Sentenza n. 26/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1973 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 189legge 153/1969
- art. 2768legge 153/1969
- art. 277legge 153/1969
- art. 66legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, primo
comma, n. 5, e ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 16 giugno 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento
civile vertente tra Sabet Elyas ed il fallimento della società
Gagliardo Giovanni ed altri, iscritta al n. 344 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del
25 novembre 1970.
Visti gli atti di costituzione del fallimento Gagliardo e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Mario Comba, per il fallimento Gagliardo, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con istanza in data 21 gennaio 1968, Sabet Elyas chiedeva al
giudice delegato presso il tribunale di Torino di essere ammesso al
passivo privilegiato del fallimento della società di fatto Gagliardo
Giovanni, Riotta Franco e Novara Giuseppe per un credito di lire
8.500.000, coperto da sequestro conservativo penale su beni di
proprietà del Riotta.
Il giudice, con provvedimento del 27 maggio 1968, ammetteva il
credito insinuato al passivo chirografario.
Il Sabet Elyas, con ricorso dell'8 giugno 1968, proponeva
opposizione contro il provvedimento del giudice delegato perché il
credito venisse ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata,
attesa la sua natura di credito dipendente da reato, a garanzia del
quale era stato concesso ed esibito, prima della sentenza dichiarativa
di fallimento, sequestro conservativo penale, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 189, primo comma, n. 5, e ultimo comma, del
codice penale.
Il fallimento, costituitosi nel giudizio di opposizione in persona
del rag. Michele Adorno, chiedeva che il ricorso del Sabet venisse
respinto e che, pertanto, fosse mantenuta ferma l'ammissione del
credito al passivo fallimentare come credito chirografario. Lo stesso
curatore sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.
189 e 191 del codice penale, 617 del codice di procedura penale e degli
artt. 2768 e 2778 del codice civile, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Il tribunale di Torino, sezione IV civile, con ordinanza 16 giugno
1970, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, primo comma, n.
5, e ultimo comma, del codice penale, in quanto richiamato dagli artt.
2768 e 2778, n. 7 (n. 8, per art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153),
del codice civile, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il rag. Michele
Adorno, nella sua qualità di curatore del fallimento. È intervenuto,
altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha presentato le sue deduzioni.
Il tribunale, dopo aver rilevato essere pacifico in dottrina e in
giurisprudenza che il sequestro conservativo penale svolge funzioni
analoghe al sequestro conservativo civile, per cui i due istituti sono
da considerarsi identici in relazione allo scopo, all'oggetto e alla
procedura di esecuzione, nonché in relazione ai presupposti - fumus
boni iuris e periculum in mora", ha ritenuto "difficilmente compatibile
il privilegio che inerisce al sequestro conservativo penale di cui
all'art. 189 del codice penale con l'art. 3 della Costituzione",
sviluppando il proprio convincimento su considerazioni che possono
così riassumersi:
a) il sorgere del privilegio, in quanto condizionato alla
concessione del sequestro conservativo penale, risulta sottoposto ad
una valutazione discrezionale del giudice, su domanda del p.m.;
b) ai sensi del codice civile il privilegio è sempre attribuito in
relazione alla natura del credito, mentre, nella specie, è collegato a
circostanze, quale il pericolo del ritardo, del tutto estranee a tale
causa, per cui, in fatto, si determina disparità di trattamento, a
parità di danno derivante da reato, nei confronti sia del creditore al
quale non sia stato concesso il sequestro conservativo penale, sia del
creditore cui, stante la dichiarazione di fallimento dell'imputato, non
sia stato disposto il sequestro, anche se il fatto reato è anteriore
alla dichiarazione di fallimento, sia, infine, del danneggiato da reato
che si avvalga della sua facoltà di procedere in sede civile,
richiedendo ed ottenendo il sequestro conservativo civile: soggetti
tutti esclusi dall'ordine dei privilegi di cui all'art. 2778 del codice
civile.
Il curatore del fallimento osserva, nella comparsa di costituzione,
che il privilegio costituito ex art. 189 c.p. presenta anomalie tali da
fare ritenere costituzionalmente illegittime le norme che lo hanno
istituito, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza
stabilito dall'art. 3 della Costituzione, e ciò sotto aspetti diversi:
a) il principio generale di eguaglianza nel procedimento
fallimentare è stabilito dal primo comma dell'art. 2740 c.c., che
stabilisce la par condicio creditorum;
b) al principio derogano le ammesse cause legittime di prelazione,
rappresentate dai privilegi, il pegno e l'ipoteca; cause che
costituiscono presupposti idone' i per determinare un diverso
trattamento tra i diversi creditori;
c) il sequestro conservativo penale non giustifica una diversità
di trattamento dei crediti derivanti da reato, in primo luogo perché
il privilegio, in questo caso, non attiene alla natura del credito, e
non sorge contestualmente ad esso ma si costituisce col fatto ed in
conseguenza di un provvedimento discrezionale del giudice; in secondo
luogo perché pone una ingiustificata discriminazione nei confronti di
quei creditori che, danneggiati da reato, si trovano in una identica
situazione di diritto sostanziale verso il condannato, ma non sono
sorretti da privilegio, non avendo potuto conseguire il sequestro
conservativo; in terzo luogo perché determina una ingiustificata
discriminazione anche nei riguardi dei creditori che abbiano ottenuto
il sequestro conservativo civile, non essendo questo coperto da
privilegio.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura generale dello Stato conclude
perché la questione dedotta sia dichiarata infondata, osservando che:
1) il sequestro conservatorio penale ha una duplice finalità:
impedire la dispersione del bene al fine di assicurare il
soddisfacimento dei crediti cautelati; garantire, secondo un ordine
determinato, la prelazione, in fase di realizzazione esecutiva,
rispetto ad una serie di altri crediti;
2) se pur non possa disconoscersi che il privilegio a favore dei
crediti derivanti da reato presenta caratteristiche anomale rispetto
alla disciplina comune, tuttavia, discendendo esse da una diversa
considerazione e da una diversa posizione giuridica - particolare
natura dei crediti da tutelare -, non concreta, di per se, in alcun
modo, ragioni di violazione del principio di eguaglianza;
3) nessuna rilevanza, nella questione, assume la circostanza che il
sorgente privilegio ex art. 189 c.p. sia rimesso alla valutazione
discrezionale del giudice, in quanto ogni erronea applicazione della
discrezionalità rappresenta una eventualità del momento applicativo
della norma e non un motivo di illegittimità. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del tribunale di Torino denuncia la illegittimità
costituzionale del primo comma, n. 5, e dell'ultimo comma dell'art. 189
del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 7
(8), del codice civile, ritenendo che sia in contrasto con l'art. 3
della Costituzione la possibilità che, attraverso il sequestro
conservativo penale sui beni mobili dell'imputato, venga reso
privilegiato il credito relativo.
Il quesito circa la legittimità costituzionale dell'art. 189 del
codice penale è prospettato nell'ordinanza, sotto quattro diversi
aspetti:
1) il sorgere del privilegio, in quanto condizionato dalla
concessione del sequestro conservativo penale, è rimesso alla
valutazione discrezionale del giudice, su domanda del p.m. (art. 617
codice di procedura penale per cui "appare difficilmente compatibile"
con l'art. 3 della Costituzione la subordinazione del sorgere di un
diritto di preferenza, quale è una causa di prelazione, ad un
provvedimento meramente discrezionale;
2) essere pacifico in dottrina e in giurisprudenza che il sequestro
conservativo penale svolge funzioni analoghe al sequestro conservativo
civile, essendo i due istituti sostanzialmente identici, per avere in
comune lo scopo, l'oggetto e la procedura di esecuzione e nel poggiare
su identici presupposti, il fumus boni iuris - riassunto, nel sequestro
conservativo penale, nell'accertamento dell'esistenza del procedimento
penale - e il periculum in mora;
3) il danneggiato da reato che si avvalga della facoltà di
procedere in sede civile, richiedendo ed ottenendo il sequestro
conservativo civile, non acquista nessun diritto preferenziale;
4) a parità di danno derivato da reato, il creditore, cui non sia
stato concesso il sequestro conservativo penale, per non averne presa
il p.m. l'iniziativa o per non aver accolta la sua sollecitazione, si
vede escluso dall'ordine dei privilegi stabilito dall'art. 2778 del
codice civile, così come si vede escluso il creditore per il
sopravvenuto fallimento dell'imputato prima della concessione del
sequestro conservativo penale, anche se il fatto - reato è anteriore
alla dichiarazione di fallimento.
La questione non è fondata.
2. - Come emerge dall'esposizione in fatto, essa non investe la
legittimità costituzionale del permanere del privilegio sancito
dall'ultimo comma dell'art. 189 del codice penale, anche dopo la
sentenza dichiarativa di fallimento dell'imputato, ma l'aspetto
generale del privilegio che accompagna, ad ogni effetto, i crediti
dipendenti da reato sottoposti a sequestro conservativo penale.
In ordine al caso di specie, vale rilevare che la dottrina e la
giurisprudenza sono orientate nel senso di riconoscere che il
privilegio che assiste il credito garantito dal sequestro conservativo
penale non viene meno per effetto della dichiarazione di fallimento
dell'imputato, sempreché il sequestro sia stato disposto ed eseguito,
nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge, prima della sentenza di
apertura del fallimento e sia intervenuta sentenza irrevocabile di
condanna.
La estensibilità del privilegio conseguente al sequestro
conservativo penale a questa o quella situazione giuridica del
debitore, è questione che esula dalla competenza di questa Corte, in
quanto l'interpretazione e i limiti di applicazione delle norme che lo
contemplano, rientrano nella funzione istituzionale del giudice
ordinario.
3. - Nessuna rilevanza assume, sul piano costituzionale, la
circostanza che il sequestro conservativo penale, per la scelta operata
dal legislatore, trovi nel p.m. il suo organo di propulsione nei
giudizi collegiali e nel giudice penale il suo organo decisionale.
Il sequestro conservativo civile e il sequestro conservativo
penale, pur presentando elementi comuni, differiscono tra loro per
aspetti distintivi particolari, tali da rendere giustificabile una
disciplina giuridica differenziata negli effetti.
Un aspetto distintivo particolare è rappresentato dalla
circostanza che il credito discende dal fatto- reato e che la presa di
cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua consacrazione
in un rapporto processuale di natura pubblicistica che s'impernia
nell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. In
considerazione di tali aspetti particolari, il legislatore ha ritenuto
di riconoscere ai crediti derivanti da reato garanzie speciali
rimettendo all'insindacabile giudizio di opportunità del p.m. il
domandare al giudice il sequestro conservativo penale sui beni mobili
dell'imputato, determinando, nel contempo, quali crediti trovino in
essi garanzia (art. 191 del codice penale).
Con il sequestro conservativo penale, così come, del resto, con
l'ipoteca legale, prevista dal primo comma dell'art. 189 del codice
penale, il legislatore ha voluto garantire, in modo speciale e
autonomo, il pagamento delle obbligazioni civili contratte
dall'imputato, per effetto del procedimento penale e della condanna,
sia verso lo Stato, sia, per un principio equitativo e in via derivata,
verso il danneggiato dal reato (n. 5) e altri soggetti (nn. 4 e 6.
Anche se la soluzione adottata non è esente da critiche, rientra
comunque nell'ambito della discrezionalità del legislatore e le
finalità perseguite non appaiono in contrasto con il principio di
eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione trattandosi di
finalità apprezzabili che rendono ragionevole la disciplina adottata,
per i differenti aspetti della situazione giuridica regolata.
4. - Si osserva, nell'ordinanza, e sul concetto si insiste in modo
particolare, che il provvedimento del giudice, al quale si ricollegano
speciali effetti giuridici, è il risultato di una valutazione
meramente discrezionale, non compatibile, anche questa, con l'art. 3
della Costituzione, in quanto dà vita ad una disciplina differenziata
nei riguardi di coloro i quali, pur essendo stati danneggiati da un
reato, e quindi in situazione iniziale uguale ad altri, non godono del
diritto di preferenza per la mancata precostituzione del titolo.
Giova osservare, però, che tale discrezionalità attiene
unicamente alla libera valutazione di elementi acquisiti e, pertanto,
pur sempre determinata da una norma e condizionata dalla individuazione
dei presupposti che ne stanno a base. Nel caso, la discrezionalità
del giudice opera nel quadro della valutazione degli elementi che
legittimano la concessione del sequestro conservativo penale, ossia la
sussistenza di una fondata ragione di temere che manchino e si
disperdano le garanzie del credito (art. 189 codice penale, terzo
comma).
L'erroneo esercizio della discrezionalità rappresenta, come è
stato rilevato dall'Avvocatura dello Stato, una eventualità del
momento applicativo della norma e non un motivo di illegittimità di
questa.
5. - Non ha altresì rilevanza il fatto che il legislatore abbia
disciplinato, in relazione agli effetti, in modo difforme dal sequestro
conservativo civile, il sequestro conservativo penale nonostante gli
elementi in comune presenti nei due istituti e posti in risalto
nell'ordinanza del tribunale: a riguardo valgono le osservazioni svolte
sub 4.
Il privilegio del credito sorge, per il danneggiato, in via
derivata e in conseguenza della facoltà autonoma riconosciuta al p.m.
di domandare al giudice il sequestro conservativo o al pretore di
direttamente provvedervi; facoltà che trova la sua ragione di essere,
in base alla scelta fatta dal legislatore, per i fini caratteristici
del processo penale. Solo una volta concesso, il sequestro conservativo
penale giova anche agli interessi della persona danneggiata. Comunque
alla parte danneggiata dal reato non è riconosciuto il diritto di
richiederlo: essa potrà, a garanzia diretta dei propri crediti,
avvalersi solo del sequestro in via civile.
Il limite del privilegio, in riferimento alle altre situazioni
creditorie, è fissato in modo tassativo dallo stesso art. 189 del
codice penale, quinto comma, nel senso che i crediti in esso
contemplati si "considerano privilegiati solo rispetto ad ogni altro
credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti
posteriormente".
La norma impugnata deve essere valutata nel suo complesso, al fine
di stabilire se sia fondata sui presupposti logici che ne giustifichino
l'adozione.
Il presupposto logico è quello di prendere in considerazione la
particolare posizione processuale nella quale vengono a trovarsi le
obbligazioni discendenti dal reato; in conseguenza di ciò il
legislatore ha dato vita ad uno speciale sequestro conservativo, quello
penale, che trova la sua applicazione quando sussistano fondate ragioni
di temere che manchino e si disperdano le garanzie. L'individuazione
dell'aspetto a se stante del credito discendente da reato e la
configurazione di una diversa disciplina processuale penale
dell'istituto del sequestro conservativo non pone in evidenza alcuna
lesione del principio di eguaglianza sulla base della valutazione che
ripetutamente ha dato di esso questa Corte.
D'altra parte, non hanno rilevanza, ai fini del giudizio di
legittimità, le divergenze e le difficoltà pratiche riscontrabili
nella norma in sede applicativa a meno che tali divergenze non siano
riferibili ad aspetti di essa incompatibili con l'ordinamento
costituzionale.
Non è infine fondato il dedotto contrasto con il principio di
eguaglianza, che si determinerebbe, per la diversità di trattamento,
tra il creditore danneggiato da reato per il quale, a seguito del
sopravvenuto fallimento dell'imputato, non può essere riconosciuto il
privilegio del credito nascente da reato, ancorché il credito stesso
sia anteriore alla dichiarazione di fallimento essendo preclusa la
possibilità- in base all'orientamento giurisprudenziale - di
richiedere, nelle more fallimentari, il sequestro conservativo penale.
Questo orientamento giurisprudenziale ha una sua impostazione logico -
giuridica. In effetti, la dichiarazione di fallimento coglie e fissa le
legittime ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento
della sentenza dichiarativa. Da questo momento tutte le attività del
fallito, fin che dura lo stato di fallimento, costituiscono garanzia
comune per tutti i creditori; ciò comporta, proprio per il principio
di eguaglianza, che nessuno possa acquisire sugli altri creditori
diritti diversi da quelli che derivano loro dalla natura o aspetto
giuridico del credito. La legge non considera il credito derivante da
reato in se e per se privilegiato, ma lo rende tale solo a seguito
della esecuzione del sequestro conservativo penale ed ha, pertanto, in
tale sequestro la sua causa esclusiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata dall'ordinanza in epigrafe, dell'art. 189, primo comma, n. 5,
e ultimo comma, del codice penale, in quanto richiamato dagli artt.
2768 e 2778, n. 7 (n. 8, per art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153), del
codice civile, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte