Corte costituzionale

Ordinanza n. 259/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21

gennaio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Pesaro nel procedimento penale a carico di L.B. ed altri, iscritta al

n. 633 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 45 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 nel corso di

un procedimento penale nei confronti di persone imputate del delitto

di cessione illecita di sostanze stupefacenti - ordinanza pervenuta

alla Corte il 25 settembre 2000 - il giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 76 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice diprocedura penale,

nella parte in cui consente al pubblico ministero di disporre, con

provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano

compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla

polizia giudiziaria soltanto quando gli impianti installati nella

procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed

esistano eccezionali ragioni di urgenza;

che il giudice a quo premette di essere chiamato a

pronunciarsi, in sede di udienza preliminare, sull'eccezione della

difesa in ordine all'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 271, comma

1, cod. proc. pen., delle intercettazioni telefoniche eseguite nel

corso delle indagini preliminari mediante impianti in dotazione alla

polizia giudiziaria: inutilizzabilità conseguente alla mancata

indicazione, nel decreto del pubblico ministero che disponeva le

intercettazioni stesse, delle eccezionali ragioni di urgenza in

presenza delle quali soltanto, a norma dell'art. 268, comma 3, cod.

proc. pen., le operazioni possono essere compiute con impianti

diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica;

che il rimettente - dopo aver rilevato come, alla luce di un

consolidato orientamento giurisprudenziale, tale eccezione dovrebbe

essere accolta - ritiene, tuttavia, che il citato art. 268, comma 3,

cod. proc. pen. risulti viziato da eccesso di delega: e ciò in

quanto le condizioni della inidoneità o insufficienza degli impianti

esistenti negli uffici di procura e dell'esistenza di eccezionali

ragioni di urgenza - condizioni alle quali, in forza della norma

impugnata, resta subordinata la possibilità di avvalersi di impianti

di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - non

sarebbero in alcun modo ricollegabili alla direttiva di cui al numero

41, lettera d), dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987,

n. 81, la quale si limitava a prevedere la semplice "individuazione

degli impianti presso cui le intercettazioni possono essere

effettuate";

che la soluzione adottata dal legislatore delegato si

porrebbe altresì in contrasto con le direttive cheprevedevano, in

via generale, la facoltà del pubblico ministero di delegare alla

polizia giudiziaria il compimento di atti di indagine (n. 37) e la

massima semplificazione nello svolgimento del processo (n. 1);

che la norma impugnata violerebbe, inoltre, i principi

costituzionali di ragionevolezza e dell'obbligo del pubblico

ministero di esercitare l'azione penale;

che, infatti, l'incremento del numero delle linee telefoniche

oggetto di intercettazione renderebbe di fatto impossibile l'ascolto

di tutte le conversazioni mediante gli impianti ubicati presso le

procure della Repubblica, onde potrebbe bene accadere che tali

impianti risultino "insufficienti o inidonei", senza tuttavia che

sussistal'altro requisito delle "eccezionali ragioni di urgenza" (ad

esempio, perché l'indagine è iniziata da tempo): con la conseguenza

che, in tal caso, la pubblica accusa non potrebbe avvalersi di una

prova decisiva per l'accertamento della verità;

che un simile regime non risponderebbe, d'altro canto, ad

alcuna apprezzabile ratio, in quanto l'ascolto personale delle

conversazioni o comunicazioni da parte del pubblico ministero,

allorché l'intercettazione abbia luogo presso gli uffici di procura,

costituirebbe "quasi un'ipotesi di scuola", essendo egli costretto,

per ragioni pratiche, a delegare nella generalità dei casi

l'incombenza agli organi di polizia giudiziaria; laddove, per

converso, il controllo giurisdizionale e del pubblico ministero,

l'obbligo di depositare i cosiddetti brogliacci di ascolto e la

facoltà dei difensori degli imputati di ascoltare a loro volta le

registrazioni renderebbero "assai poco verosimile" la commissione di

abusi da parte della polizia giudiziaria (abusi che non sarebbero

comunque scongiurati dalla circostanza che le operazioni si svolgano

nei locali del palazzo di giustizia);

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentatoe difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

declaratoria di infondatezza dellaquestione.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, ai fini della valutazione del vizio di eccesso di delega, le

norme della legge di delegazione che determinano i principi e i

criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del

complessivo contesto normativo e delle finalità ispiratrici della

delega (v., ex plurimis, sentenze n. 96 del 2001 e n. 276, n. 292 e

n. 415 del 2000);

che, nella specie, in verità, già da un punto di vista

puramente logico-letterale, la direttiva di cui al numero 41, lettera

d), dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale) si presenta incompatibile con quella

ampia discrezionalità del pubblico ministero nella scelta della

sedes di svolgimento delle operazioni di intercettazione, che il

rimettente sostanzialmente postula;

che nel compito, conferito all'esecutivo dalla direttiva

citata, di individuare "gli impianti presso cui le intercettazioni

telefoniche possono essere effettuate" è chiaramente insita,

difatti, una "regola di selezione" degli impianti stessi, il cui

termine di riferimento non può che essere rappresentato dalle

esigenze di garanzia evocate nell'art. 15, secondo comma, Cost., in

tema di limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni;

che la validità dell'assunto risulta ancor più evidente,

peraltro, ove si tenga conto dello sviluppo normativo che sta a monte

del criterio di delega in parola;

che tale sviluppo prende per vero origine dall'affermazione,

fatta da questa Corte nella vigenza del codice di procedura penale

del 1930, in forza della quale vanno ricondotte alla previsione

dell'art. 15, secondo comma, della Costituzione anche le "garanzie"

di ordine più propriamente "tecnico", attinenti alla predisposizione

di servizi tali da consentire all'autorità giudiziaria "anche di

fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle

intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti

dell'autorizzazione", ed al conseguente auspicio dell'intervento

legislativo occorrente a tal fine (v. sentenza n. 34 del 1973);

che, di seguito a tale pronuncia, il legislatore aveva,

quindi, dapprima stabilito che le intercettazioni dovessero

effettuarsi esclusivamente mediante impianti installati nelle procure

della Repubblica, salva la facoltà di utilizzare, in via

transitoria, gli impianti di pubblico servizio, fin quando gli uffici

giudiziari non fosseroadeguatamente attrezzati (art. 226-quater,

primo comma, del codice di procedura penale del 1930, aggiunto

dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98); e poi consentito - a

fronte della perdurante insufficienza degli impianti installati

presso le procure - di utilizzare, ma solo "per ragioni di urgenza",

anche gli "impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria"

(nuovo secondo comma del citato art. 226-quater, come sostituito

dall'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con

modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191);

che, in questa prospettiva, confermando la regola per cui le

intercettazioni "possono essere compiute esclusivamente per mezzo

degli impianti installati nella procura della Repubblica", e

puntualizzando ulteriormente i presupposti che legittimano, in via

derogatoria, l'utilizzazione di impianti di pubblico servizio o

indotazione alla polizia giudiziaria - con la previsione, a fianco

delle "ragioni di urgenza" (qualificate peraltro come "eccezionali"),

del concorrente requisito dell'insufficienza o inidoneità degli

impianti di procura, nonché dell'obbligo di motivazione del

provvedimento del pubblico ministero - la disposizione dell'art. 268,

comma 3, del nuovo codice di rito si colloca pienamente nel solco

tracciato dal legislatore delegante;

che per quanto attiene, poi, alla dedotta violazione

dell'art. 3 Cost., questa Corte ha già di recente chiarito che

l'avere il legislatore privilegiato "l'impiego degli apparati

esistenti negli uffici giudiziari, dettando una disciplina volta a

circoscrivere con apposite garanzie l'uso di impianti esterni", non

può dirsi, in sé, "sceltaarbitraria ..., avuto anche riguardo alla

particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e

libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata": e ciò

proprio perché si tratta di scelta finalizzata ad "evitare che gli

organi deputati alla esecuzione delle operazioni di intercettazione

ed al relativo ascolto" possano "operare controlli sul traffico

telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte

dell'autorità giudiziaria" (v. ordinanza n. 304 del 2000);

che manifestamente insussistente appare, infine, l'asserita

compromissione dell'art. 112 Cost., trattandosi di disposizione che

non incide sull'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione

penale, ma stabilisce, con finalità di salvaguardia di un valore di

rango costituzionale e conseguenti riflessi sul piano

dell'utilizzabilita(ex art. 271, comma 1, cod. proc. pen.), le

"garanzie tecniche" di espletamento di un mezzo di ricerca della

prova particolarmente invasivo;

che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112

della Costituzione, dal giudice per le indaginipreliminari del

tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte