Sentenza n. 26/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 1395/1923
- art. 1legge 1378/1956
- art. 4r.d. 275/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,
della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e
dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti),
così come attuato dall'art. 4, lett. c), del regio decreto 11
febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di perito
industriale), e dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378
(Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni),
integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75 (Modifiche all'ordinamento
professionale dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 10
marzo 1989 dal Consiglio nazionale dei periti industriali sul ricorso
proposto da Tolomeo Gioacchino, iscritta al n. 263 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il perito industriale Gioacchino Tolomeo chiese, il 3 giugno
1981, l'iscrizione all'albo dei periti industriali di Palermo in base
al diploma di "maturità tecnica" conseguito a norma del decreto
legge 15 febbraio 1969 n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969 n.
119.
L'istanza fu respinta dal Collegio di Palermo e respinto fu pure
il successivo ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine il quale
ritenne, in base alla sentenza di questa Corte n. 43 del 1972, che il
titolo di studio era stato conseguito con un esame esclusivamente
scolastico e non professionale.
La decisione del Consiglio è stata poi cassata, con rinvio, dalle
sezioni unite civili della Corte di Cassazione che
hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il diploma di
perito industriale che, a norma del combinato disposto degli artt. 1
e 4, comma primo, lett. c) del regolamento per la professione di
perito industriale, approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n.
275, dà diritto al titolo di perito industriale ed alla iscrizione
nell'albo professionale, si identifica in quello che sia conseguito
in base alle norme dell'ordinamento degli esami di Stato, vigente al
momento della domanda di iscrizione nell'albo, e ad esso corrisponde,
nel caso di specie, il diploma di maturità tecnica (industriale)
previsto dall'ordinamento degli esami di Stato istituito con decreto
legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella
legge 5 aprile 1969 n. 119. Il Consiglio dell'Ordine non può,
pertanto, portare a fondamento del diniego di iscrizione all'albo i
diversi o più rigorosi criteri di valutazione dell'idoneità
tecnico-pratica all'esercizio professionale, che esso ritenga fossero
previsti dal diverso ordinamento scolastico vigente al momento della
pubblicazione del citato regolamento per la professione di perito
industriale".
In sede di rinvio, con l'ordinanza in epigrafe, il Consiglio
nazionale dei periti industriali ha ritenuto non manifestamente
infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7,
terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395, così come attuato
dall'art. 4 lett. c) del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275, in
riferimento all'art. 33 della Costituzione, poiché consente
l'iscrizione all'albo professionale previo il superamento di un esame
solo scolastico e non professionale, nonché dell'art. 1 della legge
8 dicembre 1956 n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75 in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto dà luogo ad una
illegittima disparità di trattamento prescrivendo soltanto per i
geometri, e non anche per i periti industriali, l'onere di superare
un esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione.
2. - Sostiene il giudice remittente che con la riforma degli esami
di maturità attuata dal decreto legge 15 novembre 1969 n. 9, poi
convertito nella legge 5 aprile 1969 n. 119, e con l'interpretazione
di tale disciplina resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
43 del 1972 - nel senso che detta legge ha un ambito ed un contenuto
ben definito che attiene all'istruzione pubblica, non concerne
minimamente la diversa materia delle libere professioni, e non può
pertanto riferirsi all'esercizio delle relative attività - è venuto
meno il carattere di esame di Stato misto, scolastico e
professionale, del diploma di maturità tecnica che, fino al 1969,
consentiva l'iscrizione all'albo professionale nel rispetto dell'art.
33, quinto comma, della Costituzione.
Inoltre, poiché dopo la ricordata sentenza n. 43 del 1972 la
medesima situazione si è verificata anche per la categoria dei
geometri, in favore dei quali però un apposito provvedimento
legislativo (legge 7 marzo 1985 n. 75) ha istituito un esame di Stato
abilitante all'esercizio della libera professione, l'aver escluso da
tale previsione i periti industriali darebbe luogo, ad avviso del
Consiglio Nazionale, ad una disparità di trattamento illegittima ai
sensi dell'art. 3 della Costituzione.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, il
quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione,
sia perché nell'ordinanza di rinvio mancherebbe qualsiasi accenno in
ordine alla rilevanza della medesima, sia in quanto le norme
denunziate non avrebbero alcun contenuto normativo che possa trovare
applicazione da parte del Consiglio Nazionale; in particolare, per
quanto concerne l'art. 1 della legge n. 1378 del 1956, integrato
dalla legge n. 75 del 1985, la difesa del Governo rileva che si
tratta di norme non applicabili nel caso concreto essendo relative a
professioni libere diverse da quella di perito industriale.
Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione in
quanto l'art. 33 della Costituzione non vieta l'unificazione
dell'esame conclusivo degli studi e della prova di idoneità
all'esercizio della professione, purché ne resti garantita
l'esigenza del concreto accertamento di un adeguata capacità
tecnico-professionale. Quanto infine al contrasto tra la legge del
1985 e l'art. 3 della Costituzione, rileva che gli ordinamenti di
professioni diverse non sono comparabili al fine di dedurne pretese
disparità di trattamento. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere due questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Consiglio nazionale dei periti
industriali, in sede di rinvio dalle Sezioni Unite civili della Corte
di Cassazione, le quali, su ricorso di un perito industriale cui era
stata negata l'iscrizione all'albo professionale, hanno enunciato il
principio secondo cui il diploma di perito industriale che, in base
alle vigenti leggi, dà diritto all'iscrizione nel relativo albo
professionale si identifica in quello che sia conseguito in base alle
norme dell'ordinamento degli esami di Stato vigente al momento della
domanda di iscrizione all'albo.
In sede di applicazione di tale principio, il Consiglio remittente
ha quindi ritenuto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923
n. 1395, in contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione
in quanto - così come attuato dall'art. 4 lett. c) del regio decreto
11 febbraio 1929 n. 275 - consente l'iscrizione all'albo
professionale dei periti industriali in base al semplice
conseguimento del titolo di studio relativo.
Con la seconda questione, che riguarda l'art. 1 della legge 8
dicembre 1956 n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75, il
giudice a quo prospetta un contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
per la disparità di trattamento esistente fra periti industriali e
geometri, per i quali l'iscrizione all'albo professionale è invece
subordinata al superamento di apposito esame di Stato abilitante.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della
prima questione poiché nell'ordinanza di rimessione mancherebbe
qualsiasi accenno a proposito della rilevanza, (che sarebbe peraltro
da escludere), e comunque difetterebbe la motivazione nel merito.
L'eccezione non può essere accolta. Il giudice a quo ha
esattamente rilevato che per decidere sul ricorso di cui è
investito, deve applicare l'art. 4 lett. c) del regio decreto n. 275
del 1929, attenendosi al principio di diritto formulato dalle Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione con la sopracitata sentenza;
ma, poiché tale disposizione trova il proprio fondamento legislativo
nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923, la rilevanza della
questione di legittimità costituzionale sollevata su quest'ultima
norma non può essere revocata in dubbio.
Parimenti, le ragioni in base alle quali il remittente denuncia il
contrasto con l'art. 33 della Costituzione emergono diffusamente ed
in modo non equivoco dal contesto dell'ordinanza.
3. - Nel merito la questione non è fondata. Questa Corte è già
stata investita più volte di questioni analoghe concernenti in
particolare le caratteristiche dell'esame di Stato prescritto
dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione per l'abilitazione
all'esercizio professionale, (cfr. sentt. nn. 43/72, 111/73, 16/75,
174/80, 207/83), anche per quanto riguarda professioni, come quelle
di ragioniere e di geometra, che presuppongono un titolo di studio
analogo a quello di perito industriale.
Attraverso le pronunce suddette, la Corte ha affermato che l'art.
33, quinto comma, della Costituzione tiene conto degli ordinamenti
generali o speciali, per l'esercizio di date professioni, vigenti al
momento della sua approvazione; che la prescrizione di un esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale segna un limite
all'attività del legislatore; che tale esame può anche essere
unificato con quello conclusivo del corso degli studi, purché
quest'ultimo soddisfi l'esigenza di un serio ed oggettivo
accertamento "del grado di maturità del discente e del concreto
possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e
capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico della
attività professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia".
La determinazione dei criteri e del contenuto dell'esame di Stato
resta quindi demandata al legislatore ordinario col solo vincolo di
soddisfare ragionevolmente l'esigenza suindicata.
Trattasi di materia nella quale non può non riconoscersi, anche
in rapporto ai diversi tipi di corsi di studio, e di professioni cui
danno accesso, - e ciò vale specialmente per studi e professioni ad
accentuata caratterizzazione tecnico pratica - una discrezionalità
del legislatore notevolmente ampia.
3.1. - Vale anche la pena di ricordare quali sono state le origini
storiche dell'esame di Stato, introdotto nell'ordinamento scolastico
dalla riforma Gentile, ma già preparato negli anni precedenti quale
punto di incontro e di accordo fra la corrente politico-culturale di
ispirazione laica e liberale e quella di ispirazione cattolica,
nell'intento di salvaguardare il potere e la funzione dello Stato
insieme con la libertà e la parità della scuola pubblica e privata.
Oltre vent'anni dopo, un compromesso del tutto analogo determinò
l'inserimento dell'istituto nella Costituzione con una formulazione
generica che prescrive insieme l'esame di Stato, (significativamente
il quinto comma dell'art. 33 segue quello relativo alla libertà e
alla parità della scuola non statale), per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
3.2. - Si deve ora osservare che il Consiglio nazionale dei periti
industriali ha ritenuto di seguire i principi affermati da questa
Corte nelle pronunce sopra ricordate, - ed in particolare in quelle
riguardanti la professione di geometra -, sia quando ha ritenuto di
confermare il rifiuto di iscrizione all'albo perché il titolo di
studio del ricorrente era stato conseguito con un esame
esclusivamente scolastico e non professionale, sia quando, in sede di
rinvio dalla richiamata sentenza n. 4699 del 1988 della Corte di
Cassazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
ora in esame.
In effetti questa Corte, investita dal Consiglio nazionale dei
geometri di analoga questione in relazione all'art. 1, terzo comma,
del decreto legge 15 febbraio 1969 n. 9, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 5 aprile 1969 n. 119, aveva dichiarato,
(cfr. sent. n. 43 del 1972), non fondata la questione, per essere la
norma denunciata destinata ad operare sul terreno scolastico e non
anche immediatamente e direttamente su quello professionale,
aggiungendo che, per la professione di geometra, era il relativo
ordinamento, - ed in particolare e tra le altre, la norma di cui
all'art. 4 lettera c) del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274 -, a
dover essere messo a raffronto con le disposizioni e i principi della
Costituzione.
Riproposta la questione dal Consiglio nazionale dei geometri in
relazione al regio decreto n. 274 del 1929 dianzi citato, la Corte
(cfr. sentenza n. 16 del 1975) la dichiarava inammissibile, essendo
le norme impugnate contenute in un regio decreto avente natura
regolamentare; precisava altresì di non poter prendere in esame la
questione con riguardo all'art. 7 della legge n. 1395 del 1923, fonte
legislativa del regolamento predetto, poiché mancava nell'ordinanza
di rimessione qualsiasi riferimento a tale norma di legge.
3.3. - Va ora sottolineato come la professione di perito
industriale sia disciplinata in modo del tutto analogo a quella di
geometra: coevo, e di identico contenuto, è il regolamento approvato
con regio decreto n. 275 del 1929; unica la norma di legge (art. 7
della legge n. 1395 del 1923) che ha demandato la disciplina della
formazione degli albi professionali al regolamento anzidetto. Così
per l'una come per l'altra professione non era previsto un apposito
esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale poiché
il medesimo art. 7 citato assegnava al diploma conseguito con l'esame
conclusivo del corso di studi il valore di titolo per l'iscrizione
all'albo professionale.
La differenziazione dell'ordinamento delle due professioni si è
verificata in tempi recenti, e precisamente dopo che la legge 7 marzo
1985 n. 75 ha aggiunto quella di geometra alle professioni per le
quali la legge 8 dicembre 1956 n. 1378 aveva riattivato gli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
4.1. - L'ordinanza di rimessione si è dunque mossa sul solco di
precedenti pronunce di questa Corte; ma, se tanto comporta, come si
è detto, che la questione sia ritenuta ammissibile, poiché la norma
denunciata è stata identificata correttamente nell'art. 7 della
legge n. 1395, ciò non significa, ripetesi, che la questione sia
fondata.
La Corte, nelle pronunce in precedenza richiamate, ha
costantemente affermato, con maggiore o minore incisività, ma in
modo sostanzialmente univoco, che l'art. 33, quinto comma, della
Costituzione lascia alla discrezionalità del legislatore ordinario
la disciplina dell'esame di Stato; di guisa che il legislatore,
sempreché le sue scelte non siano irragionevoli, può considerare
altri esami equipollenti a quello per l'abilitazione all'esercizio
professionale, come pure può unificare quest'ultimo con l'esame di
Stato conclusivo del corso di studi.
Con l'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 1395 del 1923
è stata adottata in effetti questa disciplina dell'unico esame,
conclusivo del corso di studi e abilitante all'esercizio
professionale, per i geometri e per i periti industriali: tale scelta
non può essere ritenuta irragionevole, considerate le
caratteristiche almeno parzialmente pratiche e professionali dei
corsi di studio relativi alle professioni indicate.
Vero è che la riforma degli esami di maturità attuata dal
decreto-legge n. 9 del 1969, convertito nella legge n. 119 del 1969,
ha certamente ridotto il carattere anche professionale che tale esame
aveva per gli istituti tecnici, e tale innovazione è stata valutata
da questa Corte nel senso che essa è destinata ad operare sul
terreno scolastico e non anche immediatamente e direttamente su
quello professionale. Ma tanto è stato affermato, (cfr. citata
sentenza n. 43 del 1972), per motivare la non pertinenza della norma
anzidetta con la questione sollevata in ordine al diritto
all'iscrizione all'albo professionale; non è quindi consentito
trarne le conseguenze che il giudice remittente pone a fondamento
della questione di legittimità costituzionale ora in esame.
4.2. - In effetti, ai fini della sussistenza di un minimo
necessario di accertamento della capacità professionale
indispensabile per l'abilitazione all'esercizio professionale, quando
questo sia rimesso all'esame conclusivo del corso di studi, non è
soltanto la struttura dell'esame che va presa in considerazione,
bensì anche i programmi e le caratteristiche del corso di studi
stesso, cui l'esame conclusivo non può non essere strettamente
collegato.
A tale proposito, se si considera l'ordinamento delle materie e
degli orari di insegnamento degli Istituti tecnici industriali, si
rileva che, in tutti gli indirizzi specializzati previsti, sono
presenti materie applicate o tecniche di laboratorio ed esercitazioni
nei reparti di lavorazione con un cospicuo impiego di ore che è
spesso, specie negli ultimi anni di corso, prevalente sul complesso
delle altre materie teoriche. Tanto basta a far sì che non possa
essere ritenuta irragionevole la disposizione di cui all'art. 7 della
legge n. 1395 del 1923 che considera il diploma, conseguito all'esito
dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi, titolo sufficiente
all'iscrizione nell'albo professionale. Va da sé che il legislatore
potrà sempre - così come ha provveduto per i geometri con la
surricordata legge n. 75 del 1985 - dettare per il futuro una diversa
disciplina ove ritenga più soddisfacente, sul piano della congruità
tecnica, istituire anche per i periti industriali un apposito esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. 5. La
seconda questione sollevata sull'art. 1 della legge 8 dicembre 1956
n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75, deve essere
dichiarata inammissibile. Trattasi di norme relative ad altre
professioni ed è di tutta evidenza che il Consiglio nazionale dei
periti industriali non si trova nella condizione di doverle o poterle
applicare nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395 (Tutela
del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli
architetti), in riferimento all'art. 33, quinto comma, della
Costituzione;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956 n. 1378 (Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni), integrato dalla legge
7 marzo 1985 n. 75 (Modifiche all'ordinamento professionale dei
geometri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Sollevate entrambe dal Consiglio nazionale dei periti industriali
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte