Sentenza n. 26/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1977 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 78legge 141/1938
- art. 209Legge fallimentare
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 209,
ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa), e 78, secondo ed ultimo
comma, del r.d. 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del
risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito in
legge 7 marzo 1938, n. 141, promosso con ordinanze emesse il 23 ottobre
e il 13 novembre 1975 dal tribunale di Milano, nei procedimenti civili
vertenti tra Svedborn Margherita ed altri ed il Banco di Milano, e tra
la soc. Eurocurt ed altri e la Banca privata italiana, iscritte ai nn.
406 e 407 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Visti gli atti di costituzione di Grassi Orsini M. Luisa, del Banco
di Milano, della Banca privata italiana, della soc. Eurocurt e della
società costruzioni aeronautiche G. Agusta, nonché gli atti
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice
relatore Guido Astuti;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il Banco di Milano e la Banca
privata italiana, gli avvocati Giorgio Pinotti, Pietro Cattaneo e
Vincenzo Marone, per la soc. Eurocurt, l'avv. Guido Monti, per la
società costruzioni areonautiche G. Agusta, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento vertente tra la società Eurocurt e
altri e la Banca privata italiana, in liquidazione coatta, il tribunale
di Milano ha sollevato di ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 209,
ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), e
78, secondo ed ultimo comma, r.d. 12 marzo 1936, n. 375, convertito in
legge 7 marzo 1938, n. 141 (c.d. legge bancaria).
Si osserva nell'ordinanza di rinvio che l'art. 209, ultimo comma,
della legge fallimentare, prevedendo due diversi procedimenti
relativamente all'accertamento dei crediti in sede di liquidazione
coatta amministrativa delle imprese che esercitano il credito, secondo
che si tratti di crediti privilegiati o di crediti chirografari,
creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento. Disparità
accentuata dalla circostanza che il procedimento previsto dall'art. 78,
secondo comma, della legge bancaria per i crediti chirografari si
porrebbe in contrasto con il principio del diritto di difesa. Infatti,
le parti sarebbero private della possibilità di un organico esercizio
del loro diritto di difesa in fase istruttoria, dovendosi decidere i
reclami avverso lo stato passivo formato dal commissario liquidatore,
mediante la immediata fissazione dell'udienza di discussione, senza che
la stessa sia preceduta dalla necessaria attività istruttoria.
Infine, una ulteriore violazione del principio di eguaglianza e del
diritto di difesa dovrebbe essere ravvisata nel disposto dell'ultimo
comma dell'art. 78 della legge bancaria, il quale stabilisce che i
commissari liquidatori esibiscano al tribunale, ove occorra ai fini
della decisione sui reclami, l'elenco dei creditori ammessi e delle
somme riconosciute a ciascuno, senza che ne sia data comunicazione alle
parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario. In
particolare, il richiamo alla esigenza di tutela del segreto bancario
non si giustificherebbe nei rispetti di una impresa in stato di
liquidazione coatta e perciò ormai privata del diritto di esercitare
il credito.
Le medesime questioni sono state successivamente sollevate dallo
stesso tribunale di Milano anche nel procedimento vertente tra Svedborn
Margherita ed altri ed il Banco di Milano, in liquidazione coatta,
insistendo in particolar modo sulle limitazioni del diritto di difesa
dei creditori chirografari opponenti, dovendo il tribunale decidere con
unica sentenza su tutte le opposizioni e senza possibilità di
accogliere e soddisfare in modo adeguato le istanze istruttorie delle
parti.
Nel primo dei giudizi di costituzionalità promosso dal tribunale
di Milano, si sono costituite la società Eurocurt, Grassi Orsini Maria
Luisa, la società Costruzioni aeronautiche G. Agusta, e la Banca
privata italiana, in liquidazione coatta.
La società Eurocurt, rilevato preliminarmente che il procedimento
che la riguardava si era svolto anche attraverso una fase istruttoria
con il pieno rispetto del principio del contraddittorio, deduce la
irrilevanza, nei propri confronti, delle questioni proposte.
La fondatezza delle questioni è stata sostenuta da Grassi Orsini
Maria Luisa con argomentazioni analoghe a quelle adottate a sostegno
dell'ordinanza di rinvio.
La società Costruzioni aeronautiche Agusta ha, a sua volta,
affermato la irrilevanza della questione relativa alla non
comunicabilità dell'elenco generale dei creditori chirografari della
Banca in liquidazione, attesa la insussistenza di un interesse dei
reclamanti a contestare i crediti ammessi, per l'esistenza di un
consorzio tra le Banche di interesse nazionale, che garantisce il
pagamento integrale dei creditori chirografari. Infondata sarebbe, poi,
la questione proposta in riferimento al procedimento di cui all'art.
78, secondo comma, legge bancaria, atteso che, sia pure attraverso un
procedimento agile da svolgersi tutto innanzi al collegio, sarebbe
consentito alle parti esercitare compiutamente il proprio diritto di
difesa, anche mediante l'esercizio di attività istruttoria.
La Banca privata italiana, in liquidazione coatta, deduce infine la
inammissibilità delle questioni proposte, non risultando dalla
ordinanza di rimessione l'oggetto e la natura dei singoli reclami, né
la indicazione di casi concreti in cui sarebbe stato indispensabile un
accertamento istruttorio, impedito dall'art. 78 della legge bancaria.
Le questioni sarebbero, comunque, infondate. La diversa disciplina
prevista per i crediti chirografari e privilegiati troverebbe
giustificazione nella differente natura di tali crediti.
La mancata previsione di una autonoma fase istruttoria, non
impedirebbe, tuttavia, lo svolgimento della necessaria attività
istruttoria. Infine il divieto di comunicazione dell'elenco dei
creditori sarebbe ampiamente giustificato dalla esigenza di tutelare il
segreto bancario.
Richiamandosi ad analoghe argomentazioni ha affermato la
infondatezza delle questioni proposte anche il Banco di Milano, in
liquidazione coatta, costituitosi nel secondo dei giudizi di
legittimità costituzionale promossi dal tribunale di Milano. È
intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la
infondatezza delle questioni proposte. La disciplina impugnata sarebbe
modellata in funzione degli specifici interessi del mercato del
credito, caratterizzato da una estrema delicatezza. In tale prospettiva
troverebbe piena giustificazione la diversa disciplina di posizioni tra
loro differenti, quali quelle dei creditori chirografari e
privilegiati.
Non sarebbero inoltre riscontrabili limitazioni al diritto di
difesa nel procedimento previsto per i creditori chirografari, essendo
possibile anche innanzi al Collegio un idoneo esercizio del diritto di
difesa.
Infine, il divieto di comunicare l'elenco dei creditori sarebbe
rispondente all'esigenza di rispettare il segreto bancario, componente
essenziale del risparmio, la cui tutela è garantita anche dall'art. 47
della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze in epigrafe, emesse nei giudizi sui reclami
dei creditori chirografari esclusi o ammessi con riserva dai commissari
incaricati della liquidazione coatta amministrativa della Banca privata
italiana e, rispettivamente, del Banco di Milano, il tribunale a quo ha
sollevato di ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 209,
ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e
dell'art. 78, secondo ed ultimo comma, del r.d. 12 marzo 1936, n. 375,
convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria).
Nelle due ordinanze, con motivazioni nella sostanza conformi, si
osserva anzitutto che l'art. 209, ultimo comma, della legge
fallimentare, facendo salve le speciali disposizioni della legge
bancaria relative all'accertamento dei crediti chirografari nella
liquidazione delle imprese esercenti il credito, avrebbe determinato
una ingiustificata discriminazione e disparità di trattamento per
questa categoria di creditori, rispetto ai creditori privilegiati, che
sono assistiti dalle diverse forme e garanzie di procedimento previste,
per la formazione dello stato passivo, dai primi tre commi dello stesso
art. 209. Tale disparità sarebbe accentuata dalla circostanza che il
procedimento regolato dagli artt. 76 e seguenti della legge bancaria
rappresenterebbe per i creditori chirografari una effettiva menomazione
del diritto di difesa, in quanto nel giudizio sui loro reclami davanti
al tribunale, causa la sommarietà del procedimento delineato dal
secondo comma dell'art. 78 di detta legge, essi sarebbero privati della
possibilità di una piena ed organica tutela delle loro pretese, per la
mancanza di una fase istruttoria prima dell'udienza di trattazione, e
la difficoltà dell'ulteriore istruzione probatoria eventualmente
occorrente, davanti al Collegio.
Altra violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della
Costituzione dovrebbe ravvisarsi nel disposto del quinto ed ultimo
comma dell'art. 78, per cui l'elenco dei creditori chirografari ammessi
deve bensì essere dai commissari esibito al tribunale, ove occorra per
decidere sulle contestazioni, "ma senza darne comunicazione alle parti
in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario". Dopo la
cessazione dell'attività dell'azienda di credito, posta in
liquidazione coatta, tale limite non avrebbe più ragion d'essere, e
l'elenco dei creditori chirografari dovrebbe essere depositato a
disposizione di tutti gli interessati, al pari di quello dei creditori
privilegiati e di coloro a cui siano riconosciuti diritti reali su cose
in possesso dell'azienda.
2. - Data l'identità delle questioni proposte, i due giudizi
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
È stato eccepito il difetto di rilevanza delle questioni sollevate
dal tribunale di Milano, osservando che il giudice a quo le ha
prospettate in limine e in termini astratti, senza alcuna motivazione
circa l'oggetto dei singoli reclami, e quindi senza indicazione di casi
concreti rispetto ai quali, in relazione all'applicabilità delle norme
denunciate, si fosse verificata insufficienza di istruttoria o lesione
del diritto di difesa; e che, in particolare, il divieto di
comunicazione dell'elenco dei creditori chirografari ammessi non poteva
dar luogo ad incidente di costituzionalità, poiché entrambi i giudizi
avevano ad oggetto solo opposizioni di creditori esclusi o ammessi con
riserva, e non impugnazioni di crediti altrui, talché nessuna lesione
del diritto di difesa dei singoli creditori opponenti poteva loro
derivare dalla mancata conoscenza dell'elenco dei creditori ammessi.
L'eccezione appare fondata rispetto alla questione di legittimità
dell'art. 78, ultimo comma, poiché da entrambe le ordinanze non
risulta l'esistenza di reclami aventi ad oggetto impugnazioni di
crediti ammessi, o di altre contestazioni, per cui fosse lamentato,
come lesivo del diritto di difesa, il difetto di comunicazione alle
parti in causa dell'elenco dei creditori chirografari: pertanto, non
discutendosi circa l'applicabilità in concreto della norma denunciata,
né essendo comunque indicati motivi per cui i giudizi non possano
essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della dedotta
questione, deve rispetto ad essa dichiararsi il difetto di rilevanza.
Si deve invece riconoscere la rilevanza della prima questione,
concernente la legittimità delle disposizioni speciali della legge
bancaria che nella liquidazione coatta delle aziende di credito
disciplinano l'accertamento dei crediti chirografari e il procedimento
per la decisione sui relativi reclami. In entrambi i giudizi, di fronte
al vario comportamento processuale adottato da reclamanti, anche con
istanze di rimessione in istruttoria, ovvero di rinvio per assunzione
di prove, il tribunale, chiamato a decidere su tutti i reclami in unico
giudizio, prima di scendere all'esame di ciascuno di essi, ha
ritualmente sollevato la questione circa l'applicabilità del
particolare regime processuale dettato per l'accertamento dei crediti
chirografari, sotto il duplice profilo della discriminazione rispetto
al procedimento stabilito dalla legge per i crediti privilegiati, e
della possibile lesione del diritto di difesa nella sommaria istruzione
e decisione sui reclami.
3. - La questione non è fondata. Per quanto concerne, anzitutto,
la denunciata discriminazione, occorre considerare che le speciali
forme e modalità di accertamento dei crediti chirografari nella
liquidazione delle imprese esercenti il credito, stabilite dagli artt.
77 e seguenti della legge bancaria, e confermate dall'art. 209, ultimo
comma, della legge fallimentare del 1942, con espressa deroga al
disposto dell'art. 194, secondo comma, di quest'ultima legge, hanno una
precisa giustificazione nelle diverse esigenze che si presentano, di
regola, nella definizione delle posizioni dei creditori chirografari -
ossia generalmente dei clienti dell'azienda di credito - rispetto a
quelle dei creditori privilegiati o dei titolari di diritti reali.
Scopo della speciale disciplina normativa non è soltanto la tutela del
segreto bancario, a cui è fatto espresso richiamo nell'ultimo comma
dell'art. 78 (continuando ovviamente i clienti ad avervi interesse
anche quando una banca venga posta in liquidazione), ma anche e
soprattutto la considerazione del numero e della qualità dei
creditori: trattasi invero di numerosi rapporti, aventi la loro fonte
nei contratti bancari, ossia nelle diverse forme di deposito d'uso
comune, e nelle altre operazioni passive delle aziende di credito.
Rapporti tipici, di natura documentale, rispetto ai quali, nella
normalità dei casi, le scritture contabili, schede, documenti e titoli
in possesso dei commissari liquidatori e dei clienti, contengono sicura
prova sull'an e sul quantum dei diversi crediti, e solo eccezionalmente
possono dar luogo a contestazioni che richiedano laboriosi
accertamenti, con acquisizione di prove o perizie. D'altra parte, alla
speciale natura di questa categoria di rapporti, la cui rigorosa
disciplina risponde a ben note esigenze di certezza giuridica, fa
riscontro la opportunità di assicurare la massima speditezza nella
loro definizione, anche in sede di liquidazione coatta delle imprese
creditizie, nel fine di soddisfare con ogni possibile urgenza le
aspettative dei creditori chirografari, sia per doverosa tutela del
risparmio, a cui la Costituzione dà precisa garanzia in tutte le sue
forme, sia per considerazione degli importanti interessi economici e
finanziari che vengono compromessi da ogni crisi nell'esercizio della
funzione creditizia e dei servizi bancari.
Sono quindi evidenti le ragioni che hanno indotto il legislatore a
dettare norme procedurali particolari per l'accertamento dei crediti
chirografari della clientela delle banche, sia nella fase
amministrativa che in quella giurisdizionale, escludendo per questi
crediti l'applicazione delle modalità ordinarie del procedimento di
formazione dello stato passivo, previste dalla legge fallimentare e
dalla stessa legge bancaria per i creditori privilegiati ed i titolari
di diritti reali, la cui posizione può richiedere più laboriose
indagini e contestazioni, mal compatibili con le esigenze dinanzi
accennate.
La obbiettiva differenza tra la situazione giuridica dei creditori
chirografari d'una azienda di credito - valutata con riguardo all'id
quad plerumque accidit - e quella di coloro che vantano crediti
assistiti da privilegio o diritti reali, fornisce una sicura
giustificazione razionale della speciale normativa, nella quale non
può pertanto ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza.
4. - Anche i dubbi prospettati dalle ordinanze di rinvio circa la
menomazione del diritto di difesa, che nell'accertamento dei crediti
chirografari non sarebbe sufficientemente assicurato, non possono
essere condivisi da questa Corte.
Non occorre riesaminare qui le critiche, richiamate dal giudice a
quo, a cui è stato sottoposto in generale l'istituto della
liquidazione coatta amministrativa, per le minori garanzie
giurisdizionali da esso offerte rispetto a quelle proprie
dell'ordinaria procedura fallimentare.
La legittimità dell'istituto, in riferimento ai principi sanciti
dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, è stata già ripetutamente
riconosciuta da questa Corte (da ultimo con la sentenza n. 159 del
1975); e sarebbe fuori luogo ricordare le evidenti ragioni per cui esso
corrisponde in modo particolare agli interessi che impongono
l'intervento della pubblica amministrazione con dirette forme di
ingerenza e vigilanza anche nei casi di crisi ed insolvenza delle
imprese già autorizzate alla raccolta del risparmio e all'esercizio
del credito.
Scendendo all'esame della questione sollevata con riguardo al
combinato disposto dell'art. 209, ultimo comma, della legge
fallimentare e dell'art. 78, secondo comma della legge bancaria, deve
preliminarmente osservarsi che rimane estranea all'oggetto del presente
giudizio la soluzione dei dubbi esegetici ricordati dalle ordinanze di
rinvio, circa il preciso ambito di applicazione della disposizione
derogativa contenuta nell'art. 209, ultimo comma, interpretata in
correlazione con quelle dell'art. 194, primo e secondo comma, della
stessa legge. È infatti controverso in dottrina, mancando altresì sul
punto una consolidata giurisprudenza, se il rinvio dell'art. 209 alle
norme speciali della legge bancaria debba ritenersi operante per la
sola fase amministrativa di accertamento dei crediti chirografari,
ovvero si estenda anche alla fase giurisdizionale, ossia ai
procedimenti di impugnazione dello stato passivo, che per detti crediti
risulterebbero disciplinati, anziché dalle norme dei commi secondo e
terzo dell'art. 209 (e quindi da quelle ivi richiamate degli artt. 98 e
seguenti) solo dalle speciali disposizioni degli artt. 77 e seguenti
della legge bancaria.
Accogliendo questa seconda interpretazione, le ordinanze di rinvio
ravvisano nel precetto dell'art. 78, secondo comma, della legge
speciale una violazione del diritto di difesa delle parti, in quanto la
norma per cui il presidente del tribunale, scaduto il termine per il
deposito in cancelleria dei reclami dei creditori, da decidere in unico
giudizio, stabilisce, su richiesta dei commissari, la sezione e
l'udienza per la discussione della causa, si porrebbe "in aperta e non
conciliabile antitesi con l'intero vigente sistema processuale civile".
Si osserva al riguardo che nel sistema processuale vigente nel 1938
detta norma non costituiva ostacolo all'espletamento di eventuali
iniziative istruttorie, mentre nell'odierno sistema non sarebbe dato
rinvenire, tra le norme regolanti il processo ordinario di cognizione,
disposizioni idonee ad assicurare una organica possibilità di
esercizio del diritto di difesa, con adeguata istruzione dei reclami in
regolare contraddittorio.
5. - A giudizio di questa Corte, il procedimento previsto dalla
legge bancaria per la verifica giurisdizionale dei crediti
chirografari, anche dovendosi escludere, secondo la prospettazione del
giudice a quo, l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 98 e
seguenti della legge fallimentare, non comporta tuttavia l'asserita
inammissibile lesione del diritto di difesa. Si deve al riguardo
considerare che l'accertamento dei crediti chirografari, crediti
assistiti di regola da titolo documentale, data la speciale natura,
già sopra ricordata, dei tipici rapporti intercorsi tra un'azienda di
credito e i suoi clienti, richiede generalmente una istruzione più
semplice, che già si avvale delle risultanze dell'esame compiuto dai
commissari liquidatori sulla base degli atti contabili e dei documenti
in possesso dell'azienda o esibiti dai creditori, sotto il controllo
del comitato di sorveglianza e secondo le direttive di un organo
pubblico qualificato per autorità e competenza tecnica, quale
l'Ispettorato per la difesa del risparmio.
Nel caso di reclami, il sindacato del tribunale sulla regolarità
delle operazioni effettuate in sede di formazione dello stato passivo
si svolge di regola mediante riesame delle prove documentali già
acquisite nella fase amministrativa o prodotte in causa dagli
interessati, trattandosi piuttosto di interpretarne e valutarne
giuridicamente il contenuto, che di disporre nuovi incombenti
istruttori.
Per questo la legge speciale non ha previsto la nomina di un
giudice istruttore e una fase di trattazione probatoria prima della
rimessione al collegio, disponendo che il presidente del tribunale,
sulla richiesta dei commissari, possa senz'altro fissare l'udienza per
la discussione e decisione sui reclami, e che nello stesso modo debba
procedersi anche nell'eventuale giudizio sulle contestazioni circa
l'ammissibilità di domande tardive, e nel giudizio di appello (artt.
79 e 80 della stessa legge). Nel vigente ordinamento processuale
civile non è questo il primo né il solo caso in cui il giudizio,
anche di primo grado, debba svolgersi direttamente e per intero davanti
al collegio; né può dirsi che la mancanza di una fase preliminare di
cognizione davanti al giudice istruttore comporti di per sé lesione
del diritto di difesa. Anche davanti al tribunale è infatti consentita
la richiesta e l'ammissione di eventuali ulteriori provvedimenti
istruttori, secondo i principi stabiliti dagli artt. 277 e seguenti del
codice di procedura civile; e d'altra parte, pur dovendo i reclami
essere decisi in unico giudizio, giusta il disposto dell'art. 78, primo
comma (che corrisponde a quello dell'art. 99 della legge fallimentare),
ove alcune delle cause risultino non ancora mature per la decisione il
collegio può adottare con ordinanza i necessari provvedimenti
istruttori, ed ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in
parte i crediti contestati, come previsto dallo stesso art. 99 dinanzi
richiamato. Anche sotto questo profilo, le norme della legge speciale
dirette a soddisfare le esigenze di speditezza del procedimento e
l'interesse della generalità dei creditori ad una sollecita
definizione delle loro posizioni non contrastano con la garanzia
costituzionale del diritto di difesa, che appare adeguatamente
assicurato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 78, ultimo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141
(Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della
funzione creditizia), sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e dell'art.
78, secondo comma, della detta legge 7 marzo 1938, n. 141, sollevata
dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte