Sentenza n. 26/1993
Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
citata
- art. 1r.d. 1661/1929
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 1 del regio
decreto 12 settembre 1929, n. 1661 "Trasformazione del Ministero
dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle
foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi
sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle
corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato;
modificazione della denominazione del Ministero della pubblica
istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale ed
istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di
Stato per l'educazione fisica e giovanile" e del regio decreto 27
settembre 1929, n. 1663, "Ripartizione dei servizi, già di
competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni",
iscritto al n. 53 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avv. Mario Bertolissi per i delegati dei consigli
regionali del Veneto, della Valle d'Aosta, del Piemonte e delle
Marche;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970 e
successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare presentata dai consigli regionali delle regioni Trentino
Alto-Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche,
Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto sul seguente quesito:
"Volete che siano abrogati:
- l'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661
(Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per
l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione
presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di
sottosegretario di Stato, modificazione della denominazione del
Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero
dell'educazione nazionale e istituzione presso detto Ministero di un
posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e
giovanile);
- il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, "Ripartizione dei
servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale,
fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero
delle corporazioni".
2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale ha
ritenuto la tempestività della presentazione della richiesta
referendaria (ordinanza del 23 ottobre 1992); ha dato atto che le
deliberazioni dei consigli regionali sono state ritualmente adottate.
Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il presidente di questa
Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13
gennaio 1993, dandone avviso ai presentatori della richiesta e al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 33, secondo
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. - Si sono costituiti i delegati dei consigli regionali del
Veneto, della Valle d'Aosta, del Piemonte e delle Marche, i quali
hanno rilevato la necessità del ricorso al referendum abrogativo per
realizzare adeguamenti della struttura e dei servizi del Ministero de
quo alla mutata situazione per effetto dell'avvenuto decentramento di
servizi ministeriali e soprattutto per effetto dell'attuazione
dell'ordinamento regionale e del trasferimento della delega alle
regioni della massima parte delle competenze ministeriali.
Hanno altresì osservato che i limiti e le condizioni richieste
dall'art. 75 della Costituzione così come interpretato dalla Corte
costituzionale sono stati osservati e hanno pertanto concluso per la
ammissibilità del referendum. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo sulla cui
ammissibilità la Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 1 del regio
decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e, per intero, il regio decreto
27 settembre 1929, n. 1663.
Ai suddetti fini, la indagine sulla sussistenza dei requisiti di
chiarezza, univocità ed omogeneità ha esito positivo.
Il quesito referendario risulta congruo e coerente con le
finalità che i suoi promotori si sono proposti e l'eliminazione o la
permanenza delle norme che ne sono oggetto dipende effettivamente
dalla risposta che fornirà il corpo elettorale.
1.1. - Si ritiene, inoltre, per la prima parte del quesito, quella
cioè che riguarda l'art. 1 del regio decreto n. 1661 del 1929, che
nessuno effetto negativo produce sui suddetti requisiti il fatto che
il titolo di esso, che è contenuto nel quesito referendario,
riguardi, oltre il Ministero dell'agricoltura e foreste, che i
promotori intendono sopprimere nelle strutture in considerazione del
trasferimento o della delega alle regioni della massima parte delle
funzioni ministeriali, anche la denominazione del Ministero della
pubblica istruzione e la istituzione, presso di esso, di un
sottosegretariato.
È essenziale il rilievo che il suddetto art. 1 riguarda solo il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che il regio decreto n.
1663 del 1929, che è l'oggetto della seconda parte del quesito, si
riferisce alle strutture ed alle funzioni del Ministero
dell'agricoltura e foreste, che, per effetto di norme successive a
quelle oggetto del quesito referendario ed, in particolare, a seguito
del trasferimento e della delega delle funzioni in materia alle
regioni, si sono sostanzialmente ridotte. Sicché, le finalità dei
promotori possono avere attuazione e l'elettore chiamato a
pronunziarsi sul quesito non può essere minimamente fuorviato.
2. - Non sussistono le cause di inammissibilità specificamente
previste dall'art. 75 della Costituzione.
Le norme oggetto del quesito referendario non rientrano in nessuna
delle ipotesi escluse. Non si tratta né di una legge di bilancio,
né di una legge di amnistia e di indulto, né di una legge
tributaria, né di una legge di autorizzazione a ratificare un
trattato internazionale.
2.1. - Vero è che nel trattato istitutivo della Comunità
economica europea, ratificato con la legge n. 1203 del 1957,
l'agricoltura ha una posizione di grande rilievo (articoli da 38 a
47) e di grande interesse per la sua incidenza sull'attuazione del
mercato comune e che l'art. 3 dello stesso trattato, nel testo
sostituito dall'art. G, n. 3 del trattato approvato a Maastricht il 7
febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con la legge 3 novembre
1992, n. 454, ribadisce l'impegno degli Stati membri per una politica
comune nel settore dell'agricoltura e della pesca.
Ai fini che interessano, è sufficiente, peraltro, rilevare che
gli articoli 5 e 6 della legge di ratifica del trattato C.E.E.
impegnano lo Stato membro ad adottare le misure di carattere generale
e particolare, atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi
derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle
istituzioni comunitarie e prevedono il coordinamento delle politiche
economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obblighi
del trattato in stretta collaborazione con le istituzioni
comunitarie. Non indicano, però, gli organi ai quali lo Stato membro
deve affidare i relativi compiti e funzioni. Sicché non sussiste
violazione di obblighi derivanti da trattati internazionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n.
1661 "Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in
Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di
Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale;
istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo
posto di sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione
del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero
dell'educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un
posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e
giovanile" e il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663,
"Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero
dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e il Ministero delle corporazioni", richiesta dichiarata
legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso
la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte