili indicati sub b ) e c), va
osservato che nei parametri costituzionali assunti a riferimento non
è dato rinvenire alcun principio secondo cui il rapporto di pubblico
impiego non potrebbe subire trasformazioni durante il suo corso, se
non in dipendenza di eventi legati alla volontà della pubblica
amministrazione o degli interessati, e non anche, come nel caso in
esame, in dipendenza di eventi obbiettivi legati ad esigenze
organizzative. Se queste ultime non siano di per sé irragionevoli,
come si è avuto modo di constatare nel paragrafo precedente perché
dipendenti dalla necessità di evitare il superamento del numero
massimo prescritto per le unità in servizio - la prevista
modificazione del rapporto di impiego si giustifica pienamente.
Appare difatti rispondente al principio di buon andamento che, nella
disciplina del rapporto, prevalga l'interesse pubblico (ravvisato dal
legislatore nell'esigenza di evitare una eccessiva dilatazione nelle
più alte qualifiche militari) rispetto a quello del dipendente,
purché venga a questi assicurato un adeguato trattamento economico
di servizio e di quiescenza.
In altri termini la normativa vigente, nel disciplinare l'istituto
della aspettativa per riduzione dei quadri, ha contemperato
l'esigenza organizzativa di evitare l'esuberanza del ruolo di certe
qualifiche di ufficiali al di là di quelle che siano le effettive
esigenze da soddisfare - e ciò in armonia con il costituzionale
principio di buon andamento - con gli interessi particolari della
categoria di dipendenti pubblici, cui l'istituto si riferisce, il che
esclude che la prevista possibilità di trasformazione del rapporto
di impiego, per effetto del verificarsi di eventi obbiettivamente
predeterminati dalla legge, possa reputarsi, anche sotto quest'altro
profilo, in contrasto con i parametri costituzionali invocati.
4.1. - La questione non è fondata neppure sotto il profilo -
evidenziato sub d) nell'ordinanza di rinvio - secondo cui l'istituto
dell'aspettativa per riduzione dei quadri verrebbe dalla legge
realizzato nel modo peggiore e cioè attraverso la rimozione dal
servizio attivo degli ufficiali più meritevoli. Al riguardo si
sostiene dal giudice a quo che gli ufficiali da collocarsi in
aspettativa sarebbero "sempre - come appunto dimostrato dalla loro
posizione in ruolo - i migliori nel loro grado, così che, per
effetto della norma in questione, la pubblica amministrazione
verrebbe privata anzitempo proprio dell'opera degli ufficiali più
esperti e qualificati, i quali, in ragione dei loro specifici meriti
e delle positive valutazioni espresse nei loro riguardi dalle
commissioni di avanzamento, si vengono a trovare nelle primissime
posizioni del ruolo di appartenenza: il che appare incongruo".
Osserva la Corte che, a parte la genericità con la quale la
questione viene prospettata senza peraltro nessuna indicazione anche
ai fini della sua rilevanza in ordine al giudizio a quo - sul modo
secondo cui in concreto si verificherebbe l'asserita incongruenza,
non è esatta l'affermazione che la priorità nel ruolo di ciascuna
qualifica dirigenziale sia determinata dalla migliore posizione in
graduatoria che ciascuno abbia conseguito in occasione del giudizio
di avanzamento a scelta, nel grado di volta in volta considerato.
Difatti l'art. 93, comma secondo, della legge 12 novembre 1955, n.
1137, recante la disciplina sull'avanzamento degli ufficiali,
stabilisce che le promozioni a certe qualifiche di ufficiali, ed in
particolare a quelle che sono ora comprese "nell'area dirigenziale" -
come le qualifiche dei generali di divisione aerea o tenenti
generali, dei generali di brigata aerea o maggiori generali (grado
quest'ultimo rivestito dall'ufficiale che ha promosso il giudizio a
quo) e dei colonnelli - hanno luogo "a scelta", e quindi, quando
siano più di uno gli ufficiali promovibili, l'iscrizione nel quadro
di avanzamento e quindi l'inserimento nel nuovo ruolo avviene secondo
l'ordine di quello da cui provengono. Ma anche quando - come nel caso
in cui sia unica la vacanza da coprire per promozione - non sia
decisivo l'ordine nel ruolo di provenienza per determinare la
priorità nel ruolo in cui si è promossi, quest'ultima priorità è
allora determinata dalla permanenza nella qualifica attuale da un
maggior numero di anni: ugualmente quindi in base ad un criterio
legato all'anzianità nel ruolo preso in considerazione.
La tesi secondo cui priorità in ruolo equivarrebbe a maggior
merito, nella comparazione tra pari grado, muove perciò da una
premessa errata, perché sembra considerare il ruolo dei maggiori
generali (cui si riferisce la controversia oggetto del giudizio a
quo) come derivante da una graduatoria formatasi uno actu, secondo
cioè un unico e contestuale giudizio di merito: l'ordine del ruolo
costituisce, invece, il risultato di una progressiva formazione nel
tempo nel quale in ciascuno dei due casi indicati è determinante
l'aspetto dell'anzianità.
Devesi perciò escludere che, nel ruolo dei maggiori generali
degli ufficiali medici dell'aeronautica, coloro che precedano
nell'ordine possano in assoluto considerarsi più meritevoli di
coloro che seguono, in quanto l'ordine di precedenza costituisce il
risultato di una cadenza di promozioni distanziate nel tempo e quindi
non di un giudizio contestuale, bensì di una pluralità di
operazioni di scrutinio fra di loro non raffrontabili.
4.2. - In sede di discussione orale si è poi adombrato che -
essendo prevista per il ruolo degli ufficiali medici dell'Aeronautica
militare la possibilità di una sola promozione, ogni quattro anni,
alla qualifica di tenente generale (v. tab. XI allegata alla legge 27
ottobre 1963 n. 1431) e, dovendosi perciò nel frattempo collocare in
aspettativa, per riduzione dei quadri, durante il quadriennio i
maggiori generali che risultino eccedenti rispetto ai numeri massimi
(fissati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 804) per effetto delle
sopravvenute promozioni dal grado inferiore - la rosa dei promovibili
verrebbe a restringersi, al momento in cui si matura il quadriennio,
a quelli promossi solo più di recente, onde verrebbero così
favoriti questi ultimi rispetto ai maggiori generali promossi
all'inizio del quadriennio.
Orbene, l'evenienza così enunciata non sembra dar luogo ad una
discriminazione irragionevole. Difatti la circostanza secondo cui
potrebbe accadere che coloro i quali all'inizio del quadriennio,
essendo i più anziani nel suddetto ordine di ruolo, abbiano minori
possibilità di entrare nel novero dei promovibili, costituisce una
conseguenza di mero fatto, collegata alla diversità dei momenti di
attuazione della norma.
Né l'irrazionalità potrebbe derivare dall'eventualità - fatta
trasparire nella discussione orale - secondo cui coloro che non sono
i migliori, con opportuni accorgimenti, potrebbero volutamente farsi
inserire tardivamente nel ruolo, onde poter rientrare, alla fine del
quadriennio, nella rosa dei promovibili al grado superiore. A parte
che il profilo non appare neppure implicitamente dedotto dal giudice
a quo, in ogni caso è da rilevare che - non essendo verosimile che
un ufficiale volutamente ritardi una promozione sicura in vista di
possibili futuri sviluppi di carriera del tutto incerti - con tale
profilo si prospetta una generica eventualità di difficile
accadimento nella realtà e, comunque, al più, riferibile non alla
norma denunciata, bensì al complesso della vigente disciplina in
tema di avanzamento degli ufficiali, che potrebbe prestarsi a
deviazioni del genere; il che implicherebbe però una serie di
problemi connessi a norme estranee al presente giudizio.
In definitiva, secondo quanto rilevato in precedenza, l'istituto
dell'aspettativa per riduzione dei quadri risponde ad esigenze
strettamente collegate al sistema del c.d. "avanzamento
normalizzato", a sua volta diretto ad assicurare il maggior
avvicendamento possibile nei quadri della dirigenza militare, onde
l'individuazione degli ufficiali da collocare in aspettativa, in
ragione della priorità nel ruolo della qualifica in cui si verifica
l'eccedenza, non è destinata a colpire i migliori, come
apoditticamente si assume nell'ordinanza di rinvio, essendo legata
comunque ad un criterio di maggiore permanenza nella qualifica.
Se invece, come sembra auspicare il giudice a quo, si procedesse
secondo l'ordine inverso, verrebbero ad essere allontanati dal
servizio attivo gli ufficiali pervenuti da minor tempo alla qualifica
del ruolo divenuto eccedente e si lascerebbero in servizio quelli
più anziani, il che sarebbe contrario ad ogni ragionevole logica di
avvicendamento.
5. - Neppure può infine condividersi l'assunto, prospettato dal
giudice a quo, secondo cui l'istituto dell'aspettativa per riduzione
dei quadri riserverebbe agli ufficiali, collocati in tale posizione,
un trattamento deteriore rispetto agli ufficiali in posizione
ausiliaria - profilo questo svolto nel punto sub e) dell'ordinanza di
rinvio - in quanto i primi non potrebbero neppure essere utilizzati o
considerati disponibili per esigenze eccezionali, come è invece
possibile per gli ufficiali in ausiliaria.
La diversità di disciplina, che era in un primo tempo prevista
fra le due categorie di ufficiali e che non poteva comunque allora
ritenersi ingiustificata - essendo differente l'istituto
dell'aspettativa rispetto a quello del collocamento in ausiliaria,
sia sotto il profilo dello status, sia sotto il profilo dell'evento
in dipendenza del quale ciascuna delle due posizioni anzidette si
determina - è in ogni caso stata superata dalla legislazione
successiva, peraltro già vigente alla data della ordinanza di
rimessione, introdotta dall'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n.
224. Quest'ultimo articolo, al sesto comma, prevede difatti che gli
ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione dei quadri
sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati
per esigenze del ministero della difesa o di altri ministeri,
applicandosi ad essi le norme di cui agli artt. 50 e 55 (quest'ultimo
relativo alla disponibilità degli ufficiali ausiliari) della legge
10 aprile 1954, n. 113.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per
l'attuazione dell'art. 16 quater della legge 18 marzo 1968, n. 249,
quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n.
775, nei confronti degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato) sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte