Sentenza n. 260/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 224-bisCodice di procedura penale
- art. 238Codice di procedura penale
- art. 224-bislegge 685/1985
- art. 238legge 685/1985
- art. 1legge 685/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
224-bis, secondo comma, e 238, secondo comma, del codice di procedura
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 22 dicembre 1984 dal Tribunale di Roma
sulle richieste di riesame di provvedimenti di convalida di sequestro
proposte da Di Pinto Giancarlo e da Di Felice Settimio, iscritte ai nn.
134 e 135 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 97-bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 dal Tribunale di Roma sulla
richiesta di riesame di provvedimento di convalida di sequestro
proposta da Bozzi Giorgio ed altri, iscritta al n. 136 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 97-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 3 ottobre 1985 dal Tribunale di Trieste
sulla richiesta di riesame di provvedimento di convalida di sequestro
proposta da Puia Guido, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1986
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con tre ordinanze, dal contenuto sostanzialmente identico,
pronunciate il 20 dicembre 1984 (r.o. 136 del 1985) e il 22 dicembre
1984 (due: r.o. 134 del 1985 e 135 del 1985) su altrettante richieste
di riesame avverso provvedimenti di convalida di sequestro emessi dal
Procuratore della Repubblica di Roma in relazione a reati di competenza
pretorile, il Tribunale di Roma ha denunciato, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 224-bis,
secondo comma, del codice di procedura penale, "nei limiti in cui
prevede la competenza del Procuratore della Repubblica ad emettere
decreto di convalida del sequestro o a restituire le cose sequestrate
anche nel caso di reato di competenza pretorile".
Premesso che, dato il rinvio dell'art. 224-bis del codice di
procedura penale all'art. 238, secondo comma, dello stesso codice,
l'interpretazione così accolta deve considerarsi ormai acquisita dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice a quo osserva che,
riferendosi il precetto dell'art. 238, secondo comma, del codice di
procedura penale "a reati che, in relazione alla pena edittale e fatta
eccezione per alcuni dei reati attribuiti alla competenza del Pretore
con la più recente normativa... non rientrano nella competenza per
materia del Pretore medesimo", "entro questi limiti deve
necessariamente essere valutato il rinvio a quella norma. Ciò per
evitare la innegabile incongruenza che deriverebbe dal mantenere la
competenza del Pretore a decretare il sequestro nell'ambito della sfera
riservatagli dall'art. 31 C.P.P., escludendola con riferimento alla
convalida del sequestro di p.g. e solo quando sia operato in un comune
sede di Tribunale".
Una tale incongruenza non potrebbe, peraltro, essere giustificata
sulla base dell'"esigenza di speditezza": ciò in quanto, da un lato,
la polizia giudiziaria ha l'obbligo di ipotizzare comunque una
fattispecie criminosa, mentre, dall'altro, nulla induce a ritenere più
rapida e più agevole l'attribuzione del potere di convalida al
procuratore della Repubblica piuttosto che al pretore con sede nello
stesso comune del Tribunale.
La conseguenza derivante dall'interpretazione che della norma
impugnata ha dato la Suprema Corte sarebbe, quindi, quella "di privare
il Giudice precostituito dalla legge di un potere fondamentale quale
quello di adottare una misura di natura coercitiva reale".
Il fatto che la "precostituzione" sia avvenuta per legge non
sarebbe sufficiente a superare il contrasto della norma impugnata con
l'art. 25, primo comma, della Costituzione: "tale precostituzione in
tanto si realizza in quanto risponda ad una coerenza sistematica e ad
una ragionevolezza" non ravvisabile nella specie alla stregua della
corrente interpretazione dell'art. 224-bis del codice di procedura
penale.
A ciò aggiungasi, prosegue il giudice a quo, che la legge 31
luglio 1984, n. 400, ampliando la competenza del pretore, consente ora
anche per i reati attribuiti alla sua cognizione l'operatività
dell'art. 238 del codice di procedura penale: con la conseguenza che
"la mancata previsione della estensione della competenza del Pretore a
convalidare il fermo di indiziato di reato in tali materie non fa che
esasperare l'incongruenza già sottolineata, violando con altrettanta
incisività il principio della precostituzione del giudice che non
può, da un lato, essere ritenuto competente a conoscere e a decidere
in relazione a determinate ipotesi delittuose e, dall'altro, essere
privato del potere di intervenire sulla misura coercitiva personale
adottata dalla p.g. in relazione a quelle medesime ipotesi delittuose e
ciò solo per ragioni,... assolutamente non condividibili, di
speditezza". Donde anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione
"per carenza di logicità della motivazione".
Né, a suffragare la tesi sostenuta dalla Cassazione, possono
invocarsi l'art. 224 del codice di procedura penale in tema di
perquisizioni di polizia giudiziaria e l'art. 226-ter dello stesso
codice in tema di intercettazioni telefoniche: "Tali disposizioni",
conclude il giudice a quo, "non fanno che riproporre la medesima
problematica di costituzionalità" propria della questione attualmente
proposta.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 97-bis del 24 aprile 1985.
In nessuno dei tre giudizi vi è stato intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri né costituzione di parte privata.
2. - Un'analoga questione ha sollevato il Tribunale di Trieste con
ordinanza del 3 ottobre 1985 (r.o. 110 del 1986), denunciando, in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, gli artt. 224-bis,
secondo comma, e 238, secondo comma, del codice di procedura penale,
"nei limiti in cui prevedono la competenza del procuratore della
Repubblica ad emettere decreto di convalida del fermo e del sequestro
anche nel caso di reato di competenza pretorile".
Richiamato l'orientamento della Corte di cassazione, da intendersi,
dopo l'intervento delle Sezioni Unite, "diritto vivente", e le tre
predette ordinanze del Tribunale di Roma, il giudice a quo stigmatizza
la contraddittorietà dell'attuale normativa in tema di convalida dei
provvedimenti di polizia giudiziaria. In essa non "è dato di
individuare alcuna ratio sottostante alla diversa disciplina esistente
per l'arresto in flagranza da un lato, il fermo, la perquisizione e il
sequestro dall'altro"; per quel che concerne la convalida dell'arresto,
l'art. 246 del codice di procedura penale prevede la fungibilità fra
procuratore della Repubblica e pretore del luogo dell'arresto o del
commesso reato; invece, per quel che attiene alla convalida del fermo,
della perquisizione e del sequestro, non sussiste alcuna fungibilità:
infatti, mentre il procuratore della Repubblica è sempre incompetente
a convalidare tali provvedimenti solo perché adottati fuori del comune
sede del tribunale ma entro il circondario, il pretore è sempre
incompetente ad emettere provvedimenti di convalida di fermi,
perquisizioni e sequestri eseguiti nel comune sede del tribunale e
della pretura.
Con la conseguenza, da un canto, che il magistrato competente per
il procedimento e, quindi, competente ad emettere provvedimenti di
sequestro è, invece, incompetente per la successiva convalida e,
dall'altro, che, ove la polizia giudiziaria, oltre ad eseguire il
sequestro, abbia proceduto all'arresto dell'indiziato, il magistrato
competente per la convalida dell'arresto può risultare incompetente
per la convalida del sequestro.
L'assenza di ogni logica in tale "discrasia normativa", dovuta
unicamente alla mancanza di coordinamento fra i vari testi legislativi
succedutisi nel tempo, fa ritenere violato non solo il principio di
ragionevolezza in ordine alla indicata diversità di trattamento di
situazioni uguali, ma anche il principio del giudice naturale
precostituito per legge, dato che al giudice competente a conoscere di
un determinato reato viene negato ogni potere di controllo sui
provvedimenti coercitivi adottati dalla polizia giudiziaria in
relazione al reato stesso.
L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27, prima serie speciale,
dell'11 giugno 1986.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia da ritenere ammissibile solo con riferimento alla
norma che prevede la competenza in tema di convalida del sequestro, e
non anche - per difetto di rilevanza - con riferimento alla norma che
prevede la competenza in tema di convalida del fermo. Per il resto, e
comunque, le censure del giudice a quo investirebbero scelte -
certamente non irragionevoli, anche alla stregua della giurisprudenza
della Corte di cassazione - di esclusiva spettanza del legislatore in
relazione ad istituti (arresto, fermo, perquisizione, sequestro) "che,
se presentano alcune affinità, presentano altresì rilevanti
differenze", donde l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sollevano questioni di
legittimità costituzionale strettamente connesse, quando addirittura
non coincidenti: i relativi giudizi vanno, di conseguenza, riuniti per
essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Tutte le ordinanze sono state pronunciate in procedimenti per
reati di competenza del pretore dal corrispondente tribunale della
libertà, ogni volta richiesto dall'imputato di riesaminare il decreto
di convalida del sequestro disposto dalla polizia giudiziaria ai sensi
dell'art. 224-bis, primo comma, del codice di procedura penale. A
venire messa in dubbio, e sempre con riferimento sia all'art. 3 sia
all'art. 25 della Costituzione, è la legittimità dell'art. 224-bis,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, con
il richiamarsi "all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso
dell'art. 238" - quale non ancora sostituito ad opera dell'art. 1 del
decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito nella legge 27
gennaio 1986, n. 8, con modificazioni, e quale da ultimo univocamente
interpretato dalla Corte di cassazione, in conformità, del resto, alla
lettera del dettato normativo - demandava al procuratore della
Repubblica la convalida di qualunque sequestro di polizia eseguito in
un comune sede di tribunale.
Più in particolare, le tre ordinanze del Tribunale di Roma,
motivate all'identico modo, tanto da non tener conto delle non sempre
univoche circostanze dei rispettivi casi di specie, censurano l'art.
224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale "nei limiti in
cui prevede la competenza del Procuratore della Repubblica ad emettere
decreto di convalida del sequestro o a restituire le cose sequestrate
anche nel caso di reato di competenza pretorile"; l'ordinanza del
Tribunale di Trieste contesta gli artt. 224-bis, secondo comma, e 238,
secondo comma, del codice di procedura penale "nei limiti in cui
prevedono la competenza del procuratore della Repubblica ad emettere
decreto di convalida del fermo e del sequestro anche nel caso di reato
di competenza pretorile".
3. - Né l'uno né l'altro dei due dispositivi ora riportati
rispecchia con assoluta puntualità i veri termini della questione, che
viceversa si ricavano con chiarezza dalle rispettive motivazioni.
A doversi ritenere coinvolto è, per l'esattezza, il combinato
disposto degli artt. 224-bis, secondo comma, e 238, secondo comma, del
codice di procedura penale, " nei limiti in cui prevede la competenza
del procuratore della Repubblica ad emettere decreto di convalida del
sequestro o a restituire le cose sequestrate anche nel caso di reato di
competenza pretorile".
Così precisati i termini della questione per quanto attiene alla
norma sottoposta al vaglio di legittimità, la presenza del requisito
della rilevanza viene a trovare ogni volta sicuro riscontro, pur nella
diversità delle circostanze che caratterizzano le varie fattispecie
concrete dalle quali le ordinanze di rimessione hanno preso le mosse.
È, invero, evidente che, nei casi di sequestro convalidato dal
procuratore della Repubblica (si vedano i procedimenti oggetto delle
due prime ordinanze del Tribunale di Roma), la richiesta di riesame
sarebbe destinata a non avere esito favorevole qualora la norma dovesse
risultare non illegittima, mentre nell'ipotesi contraria si imporrebbe
la restituzione delle cose sequestrate; invece, nei casi di sequestro
convalidato dal pretore (si vedano i procedimenti oggetto della terza
ordinanza del Tribunale di Roma e dell'ordinanza del Tribunale di
Trieste), la richiesta di riesame non potrebbe non approdare
all'annullamento del decreto di convalida qualora la norma dovesse
risultare non illegittima, mentre nell'ipotesi opposta la richiesta
sarebbe destinata a rimanere insoddisfatta.
Neppure la sostituzione dell'art. 238, secondo comma, del codice di
procedura penale ad opera dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre
1985, n. 685, convertito nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, con
modificazioni - frattanto sopraggiunta nel senso di demandare la
convalida del fermo, e quindi del decreto di sequestro, "al procuratore
della Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo,
secondo la rispettiva competenza per materia" tutte le volte che il
fermo e, quindi, il sequestro risultino eseguiti in un comune sede
anche di tribunale - è in grado di influire sulla rilevanza della
questione in esame. Ad escludere la necessità di restituire gli atti
ai giudici a quibus per una nuova valutazione della rilevanza, basta
osservare, come già accaduto in un'analoga occasione (sentenza n. 247
del 1986), che i nuovi criteri sono suscettibili di applicazione
soltanto per il futuro, con conseguente esclusione di qualsiasi
incidenza sulle situazioni venutesi a determinare in forza di
precedenti convalide.
4. - Per ciò che attiene ai parametri costituzionali invocati,
praticamente coincidente è l'argomentazione posta a base del
riferimento all'art. 25 della Costituzione e, più in particolare, al
suo primo comma. Esso risulterebbe violato da una norma "tale da
privare il Giudice precostituito dalla legge di un potere fondamentale
quale quello di adottare una misura di natura coercitiva reale... e
ciò, solo per ragioni,... assolutamente non condividibili, di
speditezza" (ordinanze del Tribunale di Roma). In altre parole
(ordinanza del Tribunale di Trieste), "il giudice competente a
conoscere di un determinato reato viene ad essere privato, al contempo,
del potere di controllo su provvedimenti coercitivi adottati dalla
polizia giudiziaria in relazione alla stessa fattispecie criminosa",
"nell'assenza di un ragionevole criterio per discriminare".
La carenza di logicità, di coerenza sistematica e di
ragionevolezza, che sarebbe insita nella "mancata previsione
dell'estensione della competenza del Pretore a convalidare il fermo" e,
quindi, anche il sequestro in ordine ai reati demandati alla di lui
cognizione, conduce le ordinanze del Tribunale di Roma a ritenere
altrettanto compromesso l'art. 3 della Costituzione. A sua volta,
l'ordinanza del Tribunale di Trieste ravvisa il contrasto con tale
articolo anche nell'incongruità, nella discrasia e
nell'irragionevolezza del diverso trattamento contraddittoriamente
riservato dal legislatore al fermo ed al sequestro rispetto all'arresto
in flagranza, per la convalida del quale l'art. 246 (o meglio gli artt.
244 e 246) del codice di procedura penale "prevede la fungibilità tra
procuratore della Repubblica e pretore del luogo dell'arresto o del
commesso reato".
L'innegabile intrecciarsi dei profili così dedotti consiglia di
renderli oggetto di una valutazione complessiva prima di pervenire ad
un loro esame particolareggiato. Punto di incontro delle varie
prospettazioni è il drastico rifiuto della giustificazione addotta
dalle più recenti sentenze della Corte di cassazione, ed ampiamente
ripresa dall'Avvocatura dello Stato, a sostegno del contestato criterio
attributivo della competenza per le convalide in questione: cioè,
l'"esigenza di speditezza", che sarebbe assicurata dal "riferimento al
Procuratore della Repubblica piuttosto che al Pretore con sede nello
stesso comune del Tribunale".
Disconosciuta tale esigenza e non ravvisandone altra, i giudici a
quibus concludono sia per l'inaccettabilità dello sdoppiamento tra la
competenza "a conoscere ed a decidere in relazione a determinate
ipotesi delittuose" e il potere di "intervenire sulla misura coercitiva
adottata dalla polizia giudiziaria in relazione a quelle medesime
ipotesi" (ciò perché, affermano le ordinanze del Tribunale di Roma,
la "precostituzione in tanto realizza il principio costituzionale
anzidetto in quanto risponde ad una coerenza sistematica ed una
ragionevolezza" che qui "verrebbero meno"), sia per l'illogicità
intrinseca del sistema in tal modo costruito e per l'irrazionale
diversità di trattamento riscontrabile con l'analogo istituto della
convalida dell'arresto in flagranza.
La questione, peraltro, non è fondata.
5. - Quanto all'univocamente richiamato art. 25, primo comma, della
Costituzione, l'affermazione delle ordinanze del Tribunale di Roma
dianzi riportata è senz'altro in linea con il consolidato insegnamento
di questa Corte. Se è vero che "la nozione di giudice naturale non si
cristallizza nella determizione legislativa di una competenza generale,
ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale
competenza", non è meno vero che queste deroghe devono avvenire "sulla
base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi posti
in giuoco nel processo" (v., per tutte, sentenza n. 139 del 1971). Ma
ciò che nell'assunto dei giudici a quibus si presenta con carattere
eccessivamente perentorio è il diniego di qualsiasi consistenza e
razionalità alla giustificazione che del criterio derogativo qui
contestato veniva ravvisata - prima del suo superamento ad opera
dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con
modificazioni in legge 27 gennaio 1986, n. 8 - nell'interesse ad una
spedita convalida di tanto delicate misure coercitive adottate su
iniziativa della polizia giudiziaria. Anche se, forse, meglio sarebbe
stato parlare di semplificazione che di speditezza: il doversi
rivolgere sempre e soltanto ad uno stesso ufficio giudiziario tra due
aventi sede nel medesimo comune agevolava innegabilmente gli
adempimenti della polizia giudiziaria, eliminando eventuali incertezze
di scelta, tanto più possibili allorché, come in passato, tutte le
circostanze aggravanti incidevano sulla determinazione della
competenza.
Del resto, il vero inconveniente che nel 1985 ha indotto il
legislatore a modificare il criterio in discussione è stato quello del
sempre maggiore aggravio che era venuto a ricadere sulle procure della
Repubblica, e non quello della deroga alla competenza generale: prova
ne sia che il nuovo criterio adottato prescinde pur sempre dalla
competenza per territorio e che lo stesso art. 238, secondo comma,
continua a demandare la convalida, nei comuni non sede di tribunale,
sempre e soltanto al pretore, anche per i reati di competenza
superiore.
Pure l'addebito di un mancato coordinamento della norma censurata
con l'intervenuto ampliamento della competenza per materia del pretore
ha, in realtà, una portata circoscritta: vale, cioè, nei riguardi
della convalida del fermo, misura effettivamente applicabile a reati
pretorili soltanto in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1984, n. 400, ma non anche nei riguardi della convalida
dei sequestri e delle perquisizioni di polizia giudiziaria. La
convalida dei sequestri è, infatti, configurabile per i reati
pretorili sin dall'entrata in vigore dell'art. 224-bis del codice di
procedura penale (v. art. 21 della legge 12 agosto 1982, n. 532) e,
prima ancora, quanto al sequestro dell'immobile, dall'entrata in vigore
dell'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 533, il cui secondo comma si
riferisce anch'esso all'"autorità giudiziaria indicata nel primo
capoverso dell'art. 238 del codice di procedura penale"; a sua volta,
la convalida delle perquisizioni è configurabile addirittura sin dalla
novellazione dell'art. 224, secondo comma, del codice di procedura
penale ad opera dell'art. 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, pure
qui con rinvio "all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso
dell'art. 238".
6. - Tutto ciò porta anche ad escludere che nella mancata
attribuzione della convalida del fermo e, quindi, del sequestro al
pretore avente sede in un comune al tempo stesso sede di tribunale sia
ravvisabile quell'assoluta carenza di logicità, di coerenza
sistematica e di ragionevolezza indispensabile per ritenere
intrinsecamente violato l'art. 3 della Costituzione. La scelta
discrezionale del legislatore non può dirsi né totalmente arbitraria
né completamente scoordinata.
7. - Resta da considerare la prospettata violazione dell'art. 3
della Costituzione sotto il profilo estrinseco della diversità di
trattamento con l'arresto in flagranza. Ma nemmeno questa innegabile
diversità può dirsi incongrua. Tra convalida dell'arresto in
flagranza e convalida del sequestro fondamentale è il divario
attinente alla natura delle sottostanti misure cautelari (personale
l'una, reale l'altra), mentre tra convalida dell'arresto in flagranza e
convalida del fermo, nonostante la natura personale di entrambe le
misure, esistono differenze di presupposti, e conseguentemente di
prospettive Processuali (v. sentenza n. 247 del 1986), tali da non
rendere irrazionale la mancata adozione di un criterio uniforme
nell'individuazione dell'ufficio giudiziario cui rivolgersi per la
convalida.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 224-bis, secondo comma, e 238,
secondo comma (quest'ultimo quale risultava prima della sua
sostituzione ad opera dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985,
n. 685, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1986, n.
8), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte