Ordinanza n. 257/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 129Codice di procedura penale
- art. 76legge 81/1987
- art. 2legge 81/1987
citata
- art. 640Codice penale
- art. 7Codice di procedura penale
- art. 25legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2,
lettera m), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 26 ottobre 1994 dal Pretore di Milano nel procedimento
penale a carico di Anna Denti, iscritta al n. 52 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994, nel corso di
un procedimento penale nei confronti di Anna Denti, citata a giudizio
con l'imputazione di truffa aggravata ai danni dello Stato, il
Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
76 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di
procedura penale;
che la disposizione denunciata stabilisce la competenza del
pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, compresa la
truffa ai danni dello Stato, punibile con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire seicentomila a tre milioni (art.
640, secondo comma, del codice penale);
che il giudice rimettente considera il reato di truffa di non
facile indagine e ritiene che sia attribuito alla competenza del
pretore solo seguendo il criterio della quantità della pena
edittale, sicché a maggior ragione la truffa aggravata, in
precedenza non attribuita alla competenza del pretore, non potrebbe
essere ritenuta di rapida e facile indagine, mentre si dovrebbe
considerare che tale delitto è spesso collegato con altri reati
contro la pubblica amministrazione, di competenza del tribunale;
che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione
denunciata sarebbe in contrasto con vari parametri costituzionali:
con l'art. 76, essendo indeterminati i principi e criteri direttivi
della legge di delegazione (direttiva n. 12 di cui all'art. 2 della
legge 16 febbraio 1987, n. 81), se interpretata in senso diverso
dalla attribuzione della competenza in base alla ricognizione della
situazione legislativa già esistente; con l'art. 25, per la mancata
corretta predeterminazione del giudice naturale; con l'art. 3, per
l'irragionevole disparità di trattamento tra cittadini; con l'art.
24, per la compressione del diritto di difesa, mancando nel giudizio
dinanzi al pretore l'udienza preliminare; con l'art. 97, primo comma,
essendo stata la competenza del pretore estesa in modo eccessivo
rispetto alle strutture ed alle capacità operative di tale ufficio
giudiziario ed in modo incompatibile con l'obiettivo della massima
semplificazione del processo, fissato dalla legge delega;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della
questione.
Considerato che l'art. 7 del codice di procedura penale stabilisce
la competenza del pretore in attuazione della direttiva n. 12
dell'art. 2 della legge di delegazione n. 81 del 1987, laddove si
prevede l'attribuzione alla cognizione per materia di quel giudice -
sulla base della pena edittale e della qualità del reato - di tutte
le contravvenzioni e dei delitti punibili con la multa o con la
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri
delitti da indicare specificamente;
che la discrezionalità del legislatore delegato è delimitata
dalle particolari previsioni della norma delegante, dal complesso dei
criteri direttivi impartiti e dalle ragioni e finalità generali
della delega. Quanto alla ripartizione della competenza per materia
nel processo penale, il legislatore delegante ha tenuto conto della
linea di tendenza volta ad aumentare il numero dei reati di
competenza del pretore, considerando che nel nuovo processo è venuto
meno l'ostacolo costituito dal cumulo, nel pretore stesso, delle
funzioni requirenti e giudicanti, sicché il criterio generale della
semplificazione ha consentito di ricorrere ragionevolmente alla
snellezza e celerità del processo pretorile per reati in relazione
ai quali le indagini non siano con esso incompatibili;
che, peraltro, la soluzione adottata dall'art. 7, comma 2,
lettera m), del codice di procedura penale per la truffa aggravata
non eccede i principi e criteri direttivi della delega.
Nell'attribuire al pretore, già competente secondo il criterio
quantitativo della pena per il reato di truffa (art. 640, primo
comma, del codice penale), anche la competenza in ordine all'ipotesi
di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, del codice penale) non
irragionevolmente è stata considerata prevalente, ai fini della
semplificazione del processo, l'attrazione della competenza
nell'ambito di quella già prevista per il reato base;
che non risulta violato l'art. 25 della Costituzione, giacché
il principio del giudice naturale precostituito per legge richiede
che la competenza degli organi giurisdizionali sia predeterminata e
sottratta ad ogni possibilità di arbitrio mediante la
precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in
anticipo e non in vista di singole controversie, mentre non assume
rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione che
possa essere rivendicata ovvero riconosciuta all'uno o all'altro
organo della giurisdizione (sentenza n. 460 del 1994; ordinanza n.
130 del 1995);
che l'attribuzione alla cognizione del pretore, anziché a
quella del tribunale, del delitto di truffa aggravata previsto
dall'art. 640, secondo comma, del codice penale non è in contrasto
con l'art. 24 della Costituzione, giacché la difesa si svolge e si
sviluppa in un complesso di presenze attive ed efficaci
dell'imputato, che lo accompagnano in ogni stato e fase del processo,
qualunque sia il giudice chiamato a decidere in base alla
ripartizione delle competenze (sentenza n. 72 del 1976);
che, inoltre, nessuna violazione del diritto di difesa è
determinata dalla mancanza dell'udienza preliminare nel procedimento
dinanzi al pretore, essendo tra l'altro comunque consentita
l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ai
sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale (ordinanza n. 22
del 1995);
che non è violato il principio di eguaglianza, non essendo
irragionevole la determinazione della competenza dei diversi organi
di giurisdizione, operata dal legislatore nell'ambito di valutazioni
di natura politica;
che, infine, con riferimento all'art. 97, primo comma, della
Costituzione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il
principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur
potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della
giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti
l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto
l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo alla materia
dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso (da
ultimo ordinanze n. 39 del 1995 e n. 275 del 1994; sentenze n. 428 e
n. 376 del 1993) e quindi ai criteri di ripartizione delle competenze
tra organi giudiziari;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76
e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte