Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 19legge 613/1966

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre

1991 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra

Bronzetti Giuliana ed I.N.P.S., iscritta al n. 6 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Bronzetti Giuliana;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di

pensione di riversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S., aveva

richiesto accertarsi il diritto all'integrazione al minimo della

pensione di riversibilità (di cui era parimenti titolare) erogata

dalla Gestione speciale commercianti, il Pretore di Ferrara, con

ordinanza emessa il 27 novembre 1991, ha sollevato, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613, nella parte in cui preclude l'integrazione di

quest'ultimo trattamento.

Osserva il giudice a quo come questa Corte, pur avendo emesso

molteplici decisioni sul punto, non ha mai fatto applicazione, con

riguardo alla norma censurata, dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, onde l'ipotesi di cui è causa risulta ancora

disciplinata dal principio di preclusione dell'integrazione al

minimo, viceversa ormai eliminato nella maggior parte dei casi.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte

privata, insistendo per la declaratoria di illegittimità

costituzionale. Considerato in diritto

1. - È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività

commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli

ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in

cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia

già titolare di pensione di riversibilità a carico dell'Ente

nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello

spettacolo.

2. - La questione è fondata.

Si tratta di una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto

d'integrazione al minimo del trattamento erogato da uno dei fondi

speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con

altra pensione, venga superato il minimo garantito.

Peraltro, la titolarità di più pensioni integrate al minimo, per

consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 114 del

1992, 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988 e 102 del 1982,

con espresso riguardo alla norma impugnata e, da ultimo - in

un'ipotesi del tutto simile a quella de qua, concernente la pensione

diretta E.N.P.A.L.S. - sentenza n. 164 del 1992), è consentita sino

all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Successivamente a questa data opera il principio della integrabilità

di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non

integrato (sentenza n. 418 del 1991).

È appena il caso di osservare come nessun rilievo assuma,

rispetto alla fattispecie in esame, l'art. 4, primo comma, del

decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo

economico ed interventi in zone terremotate), che reca norme

d'interpretazione autentica dell'art. 6, commi quinto, sesto e

settimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve

essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione

al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione

speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di

riversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte