Sentenza n. 257/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 907/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, della
legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei
tabacchi), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dalla Corte
d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra la s.a.
Solvay e C.ie e l'Amministrazione dei monopoli - ministero delle
finanze, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione della s.a. Solvay e C.ie e della
Amministrazione autonoma Monopoli di Stato nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Pasquale Russo, Stefano Grassi, Piero d'Amelio
e Paolo Barile per la s.a. Solvay e C.ie e l'Avvocato dello Stato
Stefano Onufrio per l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Firenze, nel corso del procedimento
civile vertente tra la società in accomandita semplice Solvay e C.ie
e l'Amministrazione dei monopoli - ministero delle finanze, con
ordinanza del 6 luglio 1993 (R.O. n. 803 del 1993), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, della
legge 17 luglio 1942, n. 907 (Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte
in cui differenzia i concessionari di miniere di sale da quelli di
tutte le altre miniere, assoggettando l'estrazione del sale a
concessione traslativa onerosa ed aggiuntiva rispetto alla
concessione mineraria, a tutela della riserva monopolistica
esercitata dallo Stato a norma dell'art. 1 della stessa legge n. 907
del 1942, nell'apparente assenza delle condizioni cui l'art. 43 della
Costituzione subordina la legittimità di tale riserva.
Oggetto del giudizio a quo è il canone dovuto all'amministrazione
dei monopoli di Stato per l'estrazione del sale dalle miniere di
Buriano e Ponte Ginori, di cui l'attrice è concessionaria in
perpetuo. Dal 1 gennaio 1973 la Solvay aveva cessato di
corrispondere tale canone, ritenendo che esso fosse stato caducato
già dalla legge 5 luglio 1966, n. 519, che aveva esentato da
qualsiasi carico fiscale il sale destinato all'industria e, comunque,
dal decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, che aveva soppresso le
imposte di consumo, in rapporto alla introduzione dell'I.V.A. ad
opera del d.P.R. n. 633 del 1972, e dalla legge 16 febbraio 1973, n.
10, di conversione dello stesso, che aveva abolito il monopolio di
vendita del sale. E, a fronte della intimazione di pagamento ricevuta
dall'Amministrazione dei monopoli, aveva adito il tribunale chiedendo
che dichiarasse non essere più dovuto il canone richiesto. La
domanda veniva disattesa dal Tribunale, mentre la Corte d'appello, in
parziale accoglimento del successivo gravame, riteneva che il
versamento del canone non fosse dovuto a far data dal 1 gennaio 1973.
La sentenza della Corte veniva, poi, annullata con rinvio dalla
Cassazione (sentenza 12 dicembre 1986, n. 7419), che riconosceva il
persistente obbligo di pagamento del canone contestato, di cui negava
la natura pubblicistica - e cioè di corrispettivo di una facoltà
oggetto di privativa - riconoscendo, invece, ad esso la funzione di
corrispettivo della concessione traslativa del diritto di produrre
sale, conseguente al diritto di proprietà dello stesso, e dei
derivati diritti di utilizzazione.
Il giudice di rinvio dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 3, n. 1 della legge n. 907 del 1942 - che subordina la
concessione per l'estrazione del sale al pagamento di un canone -
proprio nella interpretazione che ne è data dalla Cassazione. La
norma in questione, rileva la Corte d'appello di Firenze, prevede una
concessione onerosa, la quale si aggiunge alla concessione mineraria,
che, secondo il giudice di legittimità, costituisce titolo solo per
l'uso esclusivo dell'immobile. La descritta disciplina collocherebbe
i concessionari di miniere di sale, e quindi la società Solvay, in
un posizione differenziata, e deteriore rispetto ai concessionari
delle altre miniere, assoggettandola ad una prestazione patrimoniale
non dovuta dagli altri, i quali, con la concessione mineraria di cui
al r.d. 1443 del 1927, conseguono anche il diritto di apprendere i
frutti, secondo le disposizioni che disciplinano gli immobili, cui lo
stesso regio decreto n. 1443 rinvia.
Tanto più irrazionale appare al collegio remittente siffatta
discriminazione - peraltro non prevista nella legge mineraria - in
quanto il canone in esame si collegherebbe alla anomala sopravvivenza
della riserva monopolistica del sale, sia pure in forma di monopolio
solamente industriale, alla legge n. 10 del 1973, che ne ha abolito
il monopolio di vendita.
La concessione traslativa del diritto di estrarre sale di
proprietà dello Stato, ed il canone a fronte di essa dovuto,
sarebbero, in sostanza, strumentali alla tutela della riserva
monopolistica. Riserva, che, secondo il giudice a quo, non sarebbe
all'evidenza esercitata nel rispetto delle condizioni legittimanti il
monopolio, poste dall'art. 43 della Costituzione. Essa, infatti, non
sarebbe riferibile a fonti di energia, né a situazione di monopolio
in atto, non essendo, attualmente, la estrazione del sale gestita - e
neanche gestibile, stante la riserva - da imprese o gruppi di imprese
operanti come monopolisti sul mercato. Né la generica destinazione a
fini di utilità generale sarebbe motivo idoneo, da solo, a
giustificare la riserva monopolistica, ove si consideri che manca
quel carattere di "essenzialità" del servizio pubblico richiesto dal
citato art. 43 Cost.
La essenzialità è, infatti, collegata alla irrinunciabilità,
mentre il carattere rinunciabile della riserva statale di estrazione
del sale, osserva la Corte remittente, è stato di recente
riconosciuto dalla normativa di privatizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di cui al citato d.l. n. 386 del
1991, convertito nella legge n. 35 del 1992, e può, altresì,
ritenersi riconosciuto, almeno per gli operatori che, come la Solvay,
destinano il sale estratto alla propria produzione, anche dalla
normativa di tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla
legge n. 287 del 1990, che ha sancito il diritto alla autoproduzione.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha preliminarmente eccepito la inammissibilità per irrilevanza della
questione per un duplice ordine di considerazioni.
Sotto un primo profilo, osserva l'Avvocatura che, dovendo il
giudice di rinvio uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla
Cassazione, secondo il quale il canone previsto dall'art. 3, n. 1,
della legge n. 907 del 1942 non ha natura tributaria, ma negoziale,
il regime di monopolio non verrebbe in discussione e,
conseguentemente, la questione attinente alla sospettata violazione
dell'art. 43 della Costituzione, non avrebbe rilevanza rispetto alla
decisione che la Corte remittente è chiamata ad emettere. In
secondo luogo, e con riferimento al presunto vulnus all'art. 43,
come all'art. 3 della Costituzione, la forza vincolante della
volontà espressa dalla società Solvay nella convenzione stipulata
il 18 aprile 1956 con l'Amministrazione, con la quale essa si era
obbligata a corrispondere il canone in questione, si sottrarrebbe al
confronto con entrambe le norme costituzionali invocate.
Nel merito, l'Avvocatura sostiene la insussistenza del contrasto
dell'attuale vigenza del monopolio estrattivo del sale con l'art. 43
della Costituzione. dato il carattere di preminente interesse
generale della privativa in esame. Quanto alla lamentata lesione
dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura la ritiene insussistente
alla stregua del rilievo che la legge mineraria n. 1443 del 1927 non
esclude il pagamento di un canone a carico di concessionari di
miniere diverse da quelle di salgemma, e che il quesito se costoro
debbano essere o no gravati di un canone per il prodotto estratto
costituirebbe un problema di carattere economico che
l'Amministrazione è chiamata a risolvere di volta in volta, a
seconda dell'interesse patrimoniale che essa annette al valore del
prodotto estratto. Tale argomentazione sarebbe suffragata dalla
lettura dell'art. 18, primo comma, lett. g), della legge n. 1443 del
1927, in base al quale il decreto di concessione mineraria, insieme
con gli altri requisiti, deve contenere la "indicazione" della
eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da
determinarsi dopo aver udito il ministro per le finanze.
L'Avvocatura contesta, infine, un ulteriore argomento contenuto nella
ordinanza di rimessione, precisando che la privatizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, peraltro non
compiuta, non avrebbe potuto comunque suffragare la tesi della
illegittimità costituzionale della norma in questione. Sarebbe
stata, infatti, la nuova s.p.a., costituita al posto
dell'Amministrazione, a subentrare, in quanto proprietaria per legge
delle acque salse estratte dalle miniere, nell'ingente credito nei
confronti della Solvay, la cui entità è stata quantificata nella
misura risultante dalla documentazione prodotta in una successiva
memoria dell'Avvocatura.
3. - Nel giudizio si è costituita la società Solvay, concludendo
per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
impugnata, ed affidando le proprie deduzioni ad una memoria,
depositata successivamente, nella quale contesta le eccezioni
d'inammissibilità, sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
Osserva, in proposito, che la previsione di un canone dovuto in
funzione dell'acquisto della proprietà del sale, espressa nel
principio di diritto della Cassazione, costituisce deroga irrazionale
ed ingiustificata alla disciplina generale delle concessioni
minerarie, rendendo rilevante la relativa questione di legittimità.
Né avrebbe pregio la eccezione di inammissibilità conseguente
all'impegno contrattualmente assunto dalla società Solvay, in
quanto, in seno alla convenzione stipulata, la previsione del canone
in questione non è frutto di una libera determinazione negoziale, ma
è imposto da una norma di legge. Nel merito, la difesa della parte
privata ha aderito alle argomentazioni del collegio a quo,
richiamandosi, poi, in particolare, alla disciplina generale del
codice civile in materia di frutti, che si applica a titolari di
concessioni minerarie non riguardanti il sale per uso industriale.
Costoro avrebbero un potere d'uso concretantesi nello svolgimento di
un'attività rivolta alla separazione dei frutti, ossia di porzioni
di minerale dalla miniera, ed al conseguente acquisto della
proprietà degli stessi, mentre il concessionario di una miniera di
salgemma - nonostante che la legge mineraria non faccia alcuna
distinzione al riguardo - non diventerebbe proprietario del sale, da
lui estratto, in modo automatico, ma solo acquistandolo previo
versamento di un corrispettivo.
Né tale deteriore trattamento potrebbe essere giustificato sulla
base della riserva monopolistica riguardante l'estrazione del sale,
che si porrebbe in contrasto con l'art. 43 della Costituzione, non
essendo l'estrazione del sale riferibile ad alcuna delle previsioni
legittimanti poste dallo stesso art. 43. La difesa della società
Solvay ritiene che non sia applicabile al caso di specie
l'orientamento della Corte costituzionale sulla legittimità del
monopolio di vendita dei tabacchi, in quanto in quella ipotesi si è
potuto escludere la violazione dell'art. 43 Cost. attraverso il
riferimento ad una serie di interessi pubblici generali non
ravvisabili in questo caso. Tutt'al più, potrebbe trattarsi, nella
ipotesi in esame, d'illegittimità costituzionale solo sopravvenuta.
La norma impugnata si sarebbe, cioè, potuta considerare conforme
all'art. 43 Cost. fino a quando, con l'abolizione, dovuta alla legge
n. 10 del 1973, di conversione del d.l. n. 787 del 1972, del
monopolio fiscale di vendita del sale, e conseguente estinzione di
un'entrata tributaria - che si sarebbe potuta configurare come una
ragione di utilità generale - è residuato solo il monopolio
industriale sulla produzione del sale, privo di ogni supporto di
carattere fiscale che giustifichi la permanenza della riserva
originaria. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Firenze dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 3, n. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907,
nella parte in cui assoggetta l'estrazione del sale da giacimenti e
dall'acqua di sorgenti a concessione da parte dell'Amministrazione
dei monopoli, subordinata al pagamento di un canone annuo, da
stabilirsi con decreto del ministro per le finanze, sentito il
consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
Tale disposizione, ad avviso della Corte d'appello di Firenze, si
porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il fatto di
collocare i concessionari di salgemma in una posizione
irrazionalmente differenziata, e deteriore, rispetto a quelli di
tutte le altre miniere, assoggettandoli ad una prestazione
patrimoniale, il canone, non dovuta dagli altri (in quanto aggiuntiva
rispetto al diritto proporzionale annuo di concessione mineraria), a
tutela della riserva monopolistica esercitata dallo Stato a norma
dell'art. 1 della stessa legge n. 907 del 1942, "nell'apparente
assenza" delle condizioni poste dall'art. 43 della Costituzione.
2. - Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di
inammissibilità per irrilevanza sollevate dall'Avvocatura generale
dello Stato sia con riferimento specifico alla dedotta violazione
dell'art. 43 della Costituzione, sia con riguardo ad entrambe le
norme costituzionali - artt. 3 e 43 della Costituzione - di cui si
lamenta il vulnus.
Sotto il primo profilo, l'Avvocatura ha richiamato il principio di
diritto enunciato dalla Cassazione (sent. n. 7419 del 1986, già
citata nella narrazione del fatto), alla stregua del quale il canone
previsto dall'art. 3, n. 1, della legge n. 907 del 1942 non ha natura
tributaria ma negoziale, vale a dire di corrispettivo per la cessione
del sale estratto dalle miniere in questione, con conseguente
esclusione del venir meno dell'obbligo della relativa corresponsione
in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo gravante sul
sale e sul monopolio di vendita dello stesso.
Dalla vincolatività di tale principio per il giudice a quo, in
quanto giudice di rinvio, deriverebbe la irrilevanza del quesito in
ordine alla presunta carenza, nel regime di monopolio del sale,
sopravvissuto in forma di monopolio industriale, delle condizioni cui
l'art. 43 della Costituzione subordina la legittimità di siffatto
regime, dal momento che questo, nel caso di specie, non viene in
discussione. Per altro verso, l'Avvocatura perviene alla medesima
conclusione della inammissibilità per irrilevanza della questione in
riferimento sia all'art. 43 che all'art. 3 della Costituzione,
argomentando dall'obbligo assunto dalla società Solvay, con la
convenzione stipulata nel 1956 con la direzione generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a corrispondere
il canone in questione. Una volta formato il giudicato sulla
esistenza della obbligazione, verrebbe, quindi, in rilievo la forza
vincolante della norma contrattuale, che paralizzerebbe la questione
di costituzionalità.
La prima delle eccezioni è da respingere, in base alla
giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentt. nn. 138 del
1993, 289 del 1992, 30 del 1990), che esclude che il regime delle
preclusioni proprio del giudizio di rinvio impedisca la proposizione
della questione di legittimità costituzionale della norma, dalla
quale è stato tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il
giudice di rinvio. Nemmeno può riconoscersi pregio al secondo
profilo di inammissibilità sollevato dall'Avvocatura. A prescindere,
infatti, dalla considerazione che la convenzione stipulata dalla
Solvay con l'Amministrazione aveva durata trentennale, con decorrenza
dal 1956 ed efficacia sino al 1986, mentre la predetta società ha
smesso di corrispondere il canone contestato sin dal 1973, è agevole
rilevare che il fondamento normativo della pretesa alla
corresponsione del canone è da rinvenire in una previsione
legislativa (art. 3, n. 1, l. 17 luglio 1942, n. 907), che subordina
la concessione al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con
decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di
amministrazione dei monopoli di Stato. Sì che la determinazione del
canone contenuta nella concessione e le implicazioni giurisdizionali
ad essa relative non toccano in alcun modo il problema della
legittimità della norma di legge, di cui è questione, che
costituisce il fondamento di detto canone.
La questione è pertanto ammissibile.
3. - Nel merito, la questione stessa non è fondata.
L'art. 3, n. 1, della legge n. 907 del 1942 assoggetta l'attività
di estrazione del sale destinato all'industria ad un provvedimento
concessorio.
La concessione è onerosa; essa comporta un corrispettivo da
devolvere all'Amministrazione, consistente, come già accennato, in
un canone annuo stabilito con decreto del Ministro per le finanze,
sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. È da
rilevare che il concessionario è tenuto anche al versamento alla
stessa amministrazione del diritto proporzionale previsto dagli artt.
18, lett. d), e 25 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
Secondo la Corte remittente, tale sovrapposizione di discipline,
con imposizione a carico dei concessionari di miniere di salgemma di
un duplice onere finanziario, discriminerebbe in modo irrazionale
tale categoria rispetto a tutti gli altri concessionari di miniere,
che acquisirebbero il diritto di percepire i frutti per il solo fatto
della titolarità della concessione. Va, in proposito, rilevato che
gli elementi costitutivi della concessione mineraria si ricavano
dalla disciplina contenuta nel capo II del R.D. 29 luglio 1927, n.
1443 e, in particolare, dall'art. 18 di esso, che menziona, tra le
altre prescrizioni, che il decreto di concessione contiene: .. d)
l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario
ai termini dell'art. 25, riferito ad ogni ettaro di superficie; .. f)
tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intende subordinare
la concessione; g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello
Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il
Ministro per le finanze.
Per tutte le concessioni minerarie sono, dunque, previsti, dalla
legge fondamentale che le disciplina, la corresponsione del diritto
proporzionale nonché altri eventuali obblighi e condizioni, in essi
compresa l'eventuale partecipazione ai profitti da parte
dell'Amministrazione.
La legge 17 luglio 1942, n. 907, stabilendo nell'art. 3, n. 1 -
oggetto dell'attuale impugnativa - il pagamento di un canone per
l'estrazione del sale, esplicita e specifica quella previsione
generale di obblighi e condizioni, contenuta nella lett. f) dell'art.
18 della legge n. 1443 del 1927, a carico del concessionario.
Sotto questo aspetto, quindi, la concessione di estrazione del
sale non si diversifica, nelle previsioni e nello schema normativo,
dalle altre concessioni minerarie.
La facoltà di stabilire altri obblighi e condizioni rispetto a
quelli direttamente regolati dalla legge mineraria è sancita in modo
espresso da questa stessa legge, anche se rimessa alla valutazione
specifica dell'Amministrazione.
Nel caso in cui, per le particolari categorie di concessioni e per
l'incidenza sul loro oggetto, tali obblighi e condizioni vengano
regolati direttamente da norme di legge, ciò non costituisce
alterazione del tipo concessorio, dato che comunque la normativa di
base comporta la possibilità di inserire detti elementi.
Non senza rilevare che, nella realtà concreta, la varietà
dell'oggetto della concessione mineraria e la necessità del suo
adeguamento alle situazioni particolari giustificano pienamente la
valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione delle
condizioni e degli obblighi idonei a perseguire il pubblico
interesse.
Nel caso, oggetto dell'attuale giudizio, il canone previsto
dall'art. 3, n. 1, della citata l. n. 907 del 1942, è stato
ricondotto dalla Cassazione (sent. n. 7419 del 1986 cit.) alla
facoltà di estrazione del sale in corrispettivo del trasferimento al
privato del diritto di produrlo, spettante allo Stato come
proprietario della miniera, bene del suo patrimonio indisponibile. Ne
sono chiari indici, sempre nella fattispecie di cui è questione, la
correlazione del canone all'entità del prodotto estratto (art. 9
della convenzione tra l'Amministrazione dei monopoli e la Solvay) e
l'adeguamento del canone stesso alle variazioni dei prezzi (art. 15
della stessa convenzione). La norma impugnata non realizza
sostanziali disparità, nel sistema e nell'oggetto delle obbligazioni
a carico del concessionario, che consentano di affermare la esistenza
della violazione dell'art. 3 della Costituzione.
4. - La Corte fiorentina trae ulteriore argomento a favore della
affermata disparità di trattamento dal collegamento del canone
previsto dalla norma impugnata con la riserva monopolistica di
estrazione del sale, alla cui tutela esso sarebbe finalizzato. Tale
riserva sarebbe illegittima, in quanto esercitata in assenza delle
condizioni previste dall'art. 43 della Costituzione, non essendo
riferibile a fonti di energia, né a situazioni di monopolio in atto
da parte di imprese o gruppi di imprese, né a servizi pubblici
essenziali.
Il richiamo, nella fattispecie, a tali servizi, pur proposto
nell'ordinanza di rimessione, è da escludere in base all'oggetto
della concessione, trattandosi di bene immobile e di suoi prodotti.
Quanto alla riserva "monopolistica" dell'estrazione di sale, essa
è conseguenza della qualità del bene in cui l'estrazione stessa si
esplica, che appartiene allo Stato a titolo di proprietà
indisponibile (art. 826, secondo comma, cod. civ.).
Siffatta qualifica comporta l'esclusività del titolo di
appartenenza del bene e dei diritti (tra essi quelli di estrazione)
inerenti al soggetto pubblico proprietario, con l'effetto che questo,
in quanto titolare del diritto, è l'unico legittimato
all'estrazione. Il bene è oggetto di attività industriale e
l'industria può essere esercitata, come si è visto e si preciserà,
direttamente dallo Stato ovvero concessa ai privati, con un sistema
che vige nei confronti di tutti i beni del patrimonio indisponibile.
Trattandosi di un bene soggetto ad esaurimento, quando è oggetto di
concessione, lo Stato fissa i limiti, la quantità e le modalità
dell'estrazione, allo scopo di garantirne la funzione nell'interesse
generale. Cessando la qualifica, cessa anche l'esclusività del
titolo e della gestione dell'esercizio, ma fino a quando essa
sussiste, il bene deve perseguire la sua destinazione (art. 828,
secondo comma, cod. civ.), con la titolarità nello Stato degli
anzidetti diritti e facoltà. Derivando questi dalla qualifica o
categoria del bene, non si versa in un caso tipico di monopolio, ai
sensi dell'art. 43 della Costituzione, essendo i diritti di esclusiva
di cui si tratta effetto automatico e conseguenziale di detta
qualifica o categoria, determinata dalla natura e destinazione del
bene. Appartenendo i diritti allo Stato, e ponendosi questo,
comunque, come titolare degli stessi anche ai sensi del predetto art.
43, non è ipotizzabile una nuova e diversa costituzione (o
trasferimento) di riserva a suo favore, poiché la qualifica di
proprietario del bene comporta di per sé tale legittimazione.
D'altra parte esclusiva o riserva, derivanti dalla natura di bene
patrimoniale indisponibile delle miniere, perseguono interessi
essenziali (dal lato igienico, alimentare, industriale, ecc.), oltre
la valutazione dei riflessi economici e patrimoniali, che nella
fattispecie esplicano notevole incidenza.
Si può, quindi, affermare che sussistono sufficienti elementi per
giustificare riserva e monopolio dell'estrazione e dell'industria del
sale e la diretta gestione di esse da parte dello Stato, che
l'Avvocatura generale afferma realizzarsi, in Italia, in nove degli
undici giacimenti esistenti nel continente (rimanendo le isole
escluse), mentre per gli altri due si provvede mediante concessione.
Questa Corte ha già posto in luce, con riguardo al monopolio di
vendita dei tabacchi (sent. n. 209 del 1976 e ord. n. 59 del 1984),
che i fini pubblicistici perseguiti dal monopolio (tutela della
salute, occupazione di lavoratori, provvista di bene essenziale,
ecc.), consentono di giustificare tuttora, nonostante la progressiva
liberalizzazione del monopolio stesso, la gestione diretta da parte
dello Stato. Tale affermazione vale, e con maggiore incisività, per
i beni appartenenti al patrimonio indisponibile.
5. Per le considerazioni esposte la questione di legittimità
costituzionale in esame non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, n. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul
monopolio dei sali e dei tabacchi), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 43 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze
con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte