Sentenza n. 26/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio
1971 dal tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Dal
Molin Giuseppe, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13
ottobre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale davanti al tribunale di Vicenza
a carico di Canella Giuseppe, veniva contestato al teste Dal Molin
Giuseppe il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) ed il
tribunale, ritenendo di non poter procedere con il giudizio immediato
ai sensi dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. pen. e di non dover
necessariamente attendere l'esito del giudizio sulla falsità,
disponeva, trasmessi gli atti relativi a quest'ultimo procedimento al
pubblico ministero, la prosecuzione del dibattimento in corso. Il Dal
Molin, condannato in prima istanza dal pretore, proponeva appello
innanzi al tribunale di Vicenza, che, accogliendo l'eccezione da lui al
riguardo formulata, ha sollevato con ordinanza emessa l'8 luglio 1971
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 458
cod. proc. pen., nella parte in cui prevede il giudizio non immediato
per la falsa testimonianza commessa in dibattimento.
Rileva, infatti, il giudice a quo che mentre l'imputato,
nell'ipotesi in cui il dibattimento principale sia sospeso per dar
luogo ad un giudizio immediato sulla falsa testimonianza ha la
possibilità dell'immediata assistenza tecnica di un difensore e la
facoltà di ritrattare giovandosi così dell'esimente di cui allo
stesso art. 458, ultimo comma, cod. proc. pen., ed all'art. 376 cod.
pen., nelle ipotesi invece in cui - non potendosi applicare il secondo
comma dell'art. 435 del cod. proc. pen. - gli atti relativi al giudizio
sulla falsità siano trasmessi al pubblico ministero ed il dibattimento
sul giudizio principale sia o meno rinviato, a seconda che si reputi o
no necessario attendere l'esito dell'altro procedimento, il falso
testimone potrebbe effettuare la sua eventuale ritrattazione entro
limiti temporali assai ristretti, circoscritti cioè dal rinvio o dalla
chiusura del primo dibattimento e per di più senza nemmeno godere in
tale brevissimo spazio di tempo dell'assistenza di un difensore. Tale
situazione contrasterebbe, perciò, sia con il principio di
inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del
procedimento, sia con il principio di eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 cod.
proc. pen., nella parte in cui prevede il giudizio non immediato per la
falsa testimonianza resa nel dibattimento, per contrasto con gli artt.
3 e 24 Cost., non è fondata.
È da rilevare, anzitutto, che l'art. 458 rappresenta la proiezione
sul piano processuale della disposizione dell'articolo 376 cod. pen.,
che statuisce la non punibilità del reato di falsa testimonianza,
qualora il colpevole ritratti il falso e manifesti il vero nel
procedimento penale in cui ebbe a prestare il suo ufficio, "prima che
l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere" (se la
falsa testimonianza si era avuta in istruttoria) "ovvero prima che il
dibattimento sia chiuso o sia rinviato a cagione della falsità"
(nell'ipotesi di falsa testimonianza nella fase dibattimentale).
Analogamente lo stesso art. 376 cod. pen., nel suo ultimo comma, con
riguardo alla falsa testimonianza in una causa civile, ammette
l'esimente da pena se la ritrattazione avvenga prima che sia
pronunciata sentenza definitiva "anche se non irrevocabile".
La regola, dunque, è che la non punibilità della falsa
testimonianza è subordinata alla condizione che la ritrattazione
avvenga in tempo utile ai fini dell'accertamento dei fatti nel
procedimento (che può chiamarsi principale) in cui quella era
intervenuta: regola, della cui ragionevolezza non è dato dubitare e
pienamente conforme alle finalità della esimente, rivolta qual'è a
dare soddisfazione all'interesse alla giusta definizione del giudizio
principale (come pure a quello di chi sia in esso imputato), prima e
più che all'interesse del falso testimone ad evitare la sanzione
comminata per il reato ormai posto in essere.
Che la materiale possibilità di ritrattare, con l'efficacia
esimente di cui all'art. 376 cod. pen., risulti in tal modo
circoscritta entro limiti temporali che variano a seconda che il
giudizio per falsa testimonianza abbia luogo immediatamente, dinanzi
allo stesso giudice di quello principale, previa sospensione o subito
dopo la chiusura del relativo dibattimento; ovvero che quest'ultimo
prosegua indipendentemente, a norma del secondo comma dell'art. 458; od
infine che sia rinviato "a cagione della falsità" (per la ritenuta
assoluta necessità di attendere il giudizio su di essa, a norma del
comma successivo), non soltanto non dipende da libera scelta del
giudice, ma, soprattutto, è logica conseguenza del grado di rilevanza
della falsità sull'esito del giudizio principale.
La diversità delle situazioni di fatto derivanti, nei confronti
del falso testimone, dalla disciplina dettata dall'art. 458 cod. proc.
pen. non contraddice, perciò, all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
2. - Nemmeno sussiste la denunciata violazione dell'articolo 24,
secondo comma, Cost., per il brevissimo margine di tempo entro cui,
nell'ipotesi di rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, la ritrattazione
può avvenire, nonché per non essere prevista, sempre con riferimento
a detta ipotesi, l'assistenza di un difensore.
Se considerata, infatti, nel quadro del procedimento principale, la
ritrattazione non rientra nel diritto di difesa: è manifestazione di
un ravvedimento operoso, e come tale atto personale e volontario del
falso testimone, che si caratterizza, rispetto ad altre forme di
riparazione positiva, in ragione della peculiare natura del fatto
stesso cui il soggetto vuole, appunto, riparare, per essere rivolta al
processo nel quale il falso ebbe ad intervenire e per la conseguente
necessità di doversi quindi esplicare, a sua volta, in tale processo
(nonché, come sopra rilevato, in tempo ed in modo utili allo
svolgimento ed alla conclusione di questo).
Dove il diritto di difesa può invece venire in considerazione, è
nel distinto processo, instaurato immediatamente o che verrà promosso
nelle forme ordinarie, a carico del falso testimone: ma, in questo
diverso contesto, in nessuna delle ipotesi specificate nell'art. 458
esso risulta comunque menomato, neppure sotto il profilo della difesa
tecnica.
Ed in particolare, per quanto concerne l'ipotesi (sulla quale pone
l'accento il giudice a quo) di rinvio del dibattimento del processo
principale e trasmissione al pubblico ministero degli atti affinché
proceda separatamente contro il falso testimone, è da osservare che,
anche a ritenere che questi assuma la veste di imputato fin dal momento
dell'incriminazione (e compilazione del relativo processo verbale), sta
di fatto che nessun atto istruttorio o preistruttorio viene frattanto
posto in essere nei suoi confronti, che richieda la presenza necessaria
di un difensore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 458 del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede il giudizio non immediato per il reato di falsa testimonianza
commesso in dibattimento, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione dal tribunale di Vicenza
con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte