Corte costituzionale

Sentenza n. 259/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/11/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo

comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante a Norme sui

procedimenti e giudizi di accusa", promosso con ordinanza emessa il 9

ottobre 1974 dalla Corte costituzionale nel procedimento per conflitto

di giurisdizione-competenza sollevato nel corso del procedimento penale

a carico di Scialotti Aldo ed altri, con ordinanza 28 giugno 1974, dal

Giudice istruttore presso il tribunale di Roma, nei confronti della

Commissione parlamentare inquirente per i giudizi d'accusa; l'ordinanza

della Corte è stata iscritta al n. 424 del registro 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 10 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti civili Miani

Antonio e Manfredi De Blasiis Filippo;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli; uditi gli avvocati oronzo Melpignano e Giacinto

Auriti, per il Miani, e l'avv. Domenico d'Amati, per il Manfredi.

Considerato in fatto e in diritto:

1. - A seguito dell'ordinanza in

data 28 giugno 1974 con cui il giudice istruttore presso il tribunale

di Roma, nel corso di un procedimento penale contro Scialotti ed altri,

denunciava il conflitto "di giurisdizione-competenza" insorto nei

confronti della Commissione parlamentare inquirente per i giudizi di

accusa, questa Corte veniva convocata in pubblica udienza il giorno 9

ottobre 1974 per procedere al sorteggio dei giudici aggregati, a norma

dell'art. 11, secondo comma. della legge 25 gennaio 1962, n. 20. In

detta udienza, la difesa di una delle parti civili del procedimento a

quo eccepiva la illegittimità costituzionale della disposizione ora

menzionata, in parte qua, per contrasto con gli artt. 134 e 135 della

Costituzione. La difesa di altra parte civile, pur condividendo nel

merito l'eccezione, osservava che la medesima avrebbe piuttosto dovuto

essere sollevata davanti alla Corte integrata, ossia dopo effettuate le

operazioni di sorteggio. Con ordinanza letta all'udienza, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 10 ottobre 1974, questa Corte, in

accoglimento della proposta eccezione, sollevava dinanzi a se stessa,

ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di

legittimità costituzionale della norma testé menzionata e sollevava

altresì, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale

dell'altra norma risultante dallo stesso art. 11, secondo comma,

prescrivente che la decisione sulla competenza debba aver luogo

"sentito un rappresentante della Commissione inquirente", e non anche

l'autorità giudiziaria, per contrasto con gli artt. 24 e 134 della

Costituzione. Nel giudizio davanti alla Corte si costituivano le

parti civili Miani Antonio e Manfredi De Blasiis Filepo, chiedendo

entrambe una pronuncia di accoglimento delle questioni sollevate.

All'udienza pubblica del 6 novembre le parti costituite insistevano

nelle conclusioni già precisate. La difesa della parte civile Miani

Antonio sollevava una nuova questione di legittimità costituzionale

nei confronti dello stesso art. 11, secondo comma, nella parte in cui

stabilisce che la Corte decide sul conflitto in camera di consiglio,

per violazione degli artt. 15, 26, secondo comma, e 37 della legge n.

87 dell'11 marzo 1953.

2. - Non vi ha dubbio che, con l'ordinanza del giudice istruttore

di Roma, si è instaurato dinanzi a questa Corte un giudizio sulla

competenza, del quale la prima fase processuale è rappresentata - a

norma degli artt. 11 e 21 della legge n. 20 del 1962 - dalla pubblica

udienza per il sorteggio dei sedici giudici aggregati, che dovrebbero,

ai sensi di quest'ultima disposizione, integrare il collegio

giudicante. Non vi sono, infatti, anteriormente a tale udienza, se non

atti dovuti e adempimenti strumentali, di esclusiva competenza del

Presidente della Corte.

Ma procedere al sorteggio significa ed implica logicamente fare

applicazione della norma dell'art. 11, secondo comma, prescrivente che

la risoluzione del conflitto denunciato dall'autorità giudiziaria

debba essere adottata dalla Corte nella speciale composizione

integrata, cui si è testé fatto cenno. Chiara risulta perciò la

rilevanza, in questa fase del procedimento. della proposta questione di

legittimità costituzionale della norma anzidetta.

Ed è certo, d'altro canto, secondo costante giurisprudenza di

questa Corte (cui aderisce la generalità della dottrina), che la Corte

medesima può e deve sollevare, per deciderle con gli effetti previsti

dall'art. 136 Cost., le questioni di legittimità costituzionale che

siano rilevanti per la definizione dei giudizi davanti ad essa

pendenti, com'è il caso, appunto, per quanto si è ora accennato,

della dedotta questione concernente il secondo comma dell'art. 11.

3. - Inammissibile, invece, deve ritenersi la questione sollevata

in udienza dalla difesa della parte civile Miani, perché le

disposizioni alle quali si riferisce, a prescindere da ogni

considerazione sul grado che occupano nel sistema delle fonti, non

devono comunque trovare applicazione in riferimento all'attuale thema

decidendam.

4. - La prima questione sollevata con l'ordinanza di questa Corte

è fondata.

Giacché, se è vero che l'esercizio delle competenze spettanti

alla Corte, di giudicare sui conflitti di attribuzione (tra i poteri

dello Stato e tra Stato e Regioni o tra Regioni) nonché sulle accuse

promosse contro il Presidente della Repubblica od i ministri, è

materia suscettibile di essere disciplinata da legge ordinaria, una

riserva di legge costituzionale risultando stabilita per i soli giudizi

di legittimità costituzionale delle leggi (art. 137, primo e secondo

comma, Cost.), è pur vero, tuttavia, che nessuna legge, su questo come

su qualsiasi altro argomento, può contraddire a norme di grado

costituzionale, ogni qual volta gli oggetti rispettivamente regolati

vengano comunque ad interferire.

Ora, l'art. 11, secondo comma, della legge n. 20 del 1962 contrasta

con il combinato disposto degli artt. 134 e 135, primo ed ultimo comma,

Cost., perché sottrae un gruppo di conflitti tra poteri dello Stato

all'unico giudice che abbia, in forza dell'art. 134, competenza a

deciderne e che si identifica nella Corte costituzionale, così come

definita e determinata nella sua struttura ordinaria dal primo comma

dell'art. l 35. Mentre è soltanto nei giudizi di accusa che l'ultimo

comma dello stesso art. 135 prescrive che intervengano i giudici

aggregati, nel chiaro in tento (conforme anche alla tradizione storica)

di dare ingresso, nell'accertamento dei fatti e delle resvonsabilità,

a valutazioni di ordine politico, che integrino quelle strettamente

giuridiche.

E la ragion d'essere di un siffatto contemperamento dell'interesse

di giustizia con l'interesse politico è logicamente circoscritto

all'ipotesi che si tratti di giudicare nel merito delle accuse,

presupponendosi perciò che un'accusa sia stata realmente promossa.

Che, d'altro canto, i conflitti di cui agli artt. 11, primo comma.

13, secondo comma, 14, secondo comma, nonché (per relationem) 16,

ultimo comma, della legge n. 20 presentino la duplice caratteristica,

di essere, ad un tempo, veri e propri conflitti diretti (e non

conflitti risolventisi in questioni di giurisdizione o competenza,

interne al singolo giudizio) ed insorti tra organi appartenenti a due

diversi poteri dello Stato, risulta evidente, così sotto il profilo

soggettivo come sotto quello oggettivo. Tra la Commissione inquirente,

istituita nell'ambito del Parlamento, da un lato, ed una autorità

giudiziaria ordinaria o militare dall'altro, si controverte, infatti,

sui limiti delle rispettive sfere di attribuzioni alla stregua delle

norme costituzionali che riservano al Parlamento il promuovimento

dell'accusa contro il Capo dello Stato od i ministri per i reati

"presidenziali" o "ministeriali" (artt. 90 e 96 Cost., art. 12 legge

cost. n. 1 del 1953), così derogando, ratione materiae e ratione

personarum, ai principi degli artt. 102 e 112 della Costituzione.

Mette conto di rilevare, anzi, che la stessa disciplina dei

conflitti tra autorità giudiziaria e organi parlamentari dei

procedimenti di accusa contenuta nella legge n. 20, pur divergendo in

molte parti da quella dettata dalla legge n. 87 del 1953 per i

(restanti) conflitti di attribuzione, finisce tuttavia per assimilare i

primi a questi ultimi, sia quando legittima a denunciarli direttamente

alla Corte la sola autorità giudiziaria, vale a dire uno tra gli

organi confliggenti, e non anche le parti private che possano avervi

interesse, sia quando, nello stesso secondo comma dell'art. 11,

prescrive che la Corte debba deciderli "sentito un rappresentante della

Commissione inquirente" (riservando per il momento ogni valutazione

sulla legittimità costituzionale di tale norma).

Deve concludersi pertanto che la legge n. 20 poteva bensì

diversificare, sotto particolari aspetti, la regolamentazione dei

conflitti tra organi parlamentari e autorità giudiziarie, specie

quanto alla legittimazione a sollevarli ed a stare in giudizio davanti

a questa Corte, in considerazione della stretta loro connessione con

almeno un procedimento penale in corso, anche al fine di contemperare

le esigenze di certezza delle competenze con quelle di celerità e

speditezza della procedura; non poteva, invece, per la generale

subordinazione delle leggi ordinarie alla normativa di grado

costituzionale, demandarne la decisione alla Corte in una composizione

diversa da quella in cui essa è costituzionalmente chiamata a

giudicare sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, in

genere, e senza che, a questi effetti, risultino previste o consentite

in sede costituzionale, nell'ambito dei conflitti medesimi, distinzioni

di sorta a seconda delle peculiari caratteristiche di taluni tra essi o

della natura degli organi in contrasto.

5. - L'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 11,

secondo comma, nella parte in cui prescrive che la risoluzione dei

conflitti in oggetto spetti alla Corte nella speciale composizione

integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 Cost. conduce a

sciogliere la riserva accennata sopra al punto 4, dichiarando altresì

la illegittimità costituzionale dell'altra norma, dallo stesso art. 11

contestualmente espressa, ai sensi della quale la Corte decide "sentito

un rappresentante della Commissione inquirente", e non anche

l'autorità giudiziaria.

Una volta riconosciuto, infatti, che i conflitti regolati dalla

legge n. 20 rientrano nel più ampio genere dei "conflitti di

attribuzione tra i poteri dello Stato", previsti nell'art. 134 Cost.,

deve conseguenzialmente concludersi che parti sostanziali ne sono i

poteri tra i quali è insorta la controversia sui limiti delle

rispettive attribuzioni. Fermo restando, d'altronde, che, in assenza di

specificazioni nella normativa di grado costituzionale, la legge n. 20

poteva validamente disporre quanto agli organi legittimati a sollevare

il conflitto ed a partecipare al relativo procedimento davanti a questa

Corte, è forza constatare, peraltro, che, a ciò provvedendo, con

l'ammettere uno solo degli organi confliggenti ad interloquire nel

giudizio sulla competenza, la legge medesima ha violato il principio

del contraddittorio, e perciò anche l'art. 24, secondo comma, Cost.,

nel quale esso è ricompreso.

Né potrebbe ritenersi sufficiente la circostanza che l'autorità

giudiziaria ha già avuto modo di manifestare e motivare il proprio

punto di vista con l'ordinanza che denuncia il conflitto, perché la

parità processuale delle parti nell'esercizio del diritto di difesa

deve essere adeguatamente garantita lungo l'intero corso del processo e

non potrebbe esaurirsi, per l'una tra esse, nel solo potere di

prenderne l'iniziativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20,

nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in

seduta comune e autorità giudiziaria debba farsi dalla Corte nella

composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della

Costituzione; b) dello stessso art. 11, secondo comma, nella parte in

cui prescrive che tale decisione debba avvenire "sentito un

rappresentante della Commissione inquirente", e non anche l'autorità

giudiziaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte