Sentenza n. 26/1994
Altra decisione · depositata il 10/02/1994 · relatore Francesco Guizzi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento
notificato il 20 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 3 aprile
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del telex
n. 200/02894/1.12 del 20.1.1993 con cui si comunicava che, ai fini
dell'intesa governativa, i programmi promozionali della Provincia
relativi ad iniziative all'estero nei vari settori per l'anno 1993
dovevano contemplare una riduzione delle attività in termini reali e
finanziari del 20% rispetto ai programmi del precedente anno ed
iscritto al n. 11 del registro conflitti 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e
l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, nella persona del Presidente
del Consiglio dei ministri, a seguito del telex n.
200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230 del Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri pervenutole il
20 gennaio 1993, dove si avverte che, ai fini della intesa
governativa, i programmi promozionali delle regioni e delle province
autonome, relativi alle iniziative all'estero per l'anno 1993,
dovranno essere ridotti del 20 per cento rispetto all'anno
precedente; e si specifica che alle richieste per l'intesa
governativa dovrà essere acclusa una scheda comparativa, dalla quale
risulti detta riduzione.
La Provincia ricorrente ritiene che tale atto sia illegittimo e
lesivo della sua sfera di autonomia, in relazione alle norme
statutarie che le attribuiscono competenza legislativa ed
amministrativa nei vari settori cui afferisce l'attività
promozionale all'estero, nonché in relazione alle norme che
garantiscono la sua autonomia finanziaria (richiama, in particolare,
l'art. 8, nn. 9, 12, 20, 21; l'art. 9, nn. 3 e 8; l'art. 16 e
l'intero titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato
dalla legge 30 novembre 1989, n. 386). E aggiunge che l'atto
impugnato non può essere considerato di indirizzo, ai sensi
dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non
essendo stato adottato nelle forme previste dall'ordinamento (art. 3,
legge 22 luglio 1975, n. 382; art. 2, lett. d), legge 23 agosto 1988,
n. 400).
L'atto d'altronde non è sorretto da ragioni attinenti alla
politica estera e muove, semmai, da esigenze di contenimento della
spesa pubblica. A tal riguardo, la Provincia sottolinea come le
attività promozionali all'estero siano espletate a suo esclusivo
carico, nell'ambito delle risorse ad essa spettanti e nei limiti del
bilancio, approvato con legge, sul quale si esplica il controllo
governativo ex art. 55 dello Statuto.
L'atto impugnato sarebbe privo, altresì, di base legale, in
violazione del principio di legalità sostanziale, e risulterebbe
immediatamente lesivo dell'autonomia provinciale, perché pone una
prescrizione che prefigura già il diniego dell'intesa governativa su
programmi provinciali difformi.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che
nella memoria depositata ha osservato come l'atto impugnato non
incida direttamente sulle scelte, in questa materia, demandate alle
regioni e alle province autonome, ma suggerisca un orientamento
generale di contenimento della spesa pubblica. L'atto sarebbe dunque
preordinato alle successive determinazioni delle regioni e delle
province autonome, rispetto alle quali deve operare l'intesa con il
Governo. È solo nei confronti di un diniego d'intesa che potrebbe
rilevare, in ipotesi, un atto invasivo, come tale suscettibile di dar
luogo a conflitto di attribuzione.
Del resto, la stessa forma dell'atto (telex del Ministro per gli
affari regionali), lungi dall'infirmarne la legittimità, conferma
che si tratta di un avvertimento di carattere preliminare, non
diversamente dalla circolare del 9 luglio 1992 cui il telex si
ricollega.
L'Avvocatura ha concluso, quindi, nel senso dell'inammissibilità
del ricorso. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo l'annullamento del telex del Ministro per gli affari
regionali indicato in epigrafe, con il quale si comunica che, ai fini
della necessaria intesa governativa, i programmi promozionali della
Provincia, relativi alle iniziative all'estero per il 1993, dovranno
essere ridotti del 20 per cento rispetto all'anno precedente. Il
telex prevede inoltre che le richieste predisposte ai fini di tale
intesa dovranno essere corredate da una scheda comparativa da cui
risulti detta riduzione.
2. - Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
avanzata, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri
dall'Avvocatura generale dello Stato, sulla base della inidoneità
dell'atto impugnato a integrare la situazione di conflitto.
Sostiene l'Avvocatura che solo in un diniego d'intesa si potrebbe
rinvenire un atto invasivo delle competenze provinciali, mentre il
telex avrebbe natura di monito preliminare.
L'eccezione va disattesa, perché l'atto impugnato non contiene un
mero invito e neanche può interpretarsi come pressione di natura
politica rivolta alle regioni e alle province autonome per limitarne
le attività promozionali all'estero: il riferimento, presente nel
telex, alla compilazione della scheda comparativa, da allegare alle
richieste di intesa, rivela una chiara manifestazione di volontà in
ordine all'affermazione di una propria competenza (nella
giurisprudenza di questa Corte, v. in particolar modo le sentt. nn.
217 e 157 del 1991, e la n. 771 del 1988) e prefigura già il diniego
dell'intesa governativa su programmi provinciali difformi.
Il conflitto deve dunque ritenersi ammissibile.
3. - Nel merito, il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità di
direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri prive di idonea
forma legale e, oltretutto, carenti di fondamento legale sostanziale
(v., fra le più recenti, le sentt. 45 del 1993 e 384 del 1992).
Il telex in esame non può considerarsi atto di indirizzo e di
coordinamento sulle attività promozionali, perché sguarnito di quei
requisiti formali espressamente richiesti dalla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in particolare dall'art. 2, comma 3, lett. d), e già
individuati da questa Corte (v. soprattutto le sentt. n. 338 e 242
del 1988).
Manca, poi, il fondamento legale sostanziale dell'atto: rientra
infatti nell'indirizzo e coordinamento statale delle attività
promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome la
valutazione di compatibilità delle attività proposte con gli
indirizzi di politica estera anche per gli aspetti commerciali e
finanziari; ma ciò non può confondersi con anomale misure di
controllo della gestione finanziaria regionale, che recherebbero
lesione al principio di autonomia finanziaria su risorse già
iscritte in bilancio (v. ancora la citata sent. n. 384 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali,
disporre la riduzione del 20 per cento delle attività promozionali
all'estero delle regioni e delle province autonome per il 1993
rispetto al precedente anno, vincolando le regioni e le province
stesse a corredare di adeguata scheda comparativa le richieste per
l'intesa governativa; conseguentemente, annulla il telex della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari
regionali, n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte