Corte costituzionale

Sentenza n. 260/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/06/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 91d.P.R. 616/1977
  • art. 1legge 382/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, n. 6, del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), in relazione all'art.

1, lett. c), della legge 22 luglio 1977, n. 382, promosso con

ordinanza emessa il 18 giugno 1990 dal Tribunale Superiore delle

acque pubbliche sui ricorsi riuniti proposti dall'Associazione

Nazionale Italia Nostra contro la Regione Lazio ed altra iscritta al

n. 122 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche - nel corso di un

procedimento avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un

decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio, che ha

autorizzato l'occupazione di urgenza di aree relative ad una

concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia

elettrica per complessivi Kilowatt milleduecentodiciannove - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, n.

6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Tale norma riserva alla

competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti

l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia

elettrica, ancorché riguardanti piccole derivazioni di acque

pubbliche. Deduce il remittente che tale riserva, in quanto estesa

alle suddette piccole derivazioni, contrasta con il disposto

dell'art. 1, lett. c), della legge di delegazione 22 luglio 1975, n.

382 e viola, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si premette che i ricorrenti hanno

dedotto, nel giudizio a quo, la violazione da parte del decreto

impugnato dell'art. 91, n. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto il

decreto è stato emesso da un organo regionale, mentre trattavasi di

atto riservato alla competenza statale. Le parti resistenti

sostenevano, al contrario, che trattavasi di concessione di "piccola

derivazione", attribuita alla competenza regionale dall'art. 13,

lett. d), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e che, ove si ritenesse

diversamente, aderendo all'interpretazione dell'art. 91, n. 6 del

d.P.R. n. 616 del 1977 data dai ricorrenti, quest'ultimo sarebbe

costituzionalmente illegittimo, per non essere conforme alla legge di

delegazione.

Il giudice a quo osserva in proposito che, ai sensi dell'art. 15

del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come modificato dall'art.

14 del d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, "le concessioni di acqua

pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del

Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le

finanze". "Per le piccole derivazioni, la concessione è fatta con

decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente

di finanza competente per territorio, salvo che siano state

presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la

concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici,

sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di intesa col

Ministro per le finanze".

Con l'art. 13, lett. d), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, le

attribuzioni esercitate dai provveditorati regionali alle opere

pubbliche in materia di "piccole derivazioni di acque pubbliche"

furono delegate alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art.

118, secondo comma, della Costituzione. Tale delega riguardava tutte

le "piccole derivazioni" da utilizzare "per forza motrice, per acqua

potabile, per irrigazione e per bonificazione per colmata" secondo la

classificazione contenuta nell'art. 6 del T.U. 11 dicembre 1933, n.

1775.

È poi intervenuta la legge 22 luglio 1975, n. 382, che ha

demandato al Governo l'emanazione di uno o più decreti aventi valore

di legge ordinaria, diretti, fra l'altro (art. 1, lett. c)) a

"delegare, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione,

le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile

l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite

o già delegate".

Tale dizione - osserva il giudice a quo - fa ritenere che il

legislatore delegante abbia inteso riferirsi unicamente a funzioni

amministrative in aggiunta a quelle già trasferite o delegate,

cosicché, in mancanza di attribuzione al Governo della potestà di

modificare o integrare i decreti delegati del 1972, le nuove norme

non potevano avere effetto riduttivo delle competenze già attribuite

alle regioni a statuto ordinario.

Poiché l'art. 91, n. 6, del d.P.R. n. 616 del 1977 - stabilendo

che sono riservate allo Stato le funzioni concernenti

"l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia

elettrica" - sembra comprendere sia le grandi che le piccole

derivazioni di acque pubbliche, da utilizzare per la produzione di

energia elettrica, esso si porrebbe in contrasto con la legge di

delegazione e violerebbe l'art. 76 della Costituzione.

2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato, eccependo, in via pregiudiziale, una carenza di motivazione

sulla rilevanza, che renderebbe necessaria la restituzione degli atti

al giudice a quo. Nel merito ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata.

Riguardo alla propria richiesta pregiudiziale, l'Avvocatura

generale dello Stato afferma che la distinzione tra piccole e grandi

derivazioni è stabilita, per quanto attiene alle derivazioni per

forza motrice, dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1426, in termini di

"potenza media annua" espressa in Kilowatt; sono grandi derivazioni

quelle che eccedono Kilowatt duecentoventi. Poiché nel caso

all'esame del giudice a quo si sarebbero concesse derivazioni per

Kilowatt milleduecentodiciannove, dovrebbe escludersi che si tratti

di piccola derivazione, con la conseguente irrilevanza della

questione.

Quanto al merito, nell'atto di intervento si sostiene che il

dedotto eccesso di delega non sussiste in quanto, ai sensi dell'art.

8, secondo comma, del d.P.R. n. 8 del 1972, la competenza degli

organi statali in ordine alla "tutela, disciplina ed utilizzazione

delle acque pubbliche" era restata ferma.

Pertanto, il d.P.R. n. 616, con il disposto dell'art. 91, n. 6

impugnato, non avrebbe operato un ritrasferimento allo Stato di

funzioni già trasferite alle regioni, ma avrebbe escluso dalla

delega a queste ultime la "utilizzazione di risorse idriche per la

produzione di energia elettrica" in quanto funzione che - proprio in

ossequio al criterio della "organicità" degli ambiti di competenza

indicato nella legge di delega n. 382 del 1975 - deve essere

esercitata unitariamente dallo Stato.

3. - Nell'imminenza della camera di consiglio, si è costituita la

Regione Lazio, deducendo la legittimità costituzionale della

legislazione vigente, da interpretarsi nel senso della permanente

competenza delle Regioni a provvedere in ordine alle piccole

concessioni di acque pubbliche, anche se a scopo idroelettrico.

Secondo le argomentazioni svolte, infatti, l'art. 91, n. 6 del d.P.R.

n. 616 del 1977 non avrebbe innovato rispetto a quanto stabilito al

riguardo dal d.P.R. n. 8 del 1972.

L'Avvocatura generale dello Stato, a sua volta - pur senza

formalmente rinunciare all'eccezione di irrilevanza della questione -

ha precisato che l'art. 1 della l. 24 gennaio 1977, n. 1 ha elevato

il limite fra grandi e piccole derivazioni a tremila kilowatt. Considerato in diritto

1. - In via preliminare va dichiarata l'irricevibilità dell'atto

di costituzione della Regione Lazio, depositato dopo la scadenza del

termine perentorio previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

2. - Va pure precisato che la rilevanza della questione appare

sufficientemente motivata.

Il giudizio a quo ha per oggetto la richiesta di annullamento, per

incompetenza, di un decreto del Presidente della Giunta regionale del

Lazio, col quale è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza di aree

relative ad una concessione di derivazione d'acqua per la produzione

di energia elettrica per "complessivi kilowatt

milleduecentodiciannove".

Con l'ordinanza di rimessione il Tribunale superiore delle acque

pubbliche ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91, n. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, nella parte in cui

riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti

l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia

elettrica riguardanti "piccole derivazioni" di acque pubbliche. Ha

ritenuto, infatti, la questione rilevante in relazione alla

determinazione dell'organo competente ad emanare l'atto impugnato.

Poiché a norma dell'art. 1 della l. 24 gennaio 1977, n. 7 sono

considerate piccole derivazioni per forza motrice quelle che non

eccedono la potenza nominale media annua di tremila kilowatt, la

rilevanza in concreto sussiste. Infatti il giudizio a quo ha per

oggetto un provvedimento relativo ad una concessione di

milleduecentodiciannove kilowatt e cioè una "piccola derivazione",

cosicché il Tribunale superiore delle acque pubbliche, per statuire

sulla competenza ad emanarlo, deve fare applicazione dell'art. 91, n.

6, del d.P.R. n. 616 del 1977, nella parte impugnata.

3. - Passando all'esame del merito, deve precisarsi che - secondo

quanto già sopra accennato - il giudice a quo, interpretando l'art.

91, n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nel senso che esso ha

riservato alla competenza dello Stato le funzioni amministrative

concernenti l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di

energia elettrica, ancorché riguardanti "piccole derivazioni" di

acque pubbliche, ne ha dedotto, per tale parte, il contrasto con

l'art. 76 della Costituzione. Ciò sotto il profilo della violazione

del principio stabilito nell'art. 1, lett. c), della legge di

delegazione 22 luglio 1975, n. 382, che non consentiva al legislatore

delegato di escludere dalla delega alle regioni funzioni

amministrative ad esse già delegate in precedenza, quali erano

quelle relative alle "piccole derivazioni" di acque pubbliche.

4. - La questione è fondata.

Tranne alcune tassative eccezioni (relative alle acque minerali e

termali e agli acquedotti d'interesse regionale), la disciplina e il

governo delle acque non furono devoluti, dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione alla competenza legislativa e amministrativa regionale,

in base ad una precisa scelta del Costituente, correlata

all'opportunità di riservare alla valutazione dello Stato

l'utilizzazione delle acque in ogni parte del territorio nazionale,

tenuto conto dell'interesse unitario proprio alla materia.

In base a tale scelta l'art. 8, secondo comma, lett. a) del d.P.R.

15 gennaio 1972, n. 8, aveva tenuto ferma la competenza degli organi

statali in ordine "alla tutela, disciplina e utilizzazione delle

acque pubbliche".

È da rilevare, poi, che l'art. 12 dello stesso d.P.R. n. 8 del

1972 trasferì alle regioni i provveditorati regionali alle opere

pubbliche (con esclusione di alcune particolari sezioni e di alcuni

servizi). Poiché ai detti provveditorati era attribuita la

competenza a provvedere in ordine alle concessioni relative alle

piccole derivazioni di acque pubbliche, l'art. 13, lett. d), dello

stesso d.P.R. n. 8 del 1972 delegò alle regioni le attribuzioni

esercitate da tali uffici relative alle piccole derivazioni.

La delega ora detta era fondata sull'art. 17, lett. b) della l. 16

maggio 1970, n. 281, secondo il quale il trasferimento delle funzioni

statali alle regioni doveva realizzarsi per settori organici di

materie ed essere effettuato "mediante il trasferimento degli uffici

periferici dello Stato". Qualora gli uffici stessi fossero titolari

anche di competenze statali residue, queste dovevano essere delegate

alle regioni ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della

Costituzione.

Nel momento in cui il legislatore procedeva (con la delega

contenuta nella legge 22 luglio 1975, n. 382) al riassetto delle

attribuzioni regionali, la competenza in ordine alle grandi

derivazioni di acque pubbliche era, quindi, demandata al Ministro per

i lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze (art. 14,

primo comma, del d.P.R. n. 1534 del 1955). La competenza a provvedere

alle piccole derivazioni era, invece, delegata alle regioni, nei

limiti in cui essa era precedentemente attribuita ai provveditorati

regionali alle opere pubbliche: ne erano soltanto eccettuate, ai

sensi dell'art. 14, secondo comma, del d.P.R. n. 1534 del 1955, le

ipotesi delle domande concorrenti e delle opposizioni, in relazione

alle quali era competente il Ministro dei lavori pubblici, salvo il

caso previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 1090 del 1968.

5. - La delega, prevista dall'art. 1 della l. n. 382 del 1975,

aveva per contenuto e finalità il completamento della devoluzione

alle regioni delle funzioni amministrative per le materie indicate

nell'art. 117 della Costituzione; non era consentito, invece, al

legislatore delegato di ritrasferire allo Stato, funzioni già

attribuite alle regioni.

In coerenza con tale indirizzo, la lett. c) dell'art. 1 della

legge n. 382 del 1975 prevedeva l'ampliamento della delega di

funzioni amministrative, ex art. 118 della Costituzione, al fine di

"rendere possibile l'esercizio organico, da parte delle regioni delle

funzioni trasferite o già delegate". Non era consentito, quindi, di

sottrarre alle regioni competenze ad esse già delegate.

In questo quadro normativo si è inserito il d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, emanato in attuazione della l. n. 382 del 1975; l'art.

90 di tale decreto ha mantenuto ferma la titolarità dello Stato

inerente alle funzioni circa la tutela, la disciplina e

l'utilizzazione delle risorse idriche, delegandone l'esercizio alle

regioni. Sono eccettuate da tale delega le funzioni espressamente

riservate allo Stato dall'art. 91: tra queste, il n. 6 di questa

norma comprende le funzioni amministrative concernenti

"l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia

elettrica".

In tal modo il legislatore delegato è incorso nella violazione

del principio direttivo stabilito dall'art. 1, lett. c) della legge

n. 382 del 1975, in quanto ha sottratto alle regioni le funzioni

amministrative già ad esse delegate, comprensive anche di quelle

inerenti alle derivazioni per la produzione di energia elettrica.

Ne consegue che l'art. 91, n. 6, del d.P.R. n. 616 del 1977 va

dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76

della Costituzione, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo

Stato le funzioni amministrative concernenti le "piccole derivazioni"

di acque pubbliche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 91, n. 6, del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nella parte in cui

non esclude dalla riserva allo Stato le funzioni amministrative

concernenti le "piccole derivazioni" di acque pubbliche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte