Sentenza n. 26/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
citata
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 1d.lgs. 534/1993
- art. 84d.lgs. 533/1993
- art. 1Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
- art. 2legge 422/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione:
a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle
modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in
particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti
parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei
seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale
nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per
cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per
cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale
mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83
e 84";
art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "da esprimere
su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,
accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18,
comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non
possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio
complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più
contrassegni, deve essere uguale", e n. 2): "un voto per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero
dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un
nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";
art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di
candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,
limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente
alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi
uninominali sia che si riferiscano a liste,";
art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e
alle parole "e delle liste";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati";
art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si
collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con
altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa
la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il
candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle
parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le
liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del
candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di
più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è
effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le
ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore";
art. 18-bis;
art. 19;
art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei
candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei
candidati o", alle parole "e della lista dei candidati", nonché alle
parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata
la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione
nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature
nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di
lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano
alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente
alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7,
limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché
alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della
lista";
art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";
art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2)
limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle
parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le
liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4)
limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle
parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi
in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2,
limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e
delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";
art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista";
art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle
liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da
assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I
contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato
stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del
manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3),
limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle
parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle
liste";
art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista";
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e
delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole:
"e delle liste";
art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di
candidati";
art. 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie
del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione"
e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore
diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla
parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate
nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano
accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva
lista, nell'ambito degli stessi spazi";
art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le
liste dei candidati nonché";
art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono
compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale.";
art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e
alle parole "o della circoscrizione";
art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e,
sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e
nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista
prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la
scelta della lista rappresenta un voto di lista.";
art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola:
"rispettive";
art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle
schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il
voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme
con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma
3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si
applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di
lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono
essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";
art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
art. 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra
elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in
cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato
alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal
candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati
dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei
voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale
cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato
eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di
candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale
alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette
nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale
circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle
singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo
periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei
quozienti così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui
all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi
in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato
eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene
determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi
ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei
votanti nel collegio uninominale;", al n. 4): "determina la
graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati
eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima
lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A
parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso
di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a
far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui
è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini
di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista.";
art. 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati";
art. 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
art. 83;
art. 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale
le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.
Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi
dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che
seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una
lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti,
sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e
seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati
della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4, che non
risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a
più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo
dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine
delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto
periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà
comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai
sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
art. 85;
art. 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84
che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è
attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che
nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia
già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui
all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.", iscritto
al n. 94 del registro referendum;
b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad
oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del
Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle
parole: "con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per
l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è
costituita in unica circoscrizione elettorale."; comma 4: "I collegi
uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 422.";
art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi
sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i
gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.";
art. 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano
al riparto dei seggi in ragione proporzionale";
art. 17;
art. 18;
art. 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi
in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario";
comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa,
resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo
proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'ufficio elettorale
regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la
più alta cifra individuale.", iscritto al n. 105 del registro
referendum;
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittime le richieste;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Giovanni Motzo e Beniamino Caravita di Toritto
per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini e altri e
l'ha dichiarata legittima con ordinanza dell'11 dicembre 1996,
provvedendo con la medesima ordinanza (e con la successiva ordinanza
di correzione di errori materiali del 20 dicembre 1996) a integrare
il quesito nei termini seguenti:
Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,
limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei
seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale
nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per
cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per
cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale
mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83
e 84";
art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "da esprimere
su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,
accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18,
comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non
possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio
complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più
contrassegni, deve essere uguale", e n. 2): "un voto per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero
dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un
nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";
art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di
candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,
limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente
alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi
uninominali sia che si riferiscano a liste,";
art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e
alle parole "e delle liste";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati";
art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si
collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con
altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa
la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il
candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle
parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le
liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del
candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di
più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è
effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le
ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore";
art. 18-bis;
art. 19;
art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei
candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei
candidati o", alle parole "e della lista dei candidati", nonché alle
parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata
la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione
nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature
nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di
lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano
alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente
alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7,
limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché
alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della
lista";
art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";
art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2)
limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle
parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le
liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4)
limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle
parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi
in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2,
limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e
delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";
art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista";
art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle
liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da
assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I
contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato
stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del
manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3),
limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle
parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle
liste";
art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista";
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e
delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole:
"e delle liste";
art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di
candidati";
art. 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie
del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione"
e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore
diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla
parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate
nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano
accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva
lista, nell'ambito degli stessi spazi";
art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le
liste dei candidati nonché";
art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono
compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale.";
art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e
alle parole "o della circoscrizione";
art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per
la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e,
sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e
nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista
prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la
scelta della lista rappresenta un voto di lista.";
art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola:
"rispettive";
art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle
schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il
voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme
con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma
3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si
applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di
lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono
essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";
art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
art. 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra
elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in
cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato
alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal
candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati
dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei
voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale
cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato
eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di
candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale
alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette
nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale
circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle
singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo
periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei
quozienti così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui
all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi
in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato
eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene
determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi
ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei
votanti nel collegio uninominale;", al n. 4): "determina la
graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati
eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima
lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A
parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età . In caso
di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a
far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui
è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini
di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista."; art. 79, comma 5, limitatamente
alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente
alle parole: "e delle liste dei candidati"; art. 81, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista"; art. 83; art. 84, comma 1:
"Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizio nale, ricevute
da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui
all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai
quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista,
secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi
è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1,
numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine
progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più
posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del
numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle
rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui
all'articolo 77, comma 1, numero 4, che non risultino già proclamati
eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con
gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla
proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra
elettorale più elevata. Qualora al termine delle proclamazioni
effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora
da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale
nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
numero 4), ultimo periodo."; art. 85; art. 86, comma 4: "Il seggio
attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della
medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue
immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di
lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i
propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84,
comma 1, terzo, quarto e quinto periodo?".
2. - Con ordinanza
dell'11 dicembre 1996, l'Ufficio centrale, ha dichiarato legittima,
all'esito della verifica di regolarità, la richiesta di referendum
popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini e altri sul
seguente quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica",
limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente
alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle
parole: "tre quarti dei", alle parole: ", con arrotondamento per
difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi
spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione
elettorale."; comma 4: "I collegi uninominali della regione
Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.
422."; art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori
seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali
tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali."; art.
9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al
riparto dei seggi in ragione proporzionale"; art. 17; art. 18; art.
19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la
proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6,
limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti
vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale
nelle circoscrizioni regionali l'ufficio elettorale regionale
proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta
cifra individuale?".
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza
dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il
giorno 9 gennaio 1997 per le conseguenti deliberazioni, dandone
regolare comunicazione.
4. - Nella giurisprudenza costituzionale che
ha posto quale condizione di ammissibilità l'esistenza di una
"normativa residua" immediatamente applicabile (sentenze nn. 5 del
1995, 32 del 1993 e 47 del 1991), la difesa dei promotori rinviene,
in una memoria a sostegno dell'ammissibilità, un paradosso: la Corte
eleva a canone una tecnica, quella manipolativa, che dovrebbe essere
eccezionale; sì che diviene obbligatoria l'inclusione nel quesito di
"singole parole o singole frasi prive di autonomo significato
normativo", al fine di ottenere una normativa autoapplicativa. Il
carattere abrogativo del referendum implica invero uno schema
binario, spettando ad esso la pars destruens e al legislatore
rappresentativo la pars construens. Ma la giurisprudenza della Corte
condurrebbe al risultato opposto, perché in ragione del pur
apprezzabile obiettivo di salvaguardare la costante operatività
dell'organo costituzionale, si nega il dispiegarsi della potestà
legislativa parlamentare, spogliando le Camere della loro prerogativa
più gelosa, qual è quella di decidere sulla legge elettorale. I
referendum hanno, nella sostanza, carattere abrogativo "secco",
giacché colpiscono quella parte delle due leggi elettorali che
prevede l'attribuzione del 25 per cento dei seggi con metodo
proporzionale. Le altre operazioni di ritaglio - prosegue la memoria
- riguardano disposizioni che non disciplinano, bensì richiamano il
sistema dei seggi. Sarebbe comunque desumibile dagli artt. 60 e 61
della Costituzione un principio di ultrattività delle leggi
elettorali abrogate, e andrebbe dunque superata la causa di
inammissibilità che la Corte ha addotto nella sentenza n. 5 del
1995. Di qui, l'insistere sui doveri costituzionali che vengono
attivati dall'abrogazione di una legge elettorale: doveri che
coinvolgono i comportamenti di tutti gli organi costituzionali.
L'eventuale (e non auspicata) inerzia legislativa postula
l'intervento sollecitatorio del Capo dello Stato e il comportamento
attivo del Governo, il quale è tenuto a intraprendere le iniziative
conseguenti all'esito favorevole della consultazione referendaria
senza attendere che l'inerzia e la carenza altrui si consolidino, e
dovrà presentare, se necessario, il disegno di legge delega per la
revisione o l'integrale rideterminazione dei collegi uninominali. I
Presidenti delle Camere, a loro volta, nomineranno la commissione per
la verifica e la revisione dei collegi prevista dall'art. 7, comma 6,
della legge n. 277 del 1993 (Camera dei deputati) e dall'art. 7,
comma 4, della legge n. 276 del 1993 (Senato), e questa formulerà le
indicazioni in proposito. Quanto ai rimedi volti a garantire la
costante operatività dell'organ o, il Comitato si appella alla
garanzia che nel nostro ordinamento è offerta dal giudizio sui
conflitti di attribuzione fra poteri, anche con riguardo alle
omissioni costituzionali. Se è vero che l'inerzia legislativa nel
dare attuazione all'esito referendario lede il potere del Capo dello
Stato di sciogliere le Camere (anticipatamente o per decorso della
scadenza costituzionale), è comunque esperibile il conflitto di
attribuzione contro le Camere e, se del caso, contro il Governo. La
Corte costituzionale potrebbe sollevare di fronte a sé questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 276 del 1993 e
dell'art. 7 della legge n. 277 del 1993 nella parte in cui non
prevedono che i meccanismi per la revisione dei collegi uninominali
siano operativi senza bisogno di una delega legislativa (il parere
della Commissione per la revisione, nominata in funzione di garanzia
dai Presidenti delle Camere, potrebbe essere recepito, in caso di
inerzia legislativa, con atto del Governo). Considerato in diritto
1. - Le due richieste di referendum popolare hanno per oggetto la
disciplina elettorale dei due rami del Parlamento e mirano a
sopprimere i meccanismi che prevedono l'attribuzione del 25 per cento
dei seggi con metodo proporzionale: i relativi giudizi di
ammissibilità vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La soppressione della quota proporzionale, che nella normativa
elettorale del 1993 tempera l'esplicazione del principio
maggioritario, è perseguita attraverso l'abrogazione di quelle parti
delle due leggi elettorali che regolano l'attribuzione di seggi con
metodo proporzionale, nonché delle disposizioni conseguenziali,
incluse a fini di completezza nella richiesta referendaria. Nel
quesito sul testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei
deputati, il nucleo essenziale è l'abrogazione, all'art. 1, commi 2
e 4, dei due incisi che prevedono l'assegnazione del 25 per cento dei
seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste
concorrenti; il resto rappresenta un'operazione di "cosmesi
normativa" per ripulire il testo. Nel quesito inerente all'elezione
del Senato, ci si avvale più volte della cosiddetta tecnica del
ritaglio, ma nella sostanza il quesito è imperniato sull'abrogazione
delle disposizioni essenziali per il recupero proporzionale (v.,
all'art. 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la
soppressione dell'ultimo periodo, che ha rilievo normativo autonomo).
In conclusione, i due quesiti sono assistiti dai requisiti di
chiarezz a e omogeneità, in quanto rispondono a una matrice
unitaria: quella di far espandere il principio maggioritario
positivamente accolto dalle due leggi elettorali del 1993 e fin qui
limitato dai meccanismi ispirati dal principio proporzionale.
3. -
Va tuttavia ricordato che i referendum abrogativi delle leggi
elettorali degli organi costituzionali non devono paralizzarne i
meccanismi di rinnovazione, che sono strumento essenziale della loro
necessaria, costante operatività. Sono invero ammissibili referendum
abrogativi parziali di tali leggi, purché la normativa risultante
dall'abrogazione, che si suole definire residua, sia immediatamente
applicabile, consentendo la rinnovazione, in qualsiasi momento,
dell'organo rappresentativo (sentenze nn. 5 del 1995, 32 del 1993, 47
del 1991). Ciò assume particolare importanza per il Parlamento, che
è istituto caratterizzante dell'ordinamento (sentenza n. 154 del
1985) ed è luogo privilegiato della rappresentanza politica (cfr.
sentenza n. 379 del 1996), sì che la paralisi, anche soltanto
temporanea, dei meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee
parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della democrazia
rappresentativa.
4. - Va quindi esaminata la "normativa residua"
conseguente all'eventu ale abrogazione referendaria. E se è vero
che la soppressione delle disposizioni prima menzionate dà vita a
una compiuta disciplina orientata verso l'adozione integrale del
"maggioritario", ciò non significa che essa comporti una piena
garanzia di efficienza del sistema. Perché sorge, a questo riguardo,
la questione della ridefinizione dei collegi elettorali, con
modalità distinte per i due rami del Parlamento, ma con identici
problemi di operatività. 4.1. Il quesito, una volta accolto,
determinerebbe l'espansione del sistema maggioritario per
l'attribuzione del totale dei seggi per la Camera dei deputati
(l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, così disporrebbe: "In ogni circoscrizione, il totale
dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi
uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato
il maggior numero di voti"). Si renderebbe necessario, quindi,
procedere a una nuova definizione dei collegi uninominali in ciascuna
circoscrizione, ridisegnandola in modo da ottenere un numero, sul
territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non
più, com'è ovvio, al 75 per cento. La ripartizione compiuta con il
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, emanato in attuazione
della delega contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge n. 277 del
1993 - ove si ammetta la sopravvivenza di tale atto dopo l'esito
positivo del referendum - permetterebbe l'elezione di un numero di
deputati inferiore a quello previsto dalla Costituzione: 475 e non
630. In queste condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la
rinnovazione dell'organo, secondo quanto già messo in luce dalla
sentenza n. 5 del 1995. Né può dirsi sufficiente, allo stato,
l'attività istruttoria svolta dalla speciale commissione tecnica, di
cui all'art. 7 della legge n. 276 del 1993, dal momento che
occorrerebbe pur sempre un intervento del legislatore, volto a
conferire una nuova delega o imperniato su una diversa scansione
procedurale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con la
garanzia dei pareri delle Camere. 4.2. Quanto al Senato, a ogni
Regione è assegnato un numero di collegi uninominali pari a tre
quarti dei seggi, e cioè complessivamente 232 su 315 (v. il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, che determina i collegi
uninominali del Senato). E, dunque, stante la previsione dell'art. 57
della Costituzione, non funzionerebbe più, anche qui, la rete dei
collegi disegnata dal decreto legislativo n. 535, e la normativa
residua non sarebbe in concreto applicabile, con impedimento per il
rinnovo dell'assemblea rappresentativa, cui dovrebbe rimediare il
legislatore.
5. - La difesa del Comitato promotore invoca
l'esistenza di un obbligo di cooperazione per dar seguito alla
volontà referendaria, che imporrebbe di rivedere la "mappa" dei
collegi, rimpicciolendoli e aumentandoli di numero. Ma si è già
rilevata l'assenza di un meccanismo permanente di revisione dei
collegi: non è infatti sufficiente l'attività della commissione
tecnica, sì che si rende necessario un nuovo intervento del
legislatore, con modalità che vanno ricondotte alla sua sfera di
discrezionalità politica. Il problema della costante operatività
del Parlamento - si rileva altresì in memoria - è un nodo
ordinamentale di cui tutti debbono farsi carico. Ma pur asserendo la
natura giuridica di tale "obbligo di cooperazione" - che non sarebbe
espressione di una mera regola di correttezza - rimane pur sempre
l'ipotesi di una non rimediabile inosservanza.
6. - La difesa del
Comitato si appella anche alla ultrattività della legislazione
elettorale delle Camere, che discenderebbe dal "principio di
continuità normativa": ove la nuova disciplina elettorale - essa
sostiene - risulti sfornita di misure attuative e non sia
immediatamente applicabile, vi sarebbe ultrattività della
precedente, seppur abrogata. È certo affermato in Costituzione il
principio della continuità funzionale degli organi costituzionali,
che è la ratio di istituti definiti dal diritto positivo come la
prorogatio e la supplenza. Ma questa Corte, nella sentenza n. 5 del
1995, ha escluso che da ciò consegua l'ultrattività della normativa
elettorale degli organi costituzionali, in deroga ai principi che
regolano la successione delle leggi nel tempo; e ha sottolineato che
ciò non può non valere anche in ordine ai rapporti tra abrogazione
referendaria e normativa sottoposta a referendum. Né soccorre il
richiamo ai lavori preparatori delle due leggi elettorali (le nn. 276
e 277 del 1993), il cui esame dimostra, anzi, che si è ritenuto
oggetto di scelta del legislatore prevedere l'ultrattività della
disciplina abrogata, in attesa che siano predisposte le misure
necessarie all'operatività della nuova. Va ricordato, qui, come le
due norme transitorie, di cui agli artt. 10 delle leggi nn. 276 e
277 del 1993 (che pongono invero una disciplina differenziata per le
due Camere), siano state inserite con emendamento aggiuntivo per
evitare il pericolo di un vuoto normativo, e comunque incertezze
interpretative, non essendo condivisa dalla maggioranza l'opinione di
chi le riteneva superflue, perché espressione di un principio, non
scritto, di continuità normativa (v. Camera dei deputati, assemblea,
24 e 30 giugno 1993; Senato, assemblea, 14 luglio 1993). E va
aggiunto che recenti progetti, tendenti a regolare la successione nel
tempo delle norme elettorali, muovono dall'assunto che fra l'entrata
in vigore della modifica legislativa e la sua attuazione vi sia, fin
qui, un periodo di non operatività, che potrebbe condurre a una
gravissima crisi del sistema di democrazia rappresentativa (Camera
dei deputati, XIII legislatura, relazione alla proposta di legge n.
2423).
7. - Le due richieste di referendum popolare sono dunque
inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di
referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in
epigrafe:
del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati), modificato da ultimo
dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 534;
del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);
Richieste dichiarate legittime, con ordinanza dell'11-13 dicembre
1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte