Sentenza n. 259/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/11/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 20/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo
comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante a Norme sui
procedimenti e giudizi di accusa", promosso con ordinanza emessa il 9
ottobre 1974 dalla Corte costituzionale nel procedimento per conflitto
di giurisdizione-competenza sollevato nel corso del procedimento penale
a carico di Scialotti Aldo ed altri, con ordinanza 28 giugno 1974, dal
Giudice istruttore presso il tribunale di Roma, nei confronti della
Commissione parlamentare inquirente per i giudizi d'accusa; l'ordinanza
della Corte è stata iscritta al n. 424 del registro 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 10 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti civili Miani
Antonio e Manfredi De Blasiis Filippo;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli; uditi gli avvocati oronzo Melpignano e Giacinto
Auriti, per il Miani, e l'avv. Domenico d'Amati, per il Manfredi.
Considerato in fatto e in diritto:
1. - A seguito dell'ordinanza in
data 28 giugno 1974 con cui il giudice istruttore presso il tribunale
di Roma, nel corso di un procedimento penale contro Scialotti ed altri,
denunciava il conflitto "di giurisdizione-competenza" insorto nei
confronti della Commissione parlamentare inquirente per i giudizi di
accusa, questa Corte veniva convocata in pubblica udienza il giorno 9
ottobre 1974 per procedere al sorteggio dei giudici aggregati, a norma
dell'art. 11, secondo comma. della legge 25 gennaio 1962, n. 20. In
detta udienza, la difesa di una delle parti civili del procedimento a
quo eccepiva la illegittimità costituzionale della disposizione ora
menzionata, in parte qua, per contrasto con gli artt. 134 e 135 della
Costituzione. La difesa di altra parte civile, pur condividendo nel
merito l'eccezione, osservava che la medesima avrebbe piuttosto dovuto
essere sollevata davanti alla Corte integrata, ossia dopo effettuate le
operazioni di sorteggio. Con ordinanza letta all'udienza, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 10 ottobre 1974, questa Corte, in
accoglimento della proposta eccezione, sollevava dinanzi a se stessa,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di
legittimità costituzionale della norma testé menzionata e sollevava
altresì, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale
dell'altra norma risultante dallo stesso art. 11, secondo comma,
prescrivente che la decisione sulla competenza debba aver luogo
"sentito un rappresentante della Commissione inquirente", e non anche
l'autorità giudiziaria, per contrasto con gli artt. 24 e 134 della
Costituzione. Nel giudizio davanti alla Corte si costituivano le
parti civili Miani Antonio e Manfredi De Blasiis Filepo, chiedendo
entrambe una pronuncia di accoglimento delle questioni sollevate.
All'udienza pubblica del 6 novembre le parti costituite insistevano
nelle conclusioni già precisate. La difesa della parte civile Miani
Antonio sollevava una nuova questione di legittimità costituzionale
nei confronti dello stesso art. 11, secondo comma, nella parte in cui
stabilisce che la Corte decide sul conflitto in camera di consiglio,
per violazione degli artt. 15, 26, secondo comma, e 37 della legge n.
87 dell'11 marzo 1953.
2. - Non vi ha dubbio che, con l'ordinanza del giudice istruttore
di Roma, si è instaurato dinanzi a questa Corte un giudizio sulla
competenza, del quale la prima fase processuale è rappresentata - a
norma degli artt. 11 e 21 della legge n. 20 del 1962 - dalla pubblica
udienza per il sorteggio dei sedici giudici aggregati, che dovrebbero,
ai sensi di quest'ultima disposizione, integrare il collegio
giudicante. Non vi sono, infatti, anteriormente a tale udienza, se non
atti dovuti e adempimenti strumentali, di esclusiva competenza del
Presidente della Corte.
Ma procedere al sorteggio significa ed implica logicamente fare
applicazione della norma dell'art. 11, secondo comma, prescrivente che
la risoluzione del conflitto denunciato dall'autorità giudiziaria
debba essere adottata dalla Corte nella speciale composizione
integrata, cui si è testé fatto cenno. Chiara risulta perciò la
rilevanza, in questa fase del procedimento. della proposta questione di
legittimità costituzionale della norma anzidetta.
Ed è certo, d'altro canto, secondo costante giurisprudenza di
questa Corte (cui aderisce la generalità della dottrina), che la Corte
medesima può e deve sollevare, per deciderle con gli effetti previsti
dall'art. 136 Cost., le questioni di legittimità costituzionale che
siano rilevanti per la definizione dei giudizi davanti ad essa
pendenti, com'è il caso, appunto, per quanto si è ora accennato,
della dedotta questione concernente il secondo comma dell'art. 11.
3. - Inammissibile, invece, deve ritenersi la questione sollevata
in udienza dalla difesa della parte civile Miani, perché le
disposizioni alle quali si riferisce, a prescindere da ogni
considerazione sul grado che occupano nel sistema delle fonti, non
devono comunque trovare applicazione in riferimento all'attuale thema
decidendam.
4. - La prima questione sollevata con l'ordinanza di questa Corte
è fondata.
Giacché, se è vero che l'esercizio delle competenze spettanti
alla Corte, di giudicare sui conflitti di attribuzione (tra i poteri
dello Stato e tra Stato e Regioni o tra Regioni) nonché sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica od i ministri, è
materia suscettibile di essere disciplinata da legge ordinaria, una
riserva di legge costituzionale risultando stabilita per i soli giudizi
di legittimità costituzionale delle leggi (art. 137, primo e secondo
comma, Cost.), è pur vero, tuttavia, che nessuna legge, su questo come
su qualsiasi altro argomento, può contraddire a norme di grado
costituzionale, ogni qual volta gli oggetti rispettivamente regolati
vengano comunque ad interferire.
Ora, l'art. 11, secondo comma, della legge n. 20 del 1962 contrasta
con il combinato disposto degli artt. 134 e 135, primo ed ultimo comma,
Cost., perché sottrae un gruppo di conflitti tra poteri dello Stato
all'unico giudice che abbia, in forza dell'art. 134, competenza a
deciderne e che si identifica nella Corte costituzionale, così come
definita e determinata nella sua struttura ordinaria dal primo comma
dell'art. l 35. Mentre è soltanto nei giudizi di accusa che l'ultimo
comma dello stesso art. 135 prescrive che intervengano i giudici
aggregati, nel chiaro in tento (conforme anche alla tradizione storica)
di dare ingresso, nell'accertamento dei fatti e delle resvonsabilità,
a valutazioni di ordine politico, che integrino quelle strettamente
giuridiche.
E la ragion d'essere di un siffatto contemperamento dell'interesse
di giustizia con l'interesse politico è logicamente circoscritto
all'ipotesi che si tratti di giudicare nel merito delle accuse,
presupponendosi perciò che un'accusa sia stata realmente promossa.
Che, d'altro canto, i conflitti di cui agli artt. 11, primo comma.
13, secondo comma, 14, secondo comma, nonché (per relationem) 16,
ultimo comma, della legge n. 20 presentino la duplice caratteristica,
di essere, ad un tempo, veri e propri conflitti diretti (e non
conflitti risolventisi in questioni di giurisdizione o competenza,
interne al singolo giudizio) ed insorti tra organi appartenenti a due
diversi poteri dello Stato, risulta evidente, così sotto il profilo
soggettivo come sotto quello oggettivo. Tra la Commissione inquirente,
istituita nell'ambito del Parlamento, da un lato, ed una autorità
giudiziaria ordinaria o militare dall'altro, si controverte, infatti,
sui limiti delle rispettive sfere di attribuzioni alla stregua delle
norme costituzionali che riservano al Parlamento il promuovimento
dell'accusa contro il Capo dello Stato od i ministri per i reati
"presidenziali" o "ministeriali" (artt. 90 e 96 Cost., art. 12 legge
cost. n. 1 del 1953), così derogando, ratione materiae e ratione
personarum, ai principi degli artt. 102 e 112 della Costituzione.
Mette conto di rilevare, anzi, che la stessa disciplina dei
conflitti tra autorità giudiziaria e organi parlamentari dei
procedimenti di accusa contenuta nella legge n. 20, pur divergendo in
molte parti da quella dettata dalla legge n. 87 del 1953 per i
(restanti) conflitti di attribuzione, finisce tuttavia per assimilare i
primi a questi ultimi, sia quando legittima a denunciarli direttamente
alla Corte la sola autorità giudiziaria, vale a dire uno tra gli
organi confliggenti, e non anche le parti private che possano avervi
interesse, sia quando, nello stesso secondo comma dell'art. 11,
prescrive che la Corte debba deciderli "sentito un rappresentante della
Commissione inquirente" (riservando per il momento ogni valutazione
sulla legittimità costituzionale di tale norma).
Deve concludersi pertanto che la legge n. 20 poteva bensì
diversificare, sotto particolari aspetti, la regolamentazione dei
conflitti tra organi parlamentari e autorità giudiziarie, specie
quanto alla legittimazione a sollevarli ed a stare in giudizio davanti
a questa Corte, in considerazione della stretta loro connessione con
almeno un procedimento penale in corso, anche al fine di contemperare
le esigenze di certezza delle competenze con quelle di celerità e
speditezza della procedura; non poteva, invece, per la generale
subordinazione delle leggi ordinarie alla normativa di grado
costituzionale, demandarne la decisione alla Corte in una composizione
diversa da quella in cui essa è costituzionalmente chiamata a
giudicare sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, in
genere, e senza che, a questi effetti, risultino previste o consentite
in sede costituzionale, nell'ambito dei conflitti medesimi, distinzioni
di sorta a seconda delle peculiari caratteristiche di taluni tra essi o
della natura degli organi in contrasto.
5. - L'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 11,
secondo comma, nella parte in cui prescrive che la risoluzione dei
conflitti in oggetto spetti alla Corte nella speciale composizione
integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 Cost. conduce a
sciogliere la riserva accennata sopra al punto 4, dichiarando altresì
la illegittimità costituzionale dell'altra norma, dallo stesso art. 11
contestualmente espressa, ai sensi della quale la Corte decide "sentito
un rappresentante della Commissione inquirente", e non anche
l'autorità giudiziaria.
Una volta riconosciuto, infatti, che i conflitti regolati dalla
legge n. 20 rientrano nel più ampio genere dei "conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato", previsti nell'art. 134 Cost.,
deve conseguenzialmente concludersi che parti sostanziali ne sono i
poteri tra i quali è insorta la controversia sui limiti delle
rispettive attribuzioni. Fermo restando, d'altronde, che, in assenza di
specificazioni nella normativa di grado costituzionale, la legge n. 20
poteva validamente disporre quanto agli organi legittimati a sollevare
il conflitto ed a partecipare al relativo procedimento davanti a questa
Corte, è forza constatare, peraltro, che, a ciò provvedendo, con
l'ammettere uno solo degli organi confliggenti ad interloquire nel
giudizio sulla competenza, la legge medesima ha violato il principio
del contraddittorio, e perciò anche l'art. 24, secondo comma, Cost.,
nel quale esso è ricompreso.
Né potrebbe ritenersi sufficiente la circostanza che l'autorità
giudiziaria ha già avuto modo di manifestare e motivare il proprio
punto di vista con l'ordinanza che denuncia il conflitto, perché la
parità processuale delle parti nell'esercizio del diritto di difesa
deve essere adeguatamente garantita lungo l'intero corso del processo e
non potrebbe esaurirsi, per l'una tra esse, nel solo potere di
prenderne l'iniziativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20,
nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in
seduta comune e autorità giudiziaria debba farsi dalla Corte nella
composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della
Costituzione; b) dello stessso art. 11, secondo comma, nella parte in
cui prescrive che tale decisione debba avvenire "sentito un
rappresentante della Commissione inquirente", e non anche l'autorità
giudiziaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte