Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/2000

Altra decisione · depositata il 06/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1,

lettera gg) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),

promossi con ordinanze emesse il 25 e il 28 maggio 1999 dal giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Sassari nei

procedimenti penali a carico di F. V. e di C. F., iscritte ai nn. 506

e 507 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore il giudice per

le indagini preliminari della Pretura di Sassari ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1,

lettera gg), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),

nella parte in cui abroga l'art. 1161 del codice della navigazione,

mediante l'abrogazione dell'intera legge 28 dicembre 1993, n. 561

(Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi), che,

all'art. 3, comma 1, aveva dettato una nuova disciplina sostitutiva

di detta norma;

che il rimettente premette che il pubblico ministero aveva

chiesto emettersi decreto penale di condanna per il reato di cui

all'art. 1161 cod. nav., eccependo, in subordine, l'illegittimità

costituzionale della disposizione abrogatrice;

che, a chiarire il quadro normativo sul quale è intervenuta

la disposizione denunciata, il rimettente ricorda che l'art. 3 della

legge n. 561 del 1993 ha modificato, sostituendolo, l'art. 1161 cod.

nav. e che l'art. 214, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo

n. 58 del 1998 ha successivamente abrogato l'intera legge n. 561 del

1993, e dunque il dettato del sostituito art. 1161 cod. nav.;

che, tuttavia, il decreto legislativo n. 58 del 1998 è stato

emanato in virtù della delega conferita al Governo con l'art. 21

della legge 6 febbraio 1992, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità

europee - legge comunitaria 1994), limitatamente alla normativa

avente ad oggetto i servizi di investimento nel settore dei valori

mobiliari e l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento

mobiliare e degli enti creditizi;

che tale oggetto è affatto diverso da quello cui si

riferisce l'art. 1161 cod. nav., che incrimina l'abusiva occupazione

di spazio demaniale e l'inosservanza dei limiti alla proprietà

privata;

che, a parere del rimettente, la disposizione abrogatrice è

evidentemente frutto di un errore del legislatore, alla cui

correzione non può provvedere il giudice in via interpretativa;

che, inoltre, l'abrogazione in parola risulterebbe

particolarmente irragionevole, comportando la rinuncia al controllo e

alla tutela del bene, garantito dalla Costituzione, della

conservazione del paesaggio e dell'ambiente costieri.

Considerato che in entrambe le ordinanze il rimettente dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, lettera

gg), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in

cui abroga l'intera legge 28 dicembre 1993, n. 561, perché in tal

modo viene irragionevolmente abrogato l'art. 1161 cod. nav., malgrado

nella legge di delegazione non fosse in alcun modo compresa la

materia della occupazione del demanio;

che le ordinanze di rimessione sollevano identica questione e

va pertanto disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze, la norma impugnata è

stata modificata dalla legge 15 giugno 1999, n. 205 (Delega al

Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al

sistema penale e tributario);

che, in particolare, l'art. 15 di detta legge ha, al comma 1,

sostituito la lettera gg) del comma 1 dell'art. 214 del d.lgs. 24

febbraio 1998, n. 58, in modo che risultano abrogati i soli artt. 1,

comma 1, lettera m), e 2, comma 1, lettera f), della legge 28

dicembre 1993, n. 561, e ha disposto, al comma 2, che tale legge, per

le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si

considera non abrogata;

che inoltre l'art. 4 della medesima legge n. 205 del 1999,

nel dettare i principi e i criteri direttivi per la riforma del

sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione, ha

escluso dalla delega relativa alla trasformazione in illeciti

amministrativi delle contravvenzioni contenute nel codice della

navigazione l'art. 1161, unitamente agli artt. 1176 e 1177, cod.

nav.;

che con tali interventi il legislatore ha dunque inteso

escludere che l'abrogazione disposta dall'art. 214, comma 1, lettera

gg), del d.lgs. n. 58 del 1998 possa essere riferita, tra l'altro,

all'art. 1161 cod. nav., come sostituito dall'art. 3 della legge

n. 561 del 1993;

che pertanto va disposta la restituzione degli atti al

giudice a quo perché valuti, alla luce delle novità apportate dalla

legge n. 205 del 1999, se la questione sollevata sia tuttora

rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari della Pretura di Sassari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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