Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U.

delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1961 dal

Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il curatore del

fallimento della "Società Libera Marittima" e l'Esattoria comunale di

Roma, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al

Tribunale di Roma è stata sollevata d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n.

645, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della

Costituzione;

che il Tribunale ha in conseguenza sospeso il giudizio e trasmesso

gli atti a questa Corte;

che davanti a questa Corte si è costituita l'Esattoria comunale di

Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Barrabini, che nelle

deduzioni depositate il 25 agosto 1961 ha concluso perché la Corte

dichiari non fondata la proposta questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello

Stato, con atto di intervento depositato il 23 agosto 1961, concludendo

anch'esso perché la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 209, in riferimento alla norma contenuta

nell'art. 24 della Costituzione, e con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962

la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità delle

norme contenute nel medesimo articolo, in riferimento all'art. 113

della Costituzione;

che le questioni non vengono proposte nell'ordinanza di rimessione

sotto nuovi profili, tali da indurre la Corte a mutare la sua

decisione, che pertanto deve essere confermata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte

dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento

alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte