Ordinanza n. 26/1956
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1956 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 164 e seguenti
del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
promosso con l'ordinanza 14 marzo 1956 del Pretore di Lodi nel
procedimento penale a carico di Raddato Gaetano, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed
iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1956:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Ritenuto
Che con la ordinanza sopra indicata del 14 marzo 1956 del Pretore
di Lodi è stata sollevata la questione circa la legittimità
costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui
agli art. 164 e seguenti del T.U. delle leggi di p.s. approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 13
della Costituzione;
Che l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue deduzioni
depositate nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1956 ha chiesto,
in via principale, che sia dichiarato non luogo a giudizio di
legittimità costituzionale in quanto la impugnativa riguarda
disposizioni anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e, in
via subordinata, che sia dichiarato non sussistere alcuna
incompatibilità fra le norme sull'ammonizione e il citato art. 13
della Costituzione;
Considerato che con la sentenza n. 1 di questa Corte, del 5 giugno
1956, è stata ritenuta - e qui deve essere confermata la competenza
della Corte a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti aventi forza di legge sia posteriori che anteriori
all'entrata in vigore della Costituzione;
Che con l'altra sentenza n. 11 del 19 giugno 1956 la Corte ha
dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni
riguardanti l'ammonizione, di cui agli artt. dal 164 al 176 del T.U.
delle leggi di p.s.;
Che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni hanno
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono
avere applicazione dal giorno successivo alla Pubblicazione della
sentenza stessa (art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e l'art. 9, 2 comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello
Stato e dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta
inefficacia delle norme denunciate, della questione di legittimità
costituzionale sollevata.
Ordina il rinvio degli atti al Pretore di Lodi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1956:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte