Sentenza n. 26/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 152/1968
citata
- art. 24legge 1646/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 9
aprile 1991 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile
vertente tra Giuliana Del Bue ed altri, iscritta al n. 377 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Giuliana Del Bue ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avvocato Franco Agostini per Giuliana Del Bue ed altri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 il Tribunale di Reggio
Emilia, nel procedimento civile vertente tra Giuliana Del Bue ed
altri ed I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui
non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio
di servizio, i periodi di studio per il conseguimento del diploma di
infermiere professionale.
Premette l'ordinanza che:
ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 sono
riscattabili i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di
perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per
gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro, ai
fini del trattamento di quiescenza;
il conseguimento del diploma di infermiere professionale,
purché (come nella fattispecie) prescritto per l'ammissione ad uno
dei posti occupati durante la carriera, è valutabile solo ai fini
del trattamento di quiescenza ex art. 24 della legge 22 novembre 1962
n. 1646, ma non è compreso tra quelli considerati dal citato art. 12
della legge n. 152.
Tuttavia, l'indennità premio di servizio ha carattere di
trattamento previdenziale, funzionalmente collegato, per espressa
dizione della legge, al trattamento di quiescenza erogato dagli
Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro; sicché
appare illogica l'ammissione al riscatto ai fini della indennità
stessa soltanto dei soli periodi di studio universitario ovvero dei
corsi speciali di perfezionamento.
Si denuncia pertanto la illegittimità costituzionale della norma,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo
l'esclusione sorretta da alcuna logica motivazione.
L'esclusione pare anche in contrasto con l'art. 97 della
Costituzione, in quanto contraria al criterio di imparzialità
imposto all'Amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici.
Con atto depositato il 20 giugno 1991 si sono costituite le sigg.re
Giuliana Del Bue, Simona Gibertini, Daniela Ponti e Giuliana Viani,
rappresentate e difese dall'avv.to Franco Agostini.
Nella memoria si rileva che il Tribunale di Reggio Emilia si è
richiamato alle numerose precedenti decisioni della Corte
costituzionale, tutte conformi, con le quali appunto è stato
riconosciuto il diritto al riscatto per corsi di studio equiparabili
a quelli universitari necessari per l'ammissione al posto di lavoro e
già considerati valutabili ai fini del riscatto per il trattamento
di pensione. Si chiede, perciò, che sia dichiarata la illegittimità
costituzionale della norma denunciata. Considerato in diritto
1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà
facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi
speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme
vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di
quiescenza.
1.2. - Il Pretore remittente ravvisa la norma in contrasto con gli
artt. 3 e 97 della Costituzione poiché restano così esclusi dal
beneficio - con evidente irragionevolezza - i periodi di studio, non
universitario, compiuti per il conseguimento del diploma di
infermiere professionale quando il titolo risulti indispensabile per
i fini della qualifica ricoperta.
2. - La questione è fondata.
L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro), contiene, invero, la previsione specifica di riscatto a fini
di quiescenza dei periodi di studio invocati, a condizione che il
relativo diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei
posti occupati durante la carriera. Una esclusione di essi da
qualsiasi ulteriore riconoscimento a titolo di indennità premio di
servizio si prospetta pertanto, assorbito ogni altro riferimento,
irrazionale ex art. 3 Cost.: va infatti considerato, in punto, che
per costante giurisprudenza di questa Corte l'indennità di cui
trattasi è da porre accanto alla pensione nell'ambito dell'intero
trattamento di quiescenza (cfr. da ultimo, sentenza n. 73 del 1985) e
pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla
preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione
(cfr. anche legge 8 agosto 1991, n. 274, art. 8).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli
infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge
22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del
corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per
la liquidazione della indennità premio di servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte