Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del

codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura

civile, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1988 dal Pretore di

Torino nel procedimento civile vertente tra Fioraso Angelo e Contro'

Mario ed altra, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Torino, chiamato a decidere una

controversia nella quale, fra le stesse parti, a ruoli invertiti, era

stata già emessa sentenza definitiva dal giudice conciliatore, che

aveva statuito in ordine all'individuazione delle responsabilità in

una collisione fra autoveicoli, con ordinanza in data 9 marzo 1988

(R.O. n. 418 del 1988), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo

comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3,

24, 102 e 106 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che

sentenze passate in giudicato e pronunciate secondo equità dal

giudice conciliatore abbiano efficacia vincolante in successivi

giudizi vertenti sul medesimo fatto, da decidersi secondo diritto;

che, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 3 e 24 della

Costituzione risulterebbero violati in quanto un cittadino che nutre

legittima aspettativa di un giudizio da emettersi secondo diritto

viene a trovarsi di fronte all'ostacolo insuperabile di un giudizio

già emesso secondo equità, e viceversa;

che si verificherebbe, inoltre, violazione dell'art. 102,

secondo comma, della Costituzione, per la presunta funzione di

giudice speciale affidata al conciliatore (cui esclusivamente

apparterrebbe il potere di emettere sentenze secondo equità,

ricorribili solo per cassazione ed indicative di una posizione non

riconducibile all'esercizio della giurisdizione ordinaria);

che sussisterebbe, infine, violazione dell'art. 102, secondo

comma, della Costituzione per effetto dell'avvenuta attribuzione a

magistrati onorari di funzioni giurisdizionali senza il rispetto dei

limiti previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Considerato che la questione torna all'esame di questa Corte dopo

la pronunzia dell'ordinanza n. 353 del 1987, con la quale era stata

disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, per la

ragione che, non essendo stata agli atti medesimi allegata copia

della suddetta sentenza del giudice conciliatore, non era consentito

verificare se tale giudice avesse esercitato il potere di decidere

secondo equità e, conseguentemente, se effettivamente sussistesse la

base concreta del sospetto di incostituzionalità, ravvisato dal

Pretore in ciò che le sentenze rese dal conciliatore non vincolino

con l'autorità del giudicato sostanziale altri giudici astretti

all'applicazione dello stretto diritto;

che, invero, dovendo il conciliatore decidere le cause di sua

competenza secondo equità e con l'osservanza dei principi regolatori

della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla

qualificazione giuridica del fatto (pur potendo dare rilievo a motivi

soggettivi di comportamento, di regola irrilevanti per il diritto) e

non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme

di diritto;

che, nella specie, la sentenza resa dal Conciliatore di Torino,

acquisita agli atti in occasione della nuova rimessione della

questione, non contiene alcun elemento alla cui stregua possa

affermarsi che il giudice abbia fatto uso di poteri equitativi,

risultando, all'opposto, il contesto argomentativo della sentenza

stessa sintomatico della decisione secondo diritto;

che, pertanto, alla stregua di quanto sopra ricordato, appare

insussistente il presupposto del sollevato dubbio di

incostituzionalità, con conseguente manifesta infondatezza della

relativa questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo

comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3,

24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte