Sentenza n. 259/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/06/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 350, settimo
comma, 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1990
dal Pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Patti
Giuseppe, iscritta al n. 97 del registro ordinanze dell'anno 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 10 novembre 1990 il Pretore di Lecce
ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77
della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 350,
settimo comma, 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme consentono
la documentazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato
alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, e la
utilizzazione delle medesime in giudizio ai fini delle eventuali
contestazioni.
2. - In particolare il giudice remittente ritiene che la
formulazione del settimo comma dell'art. 350, che consente la
utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla
polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, a norma
dell'art. 503, comma terzo, ai fini delle eventuali contestazioni,
sia in contrasto con la precisa volontà del legislatore delegante
che, con la direttiva n. 31, seconda parte, dell'art. 2 della legge
16 febbraio 1987 n. 81, ha posto il divieto di "ogni utilizzazione
agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della
stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da
testimoni o dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini, senza l'assistenza della difesa".
Il divieto di utilizzazione, posto dal legislatore delegante,
dovrebbe infatti essere riferito, secondo il provvedimento di
rimessione, anche alle "dichiarazioni rese" (vale a dire, non
provocate ma spontanee) dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza
l'assistenza del difensore e non solo alle "informazioni assunte" (e,
quindi, provocate), alle quali fa richiamo la stessa direttiva là
dove consente alla polizia giudiziaria "di assumere sul luogo e
nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore,
notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione
delle indagini", con divieto, però, di ogni documentazione ed
utilizzazione processuale.
Le dette disposizioni, esorbitando dai limiti della delega
contenuta nella direttiva n. 31, si porrebbero in conseguenza in
contrasto con gli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Ove poi tale censura non dovesse essere condivisa, prosegue il
giudice a quo, le norme in esame violerebbero comunque l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, non garantendo alcun diritto di
difesa a chi, già indiziato del reato, decidesse di rendere
dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria senza essere edotto
delle contestazioni a suo carico e senza la possibilità di
esercitare pienamente il diritto di difesa nella fase più delicata
del processo, quando vengono raccolte le prime fonti di prova.
Infine, quanto alla rilevanza della prospettata questione, il
remittente rileva che, se venisse dichiarata l'illegittimità
costituzionale delle norme indicate, verrebbe meno la possibilità
per il pubblico ministero di contestare all'imputato le dichiarazioni
spontanee rese alla polizia giudiziaria.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale conclude per l'infondatezza della questione.
La difesa del governo rammenta, in primo luogo, che già la
giurisprudenza formatasi sotto il codice abrogato distingueva
nettamente fra dichiarazioni spontaneamente rese dall'inquisito, vale
a dire ricevute dalla polizia giudiziaria senza alcuna sollecitazione
- che escludevano la esigenza della presenza del difensore - e
dichiarazioni anch'esse rese, ma non spontaneamente, dallo stesso
inquisito nel corso di un interrogatorio, e che quella presenza
viceversa esigevano.
Tale netta distinzione sarebbe stata ben recepita dal legislatore
delegante (direttiva n. 31 citata) il quale, nel negare "ogni
utilizzazione agli effetti del giudizio" delle dichiarazioni rese
dall'indagato senza l'assistenza della difesa, parla puramente e
semplicemente, di dichiarazioni "rese" e non anche di dichiarazioni
"rese spontaneamente", che avrebbe certamente menzionato se avesse
voluto includere nel contesto della norma quest'ultima specifica
categoria, dal momento che la nozione di dichiarazione
"spontaneamente resa" trovava già nel diritto vivente una sua
precisa collocazione alla luce della giurisprudenza della Suprema
Corte.
Per quanto poi concerne la violazione del primo capoverso
dell'art. 24 della Costituzione l'Avvocatura osserva che, anche sul
piano pratico, non si vede come una dichiarazione spontaneamente resa
dall'indagato nell'immediatezza del fatto possa, in linea di
principio, esigere la preventiva assistenza del difensore. Se infatti
la dichiarazione è fatta, come nella specie, nella immediatezza
dell'evento ed è spontanea, ciò vuol dire che essa è venuta in
essere prima ancora che la polizia giudiziaria abbia avuto il tempo
di assicurare un difensore al dichiarante, e quindi la violazione
dell'art. 24 della Costituzione non sembrerebbe nemmeno ipotizzabile. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione, degli artt.
350, settimo comma, 357, secondo comma, lett. b), e 503, terzo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono la
documentazione e la utilizzazione, ai fini delle eventuali
contestazioni, delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla
polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore.
2. - In primo luogo il giudice remittente ritiene che dette norme
si pongano in contrasto con i principi contenuti nella legge di
delega 16 febbraio 1987 n. 81 che, con la direttiva n. 31 dell'art.
2, ha posto il divieto di ogni utilizzazione agli effetti del
giudizio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza
l'assistenza della difesa, dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini.
Sotto questo profilo la questione è fondata nei limiti di seguito
indicati.
In materia di delega questa Corte ha costantemente ritenuto che
quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal
legislatore delegante sono analitici e dettagliati tanto più ridotti
risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore
delegato; di conseguenza ancor più rigorosamente deve valutarsi la
legittimità della norma delegata, nel senso della sua aderenza ai
criteri direttivi predeterminati.
Ora, come può evincersi dalle relazioni al progetto preliminare
ed al testo definitivo del codice di procedura penale, la
formulazione dell'art. 350, settimo comma, rispecchia
l'interpretazione della direttiva n. 31 (seconda parte) prevalsa in
Commissione redigente dopo un animato dibattito.
Ritenne la Commissione che la citata direttiva consentisse anche
la previsione delle cosiddette "dichiarazioni spontanee" rese, senza
l'assistenza del difensore, dall'indiziato alla polizia giudiziaria,
utilizzabili in giudizio ai fini delle contestazioni, pervenendo a
tale conclusione con l'argomento che: "la direttiva 31 (nella seconda
e nella sesta parte) mostra di distinguere le "informazioni rese"
(utilizzabili) da quelle "assunte" (e quindi "provocate") dalla
polizia giudiziaria (inutilizzabili)".
La conclusione non può essere condivisa.
Il divieto di utilizzazione espressamente posto dal legislatore
delegante si riferisce, infatti, secondo l'univoco significato
letterale della direttiva in esame, tanto analitica da apparire norma
di dettaglio, anche alle "dichiarazioni rese" dall'indiziato alla
polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, e non solo alle
"informazioni assunte", alle quali peraltro fa richiamo la stessa
direttiva (sesta parte) là dove consente alla polizia giudiziaria
"di assumere sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza
l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini
della immediata prosecuzione delle indagini"; ribadendo però anche
in questa sede il divieto, già posto nella seconda parte, di ogni
utilizzazione processuale.
Una volta stabilito, quindi, che il principio posto dalla
direttiva n. 31 è chiaramente espresso nella sua stessa dizione
letterale, e si riferisce, come si è visto, alle dichiarazioni
"rese", non c'è spazio per costruire una diversa regolamentazione
tra dichiarazioni "rese" e dichiarazioni "rese spontaneamente".
Secondo l'Avvocatura dello Stato tale differenziazione troverebbe
fondamento nella giurisprudenza formatasi sotto il vecchio codice,
per cui il legislatore delegante, ove avesse inteso includere anche
questa ultima specie di dichiarazioni nel divieto, lo avrebbe
espressamente affermato.
In primo luogo occorre rilevare che la tesi è smentita dalla
stessa relazione prima citata che, come si è visto, ha considerato
le informazioni "rese" come spontanee, contrapponendole a quelle
"assunte" e quindi provocate.
Inoltre, proprio in quanto la nozione di dichiarazione
"spontaneamente resa" era ben nota nel diritto vivente, la
circostanza che il legislatore delegante non abbia ritenuto, in
questa sede, di operare alcuna distinzione ma abbia posto un divieto
generale di utilizzabilità per ogni tipo di dichiarazione resa senza
l'assistenza della difesa, costituisce semmai ulteriore argomento per
escludere che la lettera della direttiva n. 31 autorizzi un regime
differenziato e particolare per la specifica categoria delle
dichiarazioni spontanee.
È appena il caso di aggiungere che nel "divieto di ogni
utilizzazione agli effetti del giudizio" è certamente compreso anche
l'uso di dette dichiarazioni ai fini delle contestazioni; uso che,
seppure con l'efficacia probatoria minore stabilita dall'art. 500,
terzo comma, del codice di procedura penale, comporta indubbiamente
"effetti" nel giudizio.
Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale, per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed
in riferimento alla direttiva contenuta all'art. 2 n. 31 della legge
di delega 16 febbraio 1987 n. 81, dell'art. 350, settimo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui consente la
utilizzazione ai fini delle contestazioni delle dichiarazioni
spontanee rese alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del
difensore; e cioè limitatamente all'inciso "salvo quanto previsto
dall'art. 503, comma 3".
Resta assorbito l'altro parametro costituzionale invocato dal
giudice remittente.
3. - Le ragioni ora esposte in ordine alla illegittimità
costituzionale della norma prevista al settimo comma dell'art. 350
non possono essere estese alle disposizioni contenute negli artt.
357, secondo comma, lett. b) (Documentazione dell'attività di
Polizia giudiziaria) e 503, terzo comma (Esame delle parti private),
del codice di procedura penale, cui pure il giudice remittente si è
riferito nel sollevare la questione.
Infatti la regula juris che il Pretore di Lecce ha inteso in
sostanza censurare è quella che consente, in via di eccezione, l'uso
in dibattimento, ai fini delle eventuali contestazioni, delle
dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato in assenza del difensore,
ed è contenuta specificamente nell'art. 350, settimo comma, ultimo
inciso. Una volta eliminata tale possibilità con la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale della norma, né la documentazione in
sé di tali dichiarazioni, non più suscettibile di utilizzazione in
giudizio, né la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 503
(che si limita ad estendere anche all'esame delle parti private la
possibilità, prevista dall'art. 500, di effettuare contestazioni),
consentono più detta utilizzazione in presenza del generale divieto
ora sancito dal settimo comma dell'art. 350; non risultano pertanto
in conflitto né con i principi enunciati dalla citata direttiva n.
31 della legge-delega (seconda parte), né possono incidere in alcun
modo sul diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.
In ordine alle predette disposizioni, pertanto, la proposta
questione di legittimità costituzionale va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 350, settimo
comma, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso:
"salvo quanto previsto dall'art. 503 comma 3";
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24,
secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte