Sentenza n. 26/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 155/1993
- art. 3legge 243/1993
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, lettera b),
del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 243 e dell'art. 3, primo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con ordinanze emesse il 31
marzo 1998 dal pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra
Zeni Mario e l'INAIL, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1998
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 1998, e il 15 ottobre 1998 dal tribunale di
Lecce nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Giuri Rocco,
iscritta al n. 888 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1998;
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Saverio Muccio per l'INAIL e l'avvocato dello
Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso della controversia in materia previdenziale promossa
da Zeni Mario nei confronti dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il pretore di Trento
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art 14, lettera b), del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243.
Premette in punto di fatto il giudice a quo che lo Zeni, essendosi
procurato una ferita ad una mano nelle operazioni di rinnovo di un
frutteto dell'azienda agricola di famiglia, ha convenuto in giudizio
l'INAIL onde ottenere le relative prestazioni; l'ente previdenziale,
tuttavia, pur avendo accertato la sussistenza di una riduzione della
capacità lavorativa di entità superiore al minimo indennizzabile,
ha respinto in via amministrativa la domanda, sostenendo che il
ricorrente non rientra nella tutela assicurativa di cui al d.P.R. del
30 giugno 1965, n. 1124.
Ad avviso del rimettente nessun dubbio sussiste sul requisito della
rilevanza, poiché la domanda avanzata giudizialmente dallo Zeni
dovrebbe essere respinta in base alle risultanze di fatto ed alla
norma impugnata. Prima dell'entrata in vigore di quest'ultima,
infatti, i lavoratori autonomi in agricoltura rientravano
nell'assicurazione in oggetto, ai sensi dell'art. 205, lettera b) del
citato d.P.R., a condizione che prestassero il proprio lavoro con
carattere di abitualità, non richiedendosi la prevalenza o
l'esclusività di detto lavoro agricolo. Il requisito
dell'abitualità, secondo la pacifica interpretazione datane dalla
giurisprudenza, andava valutato in rapporto alle esigenze dei fondi
cui si dedicava il lavoratore. Sulla base della norma oggi in esame,
invece, a decorrere dal 1 giugno 1993, i lavoratori autonomi in
agricoltura aventi diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro debbono essere individuati secondo i criteri di cui alla legge
26 ottobre 1957, n. 1047, ossia con le medesime regole vigenti per
l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia. E
poiché quest'ultima legge viene integrata dagli artt. 2 e 3 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9, ne consegue che attualmente il lavoratore
autonomo in agricoltura è tutelato contro gli infortuni sul lavoro a
condizione che si dedichi a tale attività non più in maniera
abituale, bensì in maniera esclusiva o prevalente. Il novum
costituito dalla norma impugnata, dunque, sta nell'aver ristretto il
novero dei lavoratori agricoli aventi diritto alla tutela
assicurativa.
Per ciò che concerne la non manifesta infondatezza, il pretore di
Trento osserva che è incongruo ed irrazionale escludere dalla tutela
contro gli infortuni sul lavoro i lavoratori agricoli che non si
dedicano in modo esclusivo o prevalente a tale attività, perché vi
sono fondi che richiedono una dedizione esclusiva, mentre in altri il
lavoro non può protrarsi più di un certo numero di giornate
all'anno; ne consegue che il parametro dell'abitualità, cui il
sistema si conformava fino all'entrata in vigore della norma in
questione, appare molto più consono alla particolare struttura
dell'attività agricola svolta da lavoratori autonomi.
La norma da scrutinare, invece, finisce con l'ostacolare
irrazionalmente sia il lavoro part-time reso sempre più frequente
dalla crescente meccanizzazione in agricoltura, sia l'attività
svolta nelle zone svantaggiate, dove la scarsa redditività della
terra costringe i lavoratori agricoli a procurarsi un'ulteriore
attività, perdendo con ciò il diritto alla protezione
antinfortunistica. E d'altronde il rimettente rileva che anche
l'esistenza di un secondo lavoro non può giustificare l'eccessivo
rigore della norma impugnata, perché l'infortunio si risolve
comunque in una maggiore difficoltà di svolgimento anche della
diversa occupazione, per cui non viene meno la lamentata lesione
dell'art. 3 della Costituzione.
2. - Si è costituito in giudizio l'INAIL, chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Osserva l'ente previdenziale che la norma posta in dubbio dal
pretore di Trento risponde ad un razionale obiettivo di unificazione
di ogni forma di assicurazione obbligatoria dei lavoratori agricoli,
adeguando i requisiti di ammissione alla tutela contro gli infortuni
sul lavoro a quelli previsti per il regime assicurativo gestito
dall'INPS. Tale coordinamento, frutto di una scelta discrezionale del
legislatore certamente in armonia con i principi costituzionali,
risponde poi ad una finalità di ordine economico, poiché la
gestione INAIL relativa ai lavoratori agricoli presenta un bilancio
fortemente passivo. Ne consegue che l'esistenza di alcune differenze
di fatto non può comunque fondare un dubbio di legittimità
costituzionale.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
La difesa erariale rileva che la proposta questione, la quale
riecheggia quella già decisa dalla Corte con la sentenza n. 179 del
1996, pone un dubbio in termini di razionalità della normativa
impugnata. Tale dubbio, però, non ha ragion d'essere perché in un
regime di automatismo delle prestazioni, come quello vigente, spetta
alla scelta discrezionale del legislatore individuare i requisiti
minimi degli aventi diritto all'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro; né il giudice a quo d'altra parte, individua un tertium
comparationis limitandosi alla mera censura della norma in oggetto.
4. - Nell'ambito di altra controversia di carattere previdenziale
il tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della
stessa norma impugnata dal pretore di Trento e dell'art. 3, primo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui dette norme escludono dall'assicurazione i lavoratori
agricoli che sono comunque impegnati nell'attività di lavorazione
dei fondi per meno di 104 giornate all'anno.
Precisa il giudice a quo che nel caso sottoposto al suo giudizio il
lavoratore agricolo ha coltivato un fondo di sua proprietà per il
quale è previsto un impegno lavorativo di 69 giornate annue, nel
contempo maturando altre 51 giornate come bracciante agricolo. Il
tribunale, pertanto, lamenta l'irrazionalità delle norme citate
nella parte in cui non consentono il cumulo tra i due tipi di lavoro,
con ciò privando della copertura assicurativa quei lavoratori che,
pur lavorando in fondi diversi, sono stati comunque impegnati per
più di 104 giornate all'anno.
5. - In tale giudizio si è costituito l'INAIL, con una memoria
identica a quella presentata nell'altro, rassegnando le medesime
conclusioni.
È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con una
memoria di contenuto pressoché identico a quella redatta per l'altro
giudizio, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile
o, comunque, infondata. Osserva la difesa erariale che dall'ordinanza
di rimessione non risultano motivati in maniera sufficientemente
chiara i termini della controversia concreta; il che imporrebbe una
pronuncia di inammissibilità. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Trento dubita che l'art 14, lettera b), del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sia in contrasto con l'art. 3
della Costituzione là dove stabilisce che i lavoratori agricoli di
cui all'art. 205, lettera b) del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 hanno
diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro, a decorrere dal 1 giugno 1993, "secondo i criteri e le
modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive
modificazioni ed integrazioni", ossia a condizione che si dedichino
al lavoro agricolo "in modo esclusivo o almeno prevalente" (secondo
quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9).
Ad avviso del rimettente sarebbe incongruo ed irrazionale escludere
dalla tutela contro gli infortuni i lavoratori agricoli che non si
dedicano in modo esclusivo o prevalente a tale attività, dal momento
che vi sono terreni che richiedono un siffatto impegno, mentre in
altri il lavoro non può durare più di un certo numero di giornate
all'anno; inoltre la norma ostacolerebbe irrazionalmente sia il
lavoro part-time reso sempre più necessario dalla crescente
meccanizzazione in agricoltura, sia l'attività svolta nelle zone
svantaggiate, dove la scarsa redditività della terra costringe i
lavoratori agricoli a procurarsi un'ulteriore attività.
Il tribunale di Lecce deduce che la medesima norma e l'art. 3,
primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 - nella parte in cui
non riconoscono il diritto alle prestazioni per gli infortuni ai
lavoratori agricoli autonomi che, pur coltivando un loro fondo per il
quale occorrono meno di 104 giornate lavorative annue, superino poi
la soglia legale svolgendo altrove anche l'attività di bracciante
agricolo - siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
perché escludono dalle prestazioni rese dall'INAIL i lavoratori che,
cumulando le proprie giornate lavorative in fondi diversi, hanno
integrato la predetta condizione.
2. - Le due questioni, riguardando in buona parte le stesse norme
ed essendo comunque animate da una ratio unitaria, vanno riunite e
decise con la medesima pronuncia.
3. - Oggetto di entrambi gli incidenti di legittimità
costituzionale è un particolare aspetto della previdenza agraria
relativo ad alcuni limiti soggettivi e oggettivi di estensione
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali per i lavoratori agricoli autonomi. Giova premettere al
riguardo che l'art. 205 del d.P.R. n. 1124 del 1965, pur
ricomprendendo in detta assicurazione sia i lavoratori subordinati
che quelli autonomi, mantiene una evidente distinzione tra le due
categorie, tanto da menzionarle separatamente nelle lettere a) e b)
del testo. Inoltre la prima delle due norme oggi impugnate, ossia
l'art 14, lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
concerne soltanto i lavoratori agricoli autonomi, categoria che
comprende proprietari, mezzadri, coltivatori diretti, coloni e loro
familiari. Per questo gruppo di lavoratori, tutti caratterizzati
dalla sostanziale assenza di un vincolo di subordinazione, tale norma
prevede il diritto a fruire delle prestazioni assicurative in parola
non più in base al requisito della abitualità nel lavoro agricolo
(come avveniva in precedenza), ma in base al requisito della
esclusività o della prevalenza, con conseguente significativa
restrizione dell'ambito soggettivo della protezione contro gli
infortuni.
4. - La prima ordinanza da esaminare, del pretore di Trento, è
diretta a censurare siffatta restrizione sotto due profili, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione: quello di un'intrinseca
irrazionalità e quello di una violazione del principio di
eguaglianza, per il diverso e deteriore trattamento che viene a
realizzarsi in danno dei lavoratori agricoli autonomi che si trovino
nelle situazioni negative in precedenza indicate.
La questione non è fondata.
Secondo quanto già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte,
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur finalizzata
all'obiettivo della pronta liberazione del lavoratore dal bisogno, è
ispirata "piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una
di tipo pienamente solidaristico" (v., più di recente, le sentenze
n. 405 e n. 297 del 1999, nonché la n. 350 del 1997). Non c'è,
dunque, una completa socializzazione del rischio, sicché spetta alla
discrezionale scelta del legislatore, sindacabile da questa Corte
soltanto in caso di patente irrazionalità, l'individuazione delle
categorie di lavoratori alle quali va estesa la tutela assicurativa
in parola e la precisazione dei limiti di operatività di tale
tutela; limitazioni ancor più comprensibili in materia di lavoro
autonomo (v. sentenza n. 158 del 1987), poiché la protezione contro
gli infortuni è sorta avendo come naturali destinatari i lavoratori
subordinati.
Nella questione sollevata dal pretore di Trento il fulcro della
censura risiede nell'avere la legge sostituito, con effetto dal 1
giugno 1993, il criterio dell'esclusività o della prevalenza a
quello dell'abitualità per la copertura dei lavoratori autonomi dal
rischio infortunistico. Tale scelta del legislatore, già scrutinata
solo sotto il profilo della carenza di normativa transitoria
(sentenza n. 179 del 1996), oltre ad essere ragionevole in rapporto
alla peculiarità del lavoro agricolo autonomo ed in vista
dell'armonizzazione tra il sistema assicurativo gestito dall'INAIL e
quello gestito dall'INPS, costituisce legittimo esercizio della
menzionata discrezionalità, traducendosi appunto nell'introduzione
di uno dei possibili limiti all'obbligatorietà di tale
assicurazione. In altri termini è la stessa natura del rapporto
previdenziale con l'INAIL a rendere plausibile che la garanzia
assicurativa operi soltanto in presenza di una soglia minima di
prestazioni lavorative, cui si accompagna il correlativo obbligo di
versamento dei contributi. D'altra parte, per i soggetti estranei a
qualsiasi vincolo di subordinazione la durata dell'attività agricola
oltre un determinato numero di giornate costituisce sicuro indice di
distinzione rispetto ad un impegno meramente occasionale, molto
limitato nel tempo o svolto per i più vari scopi, e quindi è tale
da giustificare l'obbligatorietà di questa assicurazione intesa a
tutelare in materia infortunistica i lavoratori professionali. Né
va trascurato il rilievo che anche per fruire di altri trattamenti
previdenziali (come quello previsto dall'art. 25 della legge 8 agosto
1972, n. 457) il legislatore richiede una soglia minima di durata del
lavoro agricolo.
5. - Sono prive di fondamento anche le censure di violazione del
principio di eguaglianza sollevate dallo stesso pretore di Trento.
Ed infatti, sia che la disparità di trattamento venga individuata
nel confronto tra lavoratori agricoli subordinati e lavoratori
agricoli autonomi, sia ch'essa si identifichi, con maggiore aderenza
al contenuto dell'ordinanza di rimessione, nella presunta indebita
situazione di vantaggio di certi lavoratori autonomi rispetto ad
altri della stessa categoria, il rilievo non può comunque essere
accolto.
Sotto il primo profilo, la già accennata intrinseca diversità tra
lavoratori subordinati ed autonomi non consente di istituire un
raffronto tra le due categorie.
Quanto alla situazione di sfavore nella quale vengono a trovarsi
coloro i quali, per ragioni oggettive, non possono, come altri
lavoratori agricoli autonomi, dedicarsi alla coltivazione del fondo
in maniera esclusiva o prevalente, la Corte osserva che la mancanza
per costoro della copertura assicurativa costituisce, secondo i
precedenti rilievi, non irragionevole esercizio della
discrezionalità di cui il legislatore gode circa i limiti di
obbligatorietà di detta assicurazione, e non viola l'art. 3 della
Costituzione nemmeno sotto il profilo della ingiustificata disparità
di trattamento.
6. - La questione sollevata dal tribunale di Lecce, riguardante un
altro aspetto della questione, è parimenti infondata.
L'ordinanza in esame, impugnando anche l'art. 3 della legge 9
gennaio 1963, n. 9, sottopone allo scrutinio della Corte l'ulteriore
profilo della irrilevanza del cumulo, a fini previdenziali, del
lavoro prestato come bracciante con quello svolto come lavoratore
autonomo; nel giudizio a quo il ricorrente ha dedotto di avere, in
realtà, lavorato per un certo numero di giornate come bracciante,
sicché, sommando queste ultime a quelle svolte come lavoratore
autonomo, egli verrebbe a superare il numero di 104 giornate
richiesto dalla norma in questione come soglia minima per poter
fruire dell'assicurazione INAIL.
Occorre rilevare in proposito che l'interpretazione del tribunale
di Lecce, nonostante l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
difesa erariale e la diversa lettura della norma data dalla stessa
avvocatura in sede di discussione, appare motivata in modo conciso ma
sufficiente, e, come tale, la questione dev'essere esaminata dalla
Corte. Essa non può tuttavia essere accolta poiché il divieto di
cumulo, lungi dall'essere causa di violazione dei principi dell'art.
3 della Costituzione, costituisce ragionevole e coerente conseguenza
dello specifico sistema normativo.
Il lavoratore agricolo che esercita sia attività di bracciante che
attività autonoma è protetto dall'assicurazione contro gli
infortuni nel tempo di svolgimento della prima attività, mentre
rimane privo di copertura soltanto nel periodo della seconda, ove
esso sia di breve durata. Una simile diversità, tuttavia, non può
essere eliminata da questa Corte, non tanto per il rischio di
ulteriori sperequazioni consequenziali, quanto essenzialmente
perché, come si è detto, ciò rientra nei limiti della
discrezionalità legislativa, e perché eterogenee sono le situazioni
che si vorrebbero cumulare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art 14, lettera b), del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 243, e dell'art. 3, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle
norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal pretore di Trento e dal tribunale di Lecce con le ordinanze di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte