Sentenza n. 260/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 5legge 110/1975
citata
- art. 380legge 110/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 380, comma
secondo, lettera g), del codice di procedura penale, in relazione
all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza, emessa il
7 settembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Di Tonno
Francesca Daniela ed altri, iscritta al n. 69 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel settembre del 1991, agenti della Questura di Torino
procedettero all'arresto di tre persone colte in flagranza del
delitto di cui agli artt. 12-14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,
in relazione all'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, perché,
in concorso tra loro, portavano illegalmente in luogo pubblico due
pistole giocattolo prive del prescritto tappo rosso.
Il pubblico ministero, non ravvisando la sussistenza di ragioni
cautelari, dispose la scarcerazione dei tre, chiedendo quindi, ai
sensi dell'art. 121, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., la
convalida del loro arresto.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Torino ha ritenuto che nella specie si verificasse un'ipotesi di
arresto obbligatorio in flagranza (con conseguente limitazione del
controllo demandato al giudice della convalida ai soli profili di
regolarità formale dell'atto) ai sensi dell'art. 380, comma secondo,
lettera g), cod. proc. pen., che prevede appunto l'arresto
obbligatorio in flagranza per il delitto di illegale porto in luogo
pubblico o aperto al pubblico di più armi comuni da sparo, escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110 (armi da bersaglio da sala o ad emissione di gas ed armi ad
aria compressa).
Secondo il Giudice per le indagini preliminari di Torino tale
reato sussiste, ed è quindi obbligatorio l'arresto in flagranza,
anche quando la condotta si riferisce ad armi giocattolo prive del
prescritto tappo rosso, posto che in virtù dell'art. 2, comma
secondo, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, "Quando l'uso o il
porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza
aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche
qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli
riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto
comma".
Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino, con ordinanza del 7 settembre 1991 (r.o. n.
69/92), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 380, comma secondo, lettera g), cod. proc. pen. in
relazione all'ultimo comma dell'art. 5, legge 18 aprile 1975, n. 110,
introdotto dall'art. 2, comma secondo, della legge 21 febbraio 1990,
n. 36.
Ritiene infatti il giudice remittente che l'obbligatorietà
dell'arresto in flagranza nell'ipotesi di porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi giocattolo prive del tappo rosso determina
una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione sotto due profili. Il primo è quello dell'identità del
trattamento così disposta per fatti che sono innegabilmente diversi
in relazione alle ragioni che giustificano la previsione dell'arresto
obbligatorio in flagranza, dato che solo il porto di arma vera, non
anche quello di arma giocattolo, presenta concrete potenzialità
lesive e denota particolare pericolosità dell'agente. Né potrebbe
opporsi il rilievo che il porto di arma giocattolo con canna non
occlusa implica disponibilità a servirsene, ottenendo così
l'effetto intimidatorio che le è proprio: infatti, ciò potrebbe
rilevare, tutt'al più, nei casi in cui si discute dell'aggravante
dell'uso delle armi, ma non certo nel caso in cui il porto sia
l'unico elemento costitutivo del reato e dunque si prescinda dalla
considerazione delle possibilità di utilizzo dell'arma.
Il secondo profilo è quello della irragionevole disparità di
trattamento rispetto alle armi di cui all'art. 2, comma terzo, della
legge n. 110 del 1975, dato che, nel caso - ad esempio - di porto
illegale di più armi ad aria compressa (aventi certamente un grado
di offensività superiore a quello delle armi giocattolo), l'arresto
obbligatorio è espressamente escluso dal medesimo art. 380, comma
secondo, lettera g), cod. proc. pen.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata, in quanto l'ultimo comma dell'art. 5, legge n. 110 del
1975, introdotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 36 del
1990, opera una estensione della sola disciplina sanzionatoria del
porto di armi comuni da sparo al porto di armi giocattolo prive del
prescritto tappo rosso, ma non legittima alcuna confusione tra le due
tipologie di reato, ai fini dell'applicazione della norma denunciata. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per
contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 380, comma secondo, lettera
g), del codice di procedura penale in relazione all'art. 5, ultimo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La disposizione del codice di procedura penale impugnata prevede,
tra l'altro, l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di
illegale porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di più armi da
sparo, (escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110). Il giudice remittente ritiene che tale
misura si applichi anche nei confronti di chi porta in luogo pubblico
o aperto al pubblico come pluralità di armi per uso scenico o di
giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa con
visibile tappo rosso incorporato, in quanto l'art. 5, ultimo comma,
della legge n. 110 del 1975 (come modificato dall'art. 2, comma
secondo, della legge 21 febbraio 1990, n. 36) avrebbe equiparato ad
ogni effetto il porto di arma giocattolo con canna non occlusa da
tappo rosso al porto d'arma da sparo. Ciò si desumerebbe - secondo
il giudice a quo - dal tenore letterale di detta norma, per la quale,
quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo
o circostanza aggravante del reato, il reato sussiste o è aggravato
anche qualora si tratti di armi per uso scenico o di giocattoli
riproducenti armi la cui canna non sia occlusa da tappo rosso
incorporato.
Ciò premesso il giudice remittente ritiene che l'equiparazione
tra le due fattispecie operi anche in relazione all'arresto
obbligatorio in flagranza, previsto dalla citata disposizione
contenuta nell'art. 380 cod. proc. pen.: di qui i dubbi sulla
conformità di questa norma all'art. 3 della Costituzione, stante la
ben diversa pericolosità del porto di una pluralità di armi
giocattolo prive di tappo rosso incorporato nella canna, rispetto al
porto di una pluralità di armi da sparo.
2. - La questione di legittimità costituzionale così sollevata
trova il suo presupposto nella accennata interpretazione adottata dal
giudice a quo, circa la portata dell'ultimo comma dell'art. 5 della
legge n. 110 del 1975 come novellato dal citato art. 2, comma
secondo, della legge n. 36 del 1990. Secondo il remittente "appare
chiaro come il tenore letterale della norma, nella parte che qui
interessa, sia inequivocabilmente quello secondo cui, poiché il
porto è elemento costitutivo del reato di porto d'armi, qualora
l'arma portata sia un giocattolo privo di tappo rosso, tale condotta
costituisce reato, più in particolare il delitto di porto illegale
di arma comune da sparo" già previsto dagli artt. 12 e 14 della
legge n. 497 del 1974 rispetto al quale l'art. 5, ultimo comma, della
legge n. 110 del 1975 opererà come ulteriore specificazione di
condotta incriminatrice. Più ancora, per l'ordinanza di rimessione,
la scelta sottesa alla norma - così interpretata - di ricollegare
una sanzione penale al porto d'armi giocattolo in luogo pubblico o
aperto al pubblico, viene ritenuta "sommamente opportuna", anche in
riferimento ad una pronunzia di questa Corte (sentenza n. 171 del
1986 richiamata dalla sentenza n. 285 del 1991) secondo la quale la
norma è mirata a prevenire energicamente usi distorti
fraudolentemente criminosi.
Ma la interpretazione assunta dal giudice a quo contrasta con il
diritto vivente formatosi per effetto della soluzione adottata dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 23 marzo 1992, n. 3394) per
la quale il porto d'armi giocattolo privo di tappo rosso in luogo
pubblico o aperto al pubblico non costituisce reato.
L'interpretazione fornita dal giudice cui è demandata la funzione
nomofilattica elimina il presupposto stesso della questione di
costituzionalità sollevata dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Torino.
Onde la questione di costituzionalità sollevata va dichiarata non
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 380, comma secondo, lettera g) del codice di procedura
penale in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in
riferimento all'art. 3 della Costituzione sollevata dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza
del 7 settembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte