Sentenza n. 258/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/11/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
citata
- art. 8d.P.R. 863/1962
- art. 7d.P.R. 902/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
a) del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863, nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo
2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro 24 luglio 1959, per gli operai edili ed affini della provincia
di Chieti;
b) del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25
settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie
edilizia ed affini della provincia di Padova, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanze emesse il 13 marzo e il 26 giugno 1973 dal pretore di
Ortona nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Cirulli
Nicola e di Del Pizzo Carmine, iscritte ai nn. 219 e 354 del registro
ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 198 del 10 agosto 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973;
2) ordinanza emessa il 27 settembre 1973 dal pretore di Lanciano
nel procedimento penale a carico di D'Urbano Salvatore, iscritta al n.
31 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;
3) ordinanza emessa il 14 maggio 1973 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Giacometti Wilma, iscritta al n. 263
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 3 ottobre 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Ortona con due distinte ordinanze in data 13 marzo e
26 giugno 1973, e il pretore di Lanciano con una terza ordinanza in
data 27 settembre 1973, hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863,
nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma,
del contratto collettivo 2 ottobre 1959 - che statuisce l'obbligo degli
imprenditori edili di accantonare presso la locale cassa edile le
percentuali dovute ai dipendenti per gratifica natalizia, ferie e
festività - integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio
1959 - per gli operai edili ed affini della provincia di Chieti - in
relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione
dell'art. 76 della Costituzione.
Il pretore di Padova, a sua volta, con ordinanza in data 14 maggio
1973, ha sottoposto alla Corte questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del d.P.R.9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui
rende obbligatorio erga omnes l'articolo 7 del contratto collettivo 25
settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie
edilizia ed affini della provincia di Padova - che attiene al
finanziamento della Scuola professionale edile - in relazione
all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione dello
stesso art. 76 della Costituzione.
In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi è stata
costituzione di parti private, né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
I quattro giudizi riguardano questioni identiche (ordinanze 13
marzo e 26 giugno 1973 del pretore di Ortona e ord. 27 settembre 1973
del pretore di Lanciano) o analoghe (ord. 14 maggio 1973 del pretore
di Padova), sicché possono essere definiti con unica sentenza.
Per ciò che si riferisce alle ordinanze dei pretori di Ortona e di
Lanciano, questa Corte si è già pronunziata sul medesimo argomento,
nel senso della fondatezza (sentenze n. 59 del 1964; n. 42, n. 101 e n.
156 del 1971; n. 185 del 1972 ecc.). Peraltro, data l'autonomia di ogni
contratto collettivo provinciale, che assume aspetti differenti per
ciascuna provincia, occorre una distinta dichiarazione di
illegittimità costituzionale.
La norma denunziata dal pretore di Padova estende erga omnes
l'obbligo del contributo per il finanziamento della Scuola
professionale edile istituita con l'accordo collettivo 11 dicembre
1947. Come ha giustamente rilevato il giudice a quo, l'istituzione di
tale scuola esula dalla diretta disciplina sostanziale del rapporto di
lavoro e non concerne il trattamento minimo retributivo, sicché,
travalicando i limiti della legge di delegazione, la relativa norma va
dichiarata illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863 (Norme sul trattamento economico e
normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle
provincie di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e
circondario), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.
8, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959,
integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli
operai edili ed affini della provincia di Chieti;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
d.P.R. 9 maggio 1961, n.902 (Norme sul trattamento economico e
normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle
provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia,
Verona e Vicenza), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes
l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli
operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini
della provincia di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VTN CENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRT SAFULLI -
NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte