Sentenza n. 26/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1986 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11legge 486/1895
- art. 39legge 486/1895
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto
comma, allegato T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486 ("sui
provvedimenti di finanza e di tesoro") promossi con due ordinanze
emesse il 17 maggio 1984 dalla Corte di cassazione Sezioni Unite Civili
- sui ricorsi proposti dal Banco di Sicilia c/Attinelli Giovanni ed
altri e Sillitti Raimondo ed altri, iscritte ai nn. 171 e 172 del
registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 161 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione del Banco di Sicilia e di Attinelli
Giovanni ed altri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avvocato Ferdinando Mazzarella per Attinelli Giovanni ed
altri e l'avvocato Renato Scognamiglio per il Banco di Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze in data 17 maggio 1984 (emesse su ricorsi
per regolamento preventivo di giurisdizione proposti dal Banco di
Sicilia, in relazione ad, altrettanti giudizi per riliquidazione di
pensione, instaurati, da vari ex dipendenti dell'Istituto, innanzi al
Pretore di Palermo, in qualità di giudice del lavoro), l'adita Corte
di cassazione a Sezioni Unite ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, sesto comma, all. T all'art. 39 della
legge 8 agosto 1895, n. 486, nella parte in cui stabilisce che le
controversie in materia di pensioni degli impiegati del Banco predetto
" sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria
ed attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti ".
Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata sarebbe priva
di adeguata giustificazione e si porrebbe in contrasto con il precetto
dell'art. 3 Cost., per le identiche ragioni che già hanno condotto la
Corte costituzionale a dichiarare, con sentenza n. 1 del 1984,
l'illegittimità dell'analoga deroga alla giurisdizione ordinaria
sancita, nel testo originario del citato art. 11, con riguardo alle
controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco di Napoli; e
cioè, in sostanza, per il fatto che l'aggancio fra le pensioni in
esame a quelle statali (sub comma primo dello stesso art. 11) - che
aveva costituito il presupposto di attribuzione alla cognizione della
Corte dei conti delle controversie pensionistiche dei dipendenti dei
due Banchi, in quanto omogenee a quelle rientranti nella fondamentale
giurisdizione già esercitata dalla stessa Corte in tema di pensioni
dei pubblici impiegati - sarebbe ora venuto meno per la ormai attuata
privatizzazione del rapporto di impiego dei dipendenti del Banco di
Sicilia, che si riflette sul relativo trattamento di quiescenza.
2. - In entrambi i giudizi innanzi a questa Corte si è costituito
il Banco di Sicilia, che ha contestato la fondatezza dell'impugnativa
depositando in tal senso una memoria difensiva, nella quale si afferma
la sussistenza di un sufficiente " grado di omogeneità... tra il
regime normativo delle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia e
degli impiegati dello Stato ". Si sono anche costituite talune delle
parti del primo processo a quo, che hanno invece concluso per la
declaratoria di illegittimità della disposizione censurata, sostenendo
- in particolar modo - che le norme sul trattamento di quiescenza degli
statali, lungi dal rappresentare la sola o prevalente fonte della
disciplina dei rapporti in esame, " servono soltanto ad integrare
l'apposita disciplina regolamentare interna ". Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma
sesto, dell'all. T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486, come in
narrativa sollevata, è fondata.
La deroga alla giurisdizione ordinaria, in detta norma stabilita,
relativamente alle controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco
di Sicilia, contrasta infatti con il precetto costituzionale
dell'eguaglianza per le identiche ragioni che già hanno indotto questa
Corte a dichiarare, con la richiamata sentenza n. 1 del 1984,
l'incostituzionalità dell'analoga deroga, dalla norma stessa sancita,
con riguardo alle cause di pensione dei dipendenti del Banco di Napoli.
Già è stato chiarito che l'originaria giustificazione della norma
in esame "andava ricercata all'interno dell'art. 11 dell'all. T ",
ricollegando al comma sesto, concernente la particolare giurisdizione
attribuita alla Corte dei conti, il comma primo dello stesso articolo,
per cui " a cominciare dal 1 gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di
disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di
trasferta degli impiegati dei due, Banchi di Napoli e di Sicilia
saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello
Stato ": nel senso che era appunto l'aggancio, in tal modo operato, fra
il regime pensionistico del Banco (di Napoli e) di Sicilia ed il
trattamento di quiescenza dei dipendenti statali a far considerare la
Corte dei conti come il giudice più idoneo ad affrontare controversie
che si presentavano omogenee rispetto a quelle ricadenti nella
fondamentale giurisdizione già esercitata dalla Corte stessa in tema
di pensioni (cfr. sent. n. 1/1984 cit.).
Ciò posto, non v'è dubbio che tale omogeneità con il regime
normativo delle pensioni dei pubblici dipendenti sia ora venuta meno
nei confronti degli impiegati del Banco di Sicilia non diversamente che
nei riguardi di quelli del Banco di Napoli.
Anche il Banco di Sicilia infatti (Così come il Banco di Napoli) -
per costante e consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice - ha
perduto l'originaria natura di " pubblico stabilimento di credito
autonomo " per assumere quella di " ente pubblico economico ": con la
conseguenza che il rapporto di impiego dei suoi dipendenti
(disciplinato mediante regolamenti aziendali, che in larga misura
recepiscono gli accordi sindacali relativi agli istituti di credito)
può dirsi allo stato del tutto privatizzato (come conferma la
devoluzione delle relative controversie alla cognizione del giudice
ordinario). E ciò determina una serie di ripercussioni inevitabili sul
regime pensionistico, malgrado il richiamo alle " norme vigenti per gli
impiegati dello Stato " tuttora contenuto nell'art. 1 del " Regolamento
del trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Sicilia "
del 28 dicembre 1958.
In effetti, il punto di riferimento già fissato dall'art. 11,
comma primo, dell'allegato T è stato ridimensionato in modo radicale.
Presentemente, quel disposto continua a trovare applicazione, sia nel
senso di precludere il cumulo dei benefici previsti per i dipendenti
dello Stato con certi benefici equipollenti, propri dei dipendenti
dalla generalità degli istituti di credito, sia nel senso di dare
sostegno a determinate pretese dei dipendenti del Banco che non
potrebbero venire soddisfatte in base al diritto comune o di offrire lo
spunto all'approvazione di ulteriori previsioni legislative, a favore
dei dipendenti medesimi (come quella dell'art. 116, comma primo, d.P.R.
29 dicembre 1973 n. 1092, per cui " i servizi statali sono
ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza con il servizio
reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di
Sicilia "). Ma la Corte dei conti ha avvertito che le norme sul
trattamento di quiescenza degli statali, lungi dal rappresentare la
sola o prevalente fonte, servono soltanto ad integrare l'apposita
disciplina regolamentare interna, con la conseguenza che non soltanto
l'entità delle pensioni risulta (a seconda dei criteri adottati nei
vari periodi) più o meno elevata di quella spettante ai dipendenti
dello Stato, ma la stessa base pensionabile ne viene modificata,
comprendendo voci che non hanno corrispondenti nelle disposizioni cui
rimanda l'art. 11, primo comma, dell'all. T.
Non a caso, lo stesso richiamato art. 1 del Regolamento del Banco
fa incondizionatamente " salvo quanto... stabilito nel presente
regolamento " e l'art. 3, in tema di determinazione della base
pensionabile ribadisce che il relativo disposto (che ingloba, in detta
base, indennità di alloggio, di mensa ed altri vari peculiari
emolumenti) " sostituisce integralmente la corrispondente norma vigente
per la determinazione delle pensioni degli impiegati statali".
Inoltre, il successivo art. 4 dispone, al comma primo, che
l'assegno annuo di pensione " è pagabile in 14 rate " e prevede, al
comma secondo (che viene in applicazione nei giudizi a quibus), una
speciale forma facoltativa di sostituzione parziale della pensione con
capitale; l'art. 5 (come integrato dalle delibere del Consiglio di
Amministrazione del 19 novembre 1981 e 30 dicembre 1983) a sua volta
contempla un " adeguamento pari al 90% della differenza tra l'ammontare
delle pensioni in godimento e quelle previste per i parigrado con la
medesima anzianità e classe tabellare che cessino dal servizio sotto
la data del 31 dicembre "; mentre l'art. 26 riconosce, anche ai fini
della quiescenza e del relativo trattamento, " i servizi prestati
presso il Banco o Aziende da esso gestite o presso altre Aziende di
credito ".
In breve, oltre a garantire che la disciplina pensionistica dei
dipendenti del Banco di Sicilia non possa mai risultare peggiore di
quella applicabile ai dipendenti dello Stato, il rinvio in questione
sembra assolvere fondamentalmente - in concomitanza con i regolamenti
aziendali - alla funzione di un moltiplicatore, sia rispetto al regime
degli ex dipendenti statali, sia nei riguardi degli stessi pensionati
degli altri istituti di credito. Ed è significativo che, nel corso del
procedimento di conversione del d.l. n. 162 del 1979, il Governo sia
stato impegnato - con un ordine del giorno del Senato - ad eliminare "
trattamenti anomali ", ritenuti carenti di giustificazione, come quelli
in atto per le pensioni dei dipendenti dei Banchi di Napoli e di
Sicilia.
Ai particolari fini dell'attuale giudizio, ciò basta comunque a
confermare che nell'ordinamento vigente non è più ravvisabile quel
grado di omogeneità tra le pensioni in esame e le pensioni statali,
che rappresentava il presupposto della giurisdizione attribuita alla
Corte dei conti dalla norma impugnata. Pertanto, l'aver derogato alla
regola della giurisdizione ordinaria si rivela ormai privo di
un'adeguata ragione giustificativa e risulta in contrasto con l'art. 3
Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto,
dell'all. T all'art. 39 l. 8 agosto 1895 n. 486, nella parte
concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla
liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di
Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte