Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2,

lettera m), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 26 ottobre 1994 dal Pretore di Milano nel procedimento

penale a carico di Anna Denti, iscritta al n. 52 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994, nel corso di

un procedimento penale nei confronti di Anna Denti, citata a giudizio

con l'imputazione di truffa aggravata ai danni dello Stato, il

Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,

76 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di

procedura penale;

che la disposizione denunciata stabilisce la competenza del

pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, compresa la

truffa ai danni dello Stato, punibile con la reclusione da uno a

cinque anni e con la multa da lire seicentomila a tre milioni (art.

640, secondo comma, del codice penale);

che il giudice rimettente considera il reato di truffa di non

facile indagine e ritiene che sia attribuito alla competenza del

pretore solo seguendo il criterio della quantità della pena

edittale, sicché a maggior ragione la truffa aggravata, in

precedenza non attribuita alla competenza del pretore, non potrebbe

essere ritenuta di rapida e facile indagine, mentre si dovrebbe

considerare che tale delitto è spesso collegato con altri reati

contro la pubblica amministrazione, di competenza del tribunale;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione

denunciata sarebbe in contrasto con vari parametri costituzionali:

con l'art. 76, essendo indeterminati i principi e criteri direttivi

della legge di delegazione (direttiva n. 12 di cui all'art. 2 della

legge 16 febbraio 1987, n. 81), se interpretata in senso diverso

dalla attribuzione della competenza in base alla ricognizione della

situazione legislativa già esistente; con l'art. 25, per la mancata

corretta predeterminazione del giudice naturale; con l'art. 3, per

l'irragionevole disparità di trattamento tra cittadini; con l'art.

24, per la compressione del diritto di difesa, mancando nel giudizio

dinanzi al pretore l'udienza preliminare; con l'art. 97, primo comma,

essendo stata la competenza del pretore estesa in modo eccessivo

rispetto alle strutture ed alle capacità operative di tale ufficio

giudiziario ed in modo incompatibile con l'obiettivo della massima

semplificazione del processo, fissato dalla legge delega;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della

questione.

Considerato che l'art. 7 del codice di procedura penale stabilisce

la competenza del pretore in attuazione della direttiva n. 12

dell'art. 2 della legge di delegazione n. 81 del 1987, laddove si

prevede l'attribuzione alla cognizione per materia di quel giudice -

sulla base della pena edittale e della qualità del reato - di tutte

le contravvenzioni e dei delitti punibili con la multa o con la

reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri

delitti da indicare specificamente;

che la discrezionalità del legislatore delegato è delimitata

dalle particolari previsioni della norma delegante, dal complesso dei

criteri direttivi impartiti e dalle ragioni e finalità generali

della delega. Quanto alla ripartizione della competenza per materia

nel processo penale, il legislatore delegante ha tenuto conto della

linea di tendenza volta ad aumentare il numero dei reati di

competenza del pretore, considerando che nel nuovo processo è venuto

meno l'ostacolo costituito dal cumulo, nel pretore stesso, delle

funzioni requirenti e giudicanti, sicché il criterio generale della

semplificazione ha consentito di ricorrere ragionevolmente alla

snellezza e celerità del processo pretorile per reati in relazione

ai quali le indagini non siano con esso incompatibili;

che, peraltro, la soluzione adottata dall'art. 7, comma 2,

lettera m), del codice di procedura penale per la truffa aggravata

non eccede i principi e criteri direttivi della delega.

Nell'attribuire al pretore, già competente secondo il criterio

quantitativo della pena per il reato di truffa (art. 640, primo

comma, del codice penale), anche la competenza in ordine all'ipotesi

di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, del codice penale) non

irragionevolmente è stata considerata prevalente, ai fini della

semplificazione del processo, l'attrazione della competenza

nell'ambito di quella già prevista per il reato base;

che non risulta violato l'art. 25 della Costituzione, giacché

il principio del giudice naturale precostituito per legge richiede

che la competenza degli organi giurisdizionali sia predeterminata e

sottratta ad ogni possibilità di arbitrio mediante la

precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in

anticipo e non in vista di singole controversie, mentre non assume

rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione che

possa essere rivendicata ovvero riconosciuta all'uno o all'altro

organo della giurisdizione (sentenza n. 460 del 1994; ordinanza n.

130 del 1995);

che l'attribuzione alla cognizione del pretore, anziché a

quella del tribunale, del delitto di truffa aggravata previsto

dall'art. 640, secondo comma, del codice penale non è in contrasto

con l'art. 24 della Costituzione, giacché la difesa si svolge e si

sviluppa in un complesso di presenze attive ed efficaci

dell'imputato, che lo accompagnano in ogni stato e fase del processo,

qualunque sia il giudice chiamato a decidere in base alla

ripartizione delle competenze (sentenza n. 72 del 1976);

che, inoltre, nessuna violazione del diritto di difesa è

determinata dalla mancanza dell'udienza preliminare nel procedimento

dinanzi al pretore, essendo tra l'altro comunque consentita

l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ai

sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale (ordinanza n. 22

del 1995);

che non è violato il principio di eguaglianza, non essendo

irragionevole la determinazione della competenza dei diversi organi

di giurisdizione, operata dal legislatore nell'ambito di valutazioni

di natura politica;

che, infine, con riferimento all'art. 97, primo comma, della

Costituzione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il

principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur

potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della

giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti

l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto

l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo alla materia

dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso (da

ultimo ordinanze n. 39 del 1995 e n. 275 del 1994; sentenze n. 428 e

n. 376 del 1993) e quindi ai criteri di ripartizione delle competenze

tra organi giudiziari;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76

e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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