Sentenza n. 26/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1967 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
citata
- art. 41d.lgs. 934/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio
1962, n. 934, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1965 dalla
Corte suprema di cassazione - Sezione terza penale - nel procedimento
penale a carico di Taberini Alessandro, iscritta al n. 196 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 284 del 12 novembre 1965.
Visti gli atti di costituzione di Taberini Alessandro e di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Alfredo Moschella, per il Taberini, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento davanti alla terza Sezione penale
della Corte di cassazione a carico del dott. Alessandro Taberini, fu
sollevata, in relazione agli artt. 1 e 8 della legge di delegazione 14
luglio 1959, n. 741, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico del decreto delegato 2 gennaio 1962 nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes il comma nono dell'art. 41 del contratto
collettivo nazionale per i dipendenti dalle aziende di credito 1 agosto
1955. La norma contenuta in questo comma dispone che "il lavoro
straordinario, di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle
chiusure periodiche dei conti, dovrà essere previamente segnalato
dalle aziende alle organizzazioni sindacali dei lavoratori".
La questione era già stata sottoposta al Pretore di Roma, il
quale, con sentenza 29 aprile 1964, l'aveva dichiarata manifestamente
infondata perché, a suo avviso, la disposizione contenuta nel comma
nono del citato art. 41 si inquadrerebbe "nell'insieme organico e
inscindibile delle clausole inerenti al trattamento economico e
normativo che costituisce la struttura del sistema". Sempre ad avviso
del Pretore, infatti, l'onere imposto alle aziende dalla norma di cui
si discute, costituirebbe "un mezzo necessario per l'attuazione del
fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla stessa
categoria", sicché tutte le disposizioni contenute nell'art. 41
contribuirebbero a formare "una unica formula contrattuale" e avrebbero
tutte un'incidenza economica, sia pure indiretta, in quanto
concorrerebbero a determinare per il lavoratore il risultato unitario
del lavoro e per l'imprenditore il costo complessivo del lavoro stesso.
La Corte di cassazione sostiene, viceversa, che la proposizione
enunciata dal Pretore, secondo la quale l'obbligo fatto alle aziende di
credito costituirebbe un mezzo necessario per l'attuazione del fine di
assicurare i minimi inderogabili di trattamento economico e normativo
ai propri dipendenti, si risolverebbe in una petizione di principio. E,
se si può ritenere che la norma abbia inteso, come sostiene sempre il
Pretore, di evitare "lo sfruttamento del lavoratore" mediante
un'eccessiva imposizione di lavoro straordinario, la tutela del
lavoratore che, così, si attuerebbe non rientrerebbe in quella tutela
particolare voluta dalla legge di delegazione.
L'ordinanza prosegue che, invece, si devono nutrire seri dubbi
sulla circostanza che la clausola contenuta nell'art. 41 possa
ritenersi ricompresa nell'ambito della delegazione, dato che la legge
delega il Governo ad emanare norme relative a quella sola parte del
rapporto di lavoro che concerne strettamente il trattamento economico e
normativo dei lavoratori, con esclusione di ogni norma sussidiaria e
strumentale e in riferimento ai soli rapporti tra datore di lavoro e
lavoratore, senza obblighi verso organizzazioni sindacali, cioè verso
enti diversi dai soggetti del rapporto di lavoro. Del resto la conferma
dell'estraneità della norma impugnata dall'ambito della delegazione si
trarrebbe dalla ratio della clausola, che è quella di tenere al
corrente le organizzazioni sindacali del lavoro straordinario compiuto
presso le aziende di credito dagli impiegati e commessi per sollecitare
eventuali nuove assunzioni, qualora detto lavoro ecceda la normalità.
D'altra parte, le finalità perseguite dalla legge n. 741 del 1959
concernono la sola diretta disciplina delle condizioni generali del
lavoro, siano esse di carattere economico, siano di carattere
normativo, ed escludono che la recezione operi per quelle clausole
relative a problemi di organizzazione sindacale o che contengano la
previsione di finalità, oneri ed obblighi riguardanti i sindacati.
Questi, infatti, sarebbero estranei al sistema della legge 14 luglio
1959, n. 741, e non potrebbero essere titolari di diritti, per di più
penalmente tutelati, nei confronti, come nel caso, di aziende tenute
all'applicazione delle norme efficaci erga omnes.
Per questi motivi la Corte di cassazione ha ritenuto la questione,
oltre che rilevante, non manifestamente infondata ed ha rimesso gli
atti a questa Corte con ordinanza emessa il 10 marzo 1965. L'ordinanza
è stata notificata e comunicata regolarmente ed è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 13 novembre 1965.
2. - Nel presente giudizio si è costituito il dott. Alessandro
Taberini, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario e Alfredo
Moschella con deduzioni depositate nella cancelleria il 2 dicembre
1965. In queste deduzioni la difesa si riferisce agli argomenti esposti
nell'ordinanza di rimessione, aggiungendo che la motivazione addotta
dalla Cassazione risponde perfettamente alla giurisprudenza della Corte
costituzionale, e in particolare alle sentenze nn. 129 del 13 luglio
1963, 78 e 79 del 12 novembre 1964 e 97 del 26 novembre dello stesso
anno. Ad avviso della difesa, da questa giurisprudenza si ricaverebbero
due criteri, in relazione al fine specifico della legge di delegazione
di assicurare i minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo: 1) le norme debbono riguardare la diretta disciplina del
rapporto di lavoro; 2) esse non debbono far venire meno l'immediatezza
del rapporto fra datore di lavoro e lavoratore. La norma impugnata, in
quanto si riferisce alla denuncia del lavoro straordinario ai fini
controllo delle associazioni sindacali sulla prestazione, e non sulla
misura del compenso, non atterrebbe alla diretta disciplina del
rapporto e ne farebbe venir meno l'immediatezza, introducendo un terzo
soggetto, l'associazione sindacale. Il trattamento economico e
normativo, contenuto nella legge delegata, che si sostituisce di
diritto a quello in atto, salve le condizioni più favorevoli ai
lavoratori, esaurirebbe la volontà della legge delegante, sicché il
controllo delle associazioni sindacali è necessariamente qualche cosa
che resta al di fuori di questa volontà. Anche su questo punto, come
sugli altri precedenti, la Corte costituzionale avrebbe avuto occasione
di confermare il suo orientamento di recente con la sentenza n. 56 del
6 luglio 1965, pronunziata in relazione al contratto per l'industria
edilizia, escludendo che potessero ritenersi legittimamente emanate dal
legislatore delegato norme che non fossero strettamente necessarie a
garantire il trattamento minimo che la legge di delegazione ha voluto
assicurare ai lavoratori, e norme che si riferissero a diritti e doveri
esercitabili attraverso la interposizione delle associazioni sindacali
di diritto privato.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, nelle
deduzioni depositate il 3 dicembre 1965 e in una memoria depositata il
19 gennaio 1967, ha sostenuto la tesi della infondatezza della
sollevata questione di legittimità costituzionale.
Secondo la difesa dello Stato, l'ordinanza avrebbe accolto una
nozione eccessivamente e ingiustificatamente restrittiva dell'ambito
entro il quale il Governo avrebbe potuto e poteva esercitare la
potestà legislativa delegata. Il Parlamento, ponendo come obiettivo e
limite delle norme delegate la garanzia inderogabile dei minimi di
trattamento economico e normativo, si sarebbe riferito direttamente,
oltre che all'elemento della retribuzione e agli aspetti e allo
svolgimento del rapporto di lavoro, anche alla disciplina di quegli
istituti che in linea strumentale possono essere ricondotti all'oggetto
immediato della delega. Di conseguenza, non sarebbe esatta
l'affermazione dell'ordinanza che le norme dei contratti collettivi
recepiti nei decreti legislativi sono solamente quelle strettamente
inerenti al trattamento economico e normativo dei lavoratori. Secondo
la difesa dello Stato, il fine della legge di delegazione sarebbe
ispirato dell'esigenza di porre un rimedio alla ritardata attuazione
dell'art. 39 della Costituzione e all'esigenza di assicurare a tutti i
lavoratori una tutela analoga a quella del contratto collettivo, tutela
che necessariamente involge tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.
Insomma, la legge di delegazione avrebbe voluto, più che limitare la
potestà delegata al Governo nell'emanazione di norme che assicurassero
un minimo sostanziale di trattamento economico e normativo per gli
appartenenti alla medesima categoria, sottolineare la transitorietà
dell'efficacia di queste norme, in attesa dell'attuazione dell'art. 39
della Costituzione, sicché nell'ambito della delegazione debbono
ritenersi compresi tutti gli strumenti approntati per salvaguardare la
personalità individuale del lavoratore e i suoi interessi economici.
La clausola dell'art. 41 del contratto collettivo nazionale sopra
ricordato sarebbe perciò ricompresa nella delega, tanto più che non
sarebbe esatta l'identificazione della ratio della clausola fatta
dall'ordinanza, stante che la norma in esame ha inteso soprattutto
evitare lo sfruttamento del lavoratore, quale potrebbe essere
realizzato mediante un'imposizione di lavoro straordinario non
contenuto nel limite massimo stabilito dalla regolamentazione
collettiva. Le disposizioni dell'art. 41, oltre che contribuire a
determinare il risultato unitario del lavoro per il lavoratore e il
costo complessivo della manodopera per l'imprenditore, sarebbero
preordinate a una tutela dell'interesse del lavoratore a non essere
assoggettato a uno sforzo di tale durata da comprometterne durevolmente
le energie fisiche e psichiche, interesse tutelato per altri fini anche
da norme costituzionali, e precisamente dall'ultimo comma dell'art. 36
della Costituzione.
Non sarebbe nemmeno esatta la seconda argomentazione
dell'ordinanza, secondo la quale il citato art. 41, nono comma,
introdurrebbe un obbligo nei confronti di un soggetto, il sindacato dei
lavoratori, estraneo ai rapporti di lavoro. Per l'Avvocatura il
richiamo alla motivazione della sentenza n. 129 del 1963 della Corte
costituzionale non sarebbe pertinente giacché, a suo avviso, la
declaratoria di illegittimità che concludeva quella sentenza, si
fondava non già sull'estraneità dei fini perseguiti mediante
l'istituzione delle Casse edili, bensì sull'estraneità del mezzo
adottato, che non si presentava neppure come l'unico astrattamente
ipotizzabile per il raggiungimento dei fini in questione. Viceversa,
nel caso in esame, l'immediatezza del nesso di strumentalità sarebbe
particolarmente evidente, essendo l'obbligo di segnalazione alle
associazioni sindacali preordinato alla più sicura realizzazione della
salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore. La norma, anzi -
secondo l'Avvocatura - , non introdurrebbe neppure un obbligo in senso
tecnico, qualora per obbligo s'intenda non quella particolare figura di
dovere correlata a una pretesa tutela, immediata e diretta, degli
interessi di altro soggetto, ma un semplice dovere di avviso, il cui
destinatario non sarebbe titolare di situazioni di diritto,
contrapposte ad altre, nell'ambito del rapporto di cui si tratta.
Infine, è avviso dell'Avvocatura che l'ordinanza non tenga
sufficiente conto del fatto che la legge riconosce ai sindacati, nel
quadro dell'ordinamento costituzionale, la funzione di attuare una
protezione in favore dei lavoratori anche non iscritti e che le
organizzazioni sindacali, anche se attualmente sprovviste di
personalità giuridica, sono state spesso nel passato chiamate ad
assolvere compiti di natura pubblicistica, senza che si siano
determinate forme di rappresentanza obbligatoria: cosa che la Corte
stessa avrebbe riconosciuto a proposito della costituzione e del
funzionamento del collegio di conciliazione e arbitrato nelle sentenze
nn. 8 e 50 del 1966. I sindacati costituirebbero una garanzia di tutela
propria della categoria, suscettibile di applicazione a una serie
indefinita di soggetti, garanzia che opera in virtù del criterio
generale di convertibilità fondato sugli interessi di categoria. La
segnalazione del lavoro straordinario, conclude l'Avvocatura, avrebbe
un fondamento giuridico identico a quello delle altre obbligazioni
sorgenti dai contratti collettivi, in quanto si collegherebbe al
concetto di rappresentatività sindacale e, quindi, di un mandato
conferito anche nell'interesse di terzi.
4. - La difesa del dott. Taberini ha depositato una memoria il 19
gennaio 1967, nella quale replica agli argomenti addotti
dall'Avvocatura nelle deduzioni e nella memoria sopra riferiti.
Ad avviso della difesa, l'affermazione della Cassazione che la
legge di delegazione non abbia avuto di mira la recezione di tutte le
norme sussidiarie o strumentali, deve intendersi nel senso che questa
recezione deve limitarsi alle norme meramente sussidiarie e
strumentali, che rientrino perciò nel concetto "di minimo inderogabile
economico e normativo", venendo così a costituire parte integrante e
necessaria di questo minimo.
Ora, la clausola in esame non "darebbe norma" in senso proprio al
rapporto fra datore di lavoro e lavoratore e non potrebbe, quindi,
entrare a far parte del minimo normativo al quale si riferisce la legge
di delegazione. Nemmeno sarebbe vero che la clausola in contestazione
dovrebbe proteggere i lavoratori dall'eccessività del lavoro
straordinario, perché questa protezione è già nella legge e non ha
bisogno del controllo dei sindacati.
Né varrebbe, inoltre, la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello
Stato che, ai fini della tutela del lavoratore, sarebbe giustificata
l'introduzione nel contratto dei sindacati. I sindacati sono sempre
terzi. La legge impone i minimi contrattuali, ma nei confronti dei
lavoratori: il sindacato sarebbe un estraneo, al quale il datore di
lavoro non contraente non deve assolutamente niente. Né sarebbe esatto
che, nel caso in esame, l'intervento del sindacato non faccia venire
meno l'immediatezza del rapporto fra datore di lavoro e lavoratore,
perché non può esserci immediatezza quando "ci sia qualcuno o qualche
cosa di mezzo". Nemmeno esatta l'affermazione dell'Avvocatura che
sarebbe errata la ratio della clausola in esame, che la Corte suprema
ha identificato nel fine di consentire ai sindacati un controllo
diretto a garantire un migliore impiego della manodopera in generale,
perché che questo sia lo scopo della clausola risulta dalla stessa
opinione dell'Ispettorato del lavoro contenuta in un rapporto
indirizzato alla Pretura di Roma, nel quale si legge che lo scopo della
norma sarebbe quello di consentire appunto alle organizzazioni
sindacali di accertare, attraverso la conoscenza preventiva del lavoro
straordinario, se questo lavoro corrisponda ai casi di necessità non
previsti né prevedibili, di carattere transitorio e urgente, o se,
invece, non sia connesso a esigenze di natura stabile e continuativa da
soddisfare attraverso un ampliamento dell'organico di singoli uffici o
dell'intera filiale.
Da ultimo la difesa della parte privata respinge il principio di
rappresentatività dei sindacati e il preteso potere ad essi
riconosciuto dalla legge per la tutela dei lavoratori non iscritti: la
legge non avrebbe affatto attribuito ai sindacati poteri del genere, ma
si sarebbe limitata a stabilire la imposizione di minimi economici e
normativi anche nelle liti fra i non iscritti alle singole
associazioni, senza il minimo accenno a intermediari o rappresentanti
di qualsiasi genere. La legge di delegazione ha voluto soltanto, ad
avviso della difesa, che anche i non iscritti alle organizzazioni di
categoria potessero godere degli accordi intercorsi fra le associazioni
sindacali nei minimi che valessero ad assicurare ai lavoratori equa
remunerazione e dignità di lavoro, e avrebbe lasciato fuori tutto ciò
che eccede tali limiti, anche se interessi l'organizzazione del lavoro
in generale sotto l'aspetto sindacale
5. - All'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 le difese delle parti
hanno illustrato e svolto le rispettive tesi difensive, insistendo
nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
La questione è fondata. La Corte ha già avuto più volte
occasione di definire il carattere eccezionale e transitorio della
legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, diretta a sostituire una
tantum il procedimento previsto dalla Costituzione (art. 39), per
estendere l'efficacia e la validità della contrattazione collettiva
erga omnes, e di affermare quali siano i limiti segnati al Governo
nell'esercizio del potere legislativo delegato. Tali limiti si
riassumono, essenzialmente, nella finalità della legge di delegazione,
che ha voluto fossero garantiti ai lavoratori, anche non iscritti alle
associazioni sindacali, minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo. Ne consegue che restano fuori dell'ambito della delegazione
non soltanto le clausole dei contratti collettivi contrarie a norme
imperative di legge (art. 5), ma anche quelle che non siano necessarie
ad assicurare al lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignità
della persona umana o non attengano alla diretta disciplina dei
rapporti di lavoro, o non si rivelino strettamente necessarie, pur nel
loro carattere strumentale, al conseguimento dei fini che la legge ha
voluto perseguire (sentenze nn. 106 e 107 del 1962, 129 del 1963, 56
del 1965, 8, 45 e 50 del 1966). Ora, non si può dire che la norma
impugnata rientri tra le clausole che il legislatore delegato era
autorizzato a rendere efficaci erga omnes, limitandosi essa ad imporre
alle aziende di credito l'obbligo di segnalare alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori "il lavoro straordinario di qualsiasi natura",
che le aziende stesse intendano far svolgere dai propri dipendenti.
Anche nell'ipotesi, contestata del resto dalla parte privata, che la
ratio della clausola sia quella di evitare lo sfruttamento fisico e
psichico dei dipendenti delle aziende di credito, non si può dire che
essa sia strettamente necessaria al raggiungimento di questo fine, che
è certamente da porre tra quelli perseguiti dalla legge di delegazione
mediante la garanzia dei minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo. Questo "dovere di avviso", come lo qualifica l'Avvocatura
dello Stato, non si rivela, infatti, strettamente indispensabile a quel
fine, che è invece direttamente raggiunto mediante le norme
sostanziali contenute nel medesimo art. 41, le quali consentono il
lavoro straordinario per le chiusure periodiche dei conti entro il
limite massimo di 80 ore annuali, regolano le prestazioni di lavoro
straordinario nei giorni 24 e 31 dicembre e 1 gennaio, limitano a due
ore giornaliere, e, comunque, vietano che superino le 12 ore
settimanali, tutte le altre prestazioni di lavoro straordinario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
decreto legislativo 2 gennaio 1962, n. 934, nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes il comma nono dell'art. 41 del contratto
collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di credito 1 agosto
1955.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte