Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice

penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Treviso

nel procedimento penale a carico di Levanovich Claudio, iscritta al

n. 783 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 1, prima s.s., dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Bergamo

nel procedimento penale a carico di Loss Attilio, iscritta al n. 19

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima s.s. dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che con ordinanze 8 ottobre 1986 sia il

Tribunale di Treviso che il Tribunale di Bergamo sollevavano

questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 secondo co.

cod.pen. con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.;

che la norma citata è stata impugnata nella parte in cui non

consente che il giudice possa ritenere la continuazione del reato

quando l'unicità del disegno criminoso si riferisca a reati meno

gravi, già giudicati, rispetto a quelli oggetto del giudizio in

corso;

che in ambo i giudizi è intervenuto, davanti a questa Corte, il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato che ha chiesto la declaratoria di infondatezza

della questione;

Considerato, in diritto, che la questione è stata recentemente

risolta da questa Corte con sent. 27 marzo 1987 n. 115, che ha

dichiarato la questione non fondata nei sensi di cui in motivazione;

che, pertanto, dev'essere affermata la manifesta infondatezza in

ordine alla questione che viene ora sollevata;

che, i giudizi, però, devono essere riuniti per decidere le

identiche questioni con unica ordinanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen.,

sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanze ambo datate 8

ottobre 1986 (rispettivamente n. i. 783/86 e 19/87 Reg. ord.) con

riferimento agli art. li 3 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte