Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1989

dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Iovene

Maria e Iovene Vincenzo ed altro, iscritta al n. 48 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Iovene

Maria contro Iovene Vincenzo e Carlo avente ad oggetto una divisione

ereditaria, il Tribunale di Napoli ha sospeso il giudizio di

convalida del sequestro giudiziario sui beni oggetto della

controversia, disposto dal giudice istruttore con ordinanza emessa

fuori udienza il 7 dicembre 1988, ed eseguito oltre il termine di

trenta giorni dalla sua pronuncia, ed ha sollevato, con ordinanza

emessa il 25 ottobre 1989 (R.O. n. 48 del 1990), questione di

legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 della

Costituzione, dell'art. 675 del codice di procedura civile, nella

parte in cui, nella interpretazione fornitane dalla giurisprudenza,

non prevede che, in caso di sequestro emesso fuori d'udienza, il

termine di trenta giorni per la sua esecuzione, stabilito dalla

stessa norma a pena di inefficacia, decorra dalla comunicazione del

provvedimento alla parte;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata,

interpretata nel senso dianzi indicato, facendo decorrere i termini

processuali per l'esecuzione del provvedimento cautelare emesso fuori

d'udienza dalla pronuncia dello stesso, senza che vi sia alcuna

possibilità di distinguere a seconda che la parte ne abbia avuto

conoscenza (legale) o no, violerebbe il diritto di difesa, sancito

dal citato art. 24 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con la ordinanza n. 386 del 1988, ha

già dichiarato l'infondatezza della questione;

che nella ordinanza di rimessione non vengono prospettati

argomenti nuovi sui quali possa fondarsi una diversa decisione;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale

di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte