Ordinanza n. 26/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1960 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670, prima
parte, del Codice penale, promosso con ordinanza 7 luglio 1959 del
Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento penale a carico
di Bono Sebastiano, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31
ottobre 1959.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale relativo alla su
ricordata ordinanza è stata proposta questione di legittimità
costituzionale dell'art. 670, prima parte, Cod. pen., in riferimento
all'art. 38, ultima parte, della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 51 del 10 novembre
1959, ha dichiarato non fondata la predetta questione;
che non vi è ragione di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina
la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Palermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte