Sentenza n. 26/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1966 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11r.d. 3267/1923
applicata al caso
- art. 10r.d. 3267/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e
11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 aprile 1965 dal Tribunale di Ascoli
Piceno nel procedimento penale a carico di De Santis Celestino,
iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965;
2) ordinanza emessa il 10 maggio 1965 dal Tribunale di Ascoli
Piceno nel procedimento penale a carico di De Angelis Pietro, iscritta
al n. 179 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione
del Giudice Aldo Sandulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa all'udienza del 12 aprile 1965 nel
procedimento penale a carico di De Santis Celestino, responsabile
dell'incendio di un bosco e ritenuto trasgressore delle norme di
polizia forestale localmente vigenti, il Tribunale di Ascoli Piceno ha
rimesso a questa Corte la questione relativa alla legittimità
costituzionale delle disposizioni della legge forestale (R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, artt. 10 e 11) che attribuiscono ai Comitati
forestali provinciali (cui, in virtù dell'art. 35 del D.L. 18 aprile
1926, n. 731, sono sottentrate le Camere di commercio, industria e
agricoltura) la potestà di emanare norme di polizia forestale e di
stabilire pene per la loro trasgressione.
Secondo l'ordinanza le disposizioni denunciate sarebbero in
contrasto, prima di tutto, con l'art. 70 e con le altre norme di
formazione delle leggi previste dalla parte II, titolo I, sezione II,
della Costituzione: ciò pel fatto di conferire a una autorità
amministrativa una potestà normativa "che non può essere considerata
sotto la specie dell'art. 76". Sarebbero poi in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, pel fatto di render possibili normative diverse da
provincia a provincia anche per "comportamenti di fatto analoghi".
Sarebbero infine in contrasto col principio di legalità della pena,
enunciato nell'art. 25 della Costituzione, pel fatto di attribuire la
potestà di emanare norme in materia penale - potestà riservata alle
leggi dello Stato - a una autorità amministrativa.
L'ordinanza, letta in udienza, presenti l'imputato e il Pubblico
Ministero, è stata notificata all'imputato il 4 maggio successivo e al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile; è stata comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 28 aprile; è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1965.
2. - Un'ordinanza di identico contenuto è stata emessa dallo
stesso Tribunale all'udienza del 10 maggio 1965 nel procedimento penale
a carico di De Angelis Pietro, responsabile di fatti analoghi.
L'ordinanza, letta in udienza, presenti l'imputato e il Pubblico
Ministero, è stata notificata all'imputato il 19 agosto successivo,
mentre era stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il
15 luglio; è stata comunicata al Presidente della Camera dei Deputati
il 13 luglio e al Presidente del Senato il 15 luglio; è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1965.
3. - In entrambi i giudizi davanti a questa Corte nessuno si è
costituito. Pertanto le due cause sono state trattate in camera di
consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte. Considerato in diritto :
1. - Data l'identità delle disposizioni denunciate e delle
questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti di esse
nelle ordinanze di rimessione, le due cause sono state trattate
congiuntamente, e vengono riunite e decise con unica sentenza.
2. - Le disposizioni denunciate sono gli artt. 10 e 11 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani (così detta
legge forestale). Tale decreto, essendo stato emanato dal Governo in
virtù della delega contenuta nella legge 3 dicembre 1922, n. 1601, ha
valore di legge. Esattamente il giudice a quo ne ha rimesso perciò
l'esame a questa Corte (art. 134 della Costituzione).
3. - Non occorre un lungo discorso per dimostrare l'infondatezza
dell'assunto relativo alla violazione, a opera delle disposizioni
denunciate, dell'art. 70 e delle altre norme della sezione della
Costituzione intitolata alla formazione delle leggi. A parte la
considerazione che il testo legislativo di cui si discute è anteriore
alla Costituzione, ed è stato perciò emanato sotto il vigore di un
diverso regime delle fonti dell'ordinamento, basterà osservare in
proposito che, se l'art. 70 configura come organo della funzione
legislativa il Parlamento, e se altri articoli della ricordata sezione
della Costituzione indicano tassativamente i casi in cui è consentito
ad organi dello Stato diversi dal Parlamento di porre in essere
provvedimenti dotati dello stesso valore giuridico delle leggi
approvate da quest'ultimo, ciò non esclude la possibilità che la
legge (o atti equiparati) attribuisca il carattere di fonte
dell'ordinamento - quando ciò faccia, come nel caso in esame, senza
conferire ad essi valore di legge - a provvedimenti diversi da quelli
contemplati dalle ricordate disposizioni. La Corte ha avuto numerose
occasioni di occuparsi di poteri normativi conferiti da leggi ad
autorità amministrative centrali e locali fuori delle ipotesi
considerate dalla sezione della Costituzione relativa alla "formazione
delle leggi", e di riconoscerne la legittimità (vedansi, tra le tante,
le sentenze n. 16 e n. 30 del 1965; n. 40 del 1964; n. 134 del 1963; n.
31 del 1962; n. 11 del 1961; n. 20 del 1960; n. 35 del 1959; n. 52 del
1958; n. 103 del 1957).
4. - Neanche appare fondato l'assunto secondo cui contrastarebbe
col principio di eguaglianza, - consacrato nell'art. 3 della
Costituzione - il fatto che da località a località "comportamenti di
fatto analoghi" siano regolati da norme diverse e sottoposti a una
disciplina differenziata. Non si può escludere, anzi si deve
espressamente ammettere, che la diversità delle situazioni locali ed
ambientali (e quindi delle esigenze), consapevolmente ed adeguatamente
valutate dalle autorità a ciò preposte, suggeriscano e legittimino,
per fatti "analoghi", normative diverse. Appunto su tale concetto si
basano, del testo, le autonomie locali - che sono anche, e prima di
tutto, autonomie normative -, espressamente riconosciute dalla
Costituzione, la quale anzi prevede ed esige che esse vengano
"promosse" (art. 5), ed essa stessa le promuove (artt. 116 e 117).
5. - Più delicati profili presenta invece il problema della
conformità delle disposizioni denunciate al principio di legalità
della pena, formulato, nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
congiuntamente a quello della irretroattività delle norme punitive.
Questa Corte ha affermato più volte e categoricamente il concetto
che la fonte del potere punitivo non può risiedere che nella
legislazione dello Stato: su tale presupposto essa ha escluso in varie
occasioni che, pel solo fatto di avere autonoma potestà normativa in
certe materie, le Regioni dispongano altresì della possibilità di
comminare o rimuovere o variare con proprie leggi le pene nelle materie
stesse (vedansi le sentenze n. 6 del 1956, nn. 1, 21, 23, 39 del 1957,
n. 58 del 1959, nn. 13, 23 del 1961, n. 90 del 1962, nn. 68, 128 del
1963). Ed ha precisato che soltanto lo Stato può, attraverso la
propria legislazione, fornire alla legislazione regionale il presidio
della tutela penale (sentenza n. 90 del 1962).
Nondimeno la Corte ha avuto diverse occasioni di escludere
l'illegittimità di disposizioni legislative, le quali, nel comminare
una sanzione penale, si rimettevano, per la specificazione del
contenuto di singoli, definiti elementi della fattispecie considerata
nel precetto penalmente sanzionato, ad atti non dotati di valore di
legge: le più importanti espressioni di tale indirizzo sono
rappresentate dalle sentenze n. 36 e n. 96 del 1964, riguardanti,
rispettivamente, norme per la repressione del l'uso degli stupefacenti
e per la difesa della genuinità degli alimenti.
Il caso che ora si presenta all'esame è però alquanto diverso da
quelli allora trattati. Nell'art. 10 della legge forestale la potestà
normativa attribuita alle Camere di commercio (sottentrate ai Comitati
forestali provinciali) non è limitata alla specificazione di singoli,
definiti elementi di una fattispecie contemplata in un precetto
sanzionato penalmente contenuto in un atto avente valore di legge.
L'anzidetto articolo conferisce infatti all'autorità amministrativa la
stessa potestà di dettare "norme di polizia forestale". Per la
repressione delle trasgressioni di queste l'art. 11 la autorizza poi a
comminare, nella medesima sede, sanzioni penali.
Tralasciando per il momento l'art. 11, il quale ha riguardo alla
potestà normativa di determinare la sanzione, è da fermare dapprima
l'attenzione sull'art. 10. Questo è la fonte legislativa per il
tramite della quale la sanzione penale comminata ai sensi dell'art. 11
viene collegata alla trasgressione delle disposizioni dettate
dall'autorità amministrativa. Ma non ritiene la Corte che la
formulazione di esso importi violazione del principio di legalità
della pena, quale risulta dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
Ai fini della risoluzione della questione in esame non importa
prender posizione sul controverso problema se, allorquando una sanzione
penale venga collegata da una legge alla trasgressione di una norma
emanata da un'autorità amministrativa (o comunque contenuta in un atto
non proveniente dal potere legislativo dello Stato), e non destinata
semplicemente (come nei casi decisi con le sentenze nn. 36 e 96 del
1964) a specificare il contenuto di singoli definiti elementi della
fattispecie penale, il precetto sanzionato penalmente sia da
identificare in questa norma o in quella legge. È ferma convinzione
della Corte infatti che, qualsiasi possa essere la risposta da dare a
tale problema, il principio di legalità della pena non può
considerarsi soddisfatto quando non sia una legge (o un atto
equiparato) dello Stato - non importa se proprio la medesima legge che
prevede la sanzione penale o un'altra legge - a indicare con
sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i
limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla
trasgressione dei quali deve seguire la pena.
Ciò premesso, si può osservare che le "norme di polizia
forestale", che le Camere di commercio sono tenute ad emanare ai sensi
dell'art. 10 della legge forestale, trovano delimitato con precisione
il proprio ambito dall'essere ordinate a garantire l'osservanza delle
"prescrizioni di massima" contemplate negli artt. 8 e 9 della legge
forestale. E difatti l'art. 19 del regolamento di esecuzione di questa,
approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, precisa - senza con ciò
aggiungere in proposito qual cosa di sostanzialmente nuovo - che i
precetti di quelle norme devono appunto essere diretti a "prevenire il
danno" che possa derivare dall'inosservanza delle anzidette
"prescrizioni di massima". Il problema dunque si sposta: occorre vedere
se gli artt. 8 e 9 della legge contengono disposizioni specifiche a un
punto tale da far considerare sufficientemente delineato e delimitato
l'ambito, entro il quale le "prescrizioni di massima" - dalle quali le
"norme di polizia" devono prendere le mosse per garantirne l'osservanza
- sono ammesse a spaziare.
A tal riguardo il giudizio non può essere che positivo.
Occorre innanzi tutto considerare che la funzione del vincolo per
scopi idrogeologici è rigorosamente indicata, nell'art. 1 della legge
forestale, nella prevenzione del pericolo che i terreni possano, "con
danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il
regime delle acque". Appunto ed espressamente in vista di tale
risultato l'art. 8 dispone poi che le "prescrizioni di massima" le
quali - all'evidente scopo di assicurarne l'aderenza alle differenti
situazioni climatiche, geologiche, culturali, ambientali, sociali -
debbono essere emanate dalle Camere di commercio provincia per
provincia, impongano "le modalità del governo e dell'utilizzazione dei
boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità
della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni
protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi
e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria". A sua
volta l'art. 9 aggiunge, in modo addirittura tassativo, che nei terreni
vincolati l'esercizio del pascolo deve, "in ogni caso", essere
assoggettato, nelle "prescrizioni di massima", a talune restrizioni
espressamente indicate nell'articolo stesso, il quale consente solo in
via di eccezione qualche deroga, "su conforme parere dell'autorità
forestale".
È evidente quanto sia circoscritto e specificato, nelle finalità
e nel contenuto, l'ambito della potestà normativa rimessa alle
"prescrizioni di massima" (potestà fatta poi oggetto - ma ciò non ha
molta importanza ai fini delle presenti considerazioni - di ulteriori
dettagliate specificazioni nell'art. 19 del ricordato regolamento di
esecuzione della legge). Come sono esigenze esclusivamente, o quasi
esclusivamente, tecniche a consigliare che la normazione della materia
sia decentrata ad autorità locali (il citato art. 19 precisa che le
"prescrizioni di massima" possono "essere determinate anche per singole
parti di provincia"), del pari sono criteri esclusivamente, o quasi
esclusivamente, tecnici quelli che debbono ispirare le Camere di
commercio nella emanazione delle "prescrizioni di massima". La
possibilità istituzionale (ex art. 113 della Costituzione) del
sindacato giurisdizionale di legittimità su ogni deviazione
nell'esercizio della normazione amministrativa - possibilità tanto
più estesa, quanto meno elastici sono i limiti stabiliti dalla legge -
rende poi ancora più contenuto l'ambito entro cui le "prescrizioni di
massima", e le "norme di polizia forestale" poste al loro servizio,
sono ammesse a spaziare.
È da escludere pertanto che possa considerarsi violato, per ciò
che attiene al profilo del precetto sanzionato penalmente, il
principio, enunciato nell'art. 25 della Costituzione, per cui nessuno
può esser punito se non "in forza di una legge". Nel caso in esame le
esigenze di un decentramento, a fini di differenziazione della
normazione, sono più che evidenti; i poteri riconosciuti all'autorità
amministrativa locale tutt'altro che arbitrari, apparendo puntualmente
e adeguatamente finalizzati, specificati nel contenuto, e delimitati;
l'esercizio di essi è aperto al sindacato giurisdizionale. In
siffatte condizioni la Corte ritiene osservata la riserva di legge, nei
limiti in cui essa deve considerarsi operante in ordine all'aspetto
precettistico delle norme penali.
6. - In ordine all'aspetto della determinazione della sanzione
penale, ritiene però la Corte che il principio costituzionale della
legalità della pena sia da interpretare più rigorosamente, nel senso
che esso esige che sia soltanto la legge (o un atto equiparato) dello
Stato a stabilire con quale misura debba esser repressa la
trasgressione dei precetti che vuole sanzionati penalmente. La dignità
e la libertà personali sono, nell'ordinamento costituzionale
democratico e unitario che regge il Paese, beni troppo preziosi
perché, in mancanza di un inequivoco disposto costituzionale in tali
sensi, si possa ammettere che un'autorità amministrativa, e comunque
un'autorità non statale, disponga di un qualche potere di scelta in
ordine ad essi. Anche l'eguaglianza dei cittadini impone che la
possibilità di incidere su tali beni sommi, e le relative modalità,
vengano ponderate - sia pure in vista delle differenziazioni
eventualmente necessarie - in un'unica sede e in modo unitario. Le
leggi dello Stato, se possono, anche con una certa ampiezza, rimettere
al giudice la valutazione di situazioni e circostanze, lasciando a lui
un adeguato campo di discrezionalità per l'applicazione delle pene nei
singoli casi concreti, non possono dunque rimettere ad altre autorità
di determinare in via normativa, a propria scelta, se sanzionare o no
penalmente certe infrazioni e se sanzionarle in una misura e con certe
modalità piuttosto che diversamente.
La normazione sulle pene deve essere perciò considerata propria ed
esclusiva della legislazione statale, la quale non può mai abdicarvi,
neppure per aspetti marginali.
Alla stregua di tali concetti non può non esser considerato
illegittimo l'art. 11 della legge forestale, pel fatto che demanda alle
norme locali di polizia forestale emanate dalle Camere di commercio di
stabilire a propria scelta (non importa se entro limiti tassativi,
indicati con riferimento a un precetto generale altrimenti applicabile)
le sanzioni penali da comminare ai trasgressori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, recante "riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, relativa all'art. 10
dello stesso R D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in riferimento agli artt.
3, 25 e 70 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte