Sentenza n. 260/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1996
dal giudice istruttore del Tribunale di Sanremo, nel procedimento
civile vertente tra De Iuliis Marino ed altra e Pepé Concetta,
iscritta al n. 1282 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Uffificiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile, nel quale i terzi chiamati in
causa iussu iudicis si erano costituiti oltre il termine loro
assegnato proponendo domanda riconvenzionale, il giudice istruttore
del Tribunale di Sanremo, con ordinanza in data 30 aprile 1996, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura
civile, in relazione all'art. 167, secondo comma, del medesimo
codice, nella parte in cui consente al terzo chiamato, che si sia
costituito oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza
fissata dal giudice istruttore, di proporre domande riconvenzionali
nei confronti delle parti originarie, senza incorrere in decadenze.
Il remittente, dopo aver premesso che l'art. 271 del codice di
procedura civile, nel testo novellato, stabilisce che al terzo si
applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le
disposizioni di cui agli artt. 166 e 167, primo comma, del medesimo
codice, osserva come il mancato richiamo al secondo comma dell'art.
167 comporti una notevole discrasia, causando incertezza
sull'applicazione al terzo chiamato del regime delle decadenze; in
particolare, poiché il terzo è del tutto equiparato ad una parte
convenuta, non è comprensibile, ad avviso del remittente, la ragione
per cui ad esso non si debbano applicare le medesime decadenze
previste per il convenuto dall'art. 167, secondo comma, del codice
di procedura civile.
La formulazione del citato art. 271 non preclude infatti al terzo
di proporre domande riconvenzionali, anche se si sia costituito
tardivamente, e ciò a differenza di quanto previsto per il
convenuto, il quale, invece, incorre in decadenze qualora non osservi
il termine prescritto per la sua costituzione.
Sussisterebbe pertanto, ad avviso del remittente, una
ingiustificata disparità di trattamento processuale tra il terzo
chiamato in causa ed il convenuto, che non può superarsi nemmeno con
un'applicazione estensiva dell'art. 167, secondo comma, del codice di
procedura civile, in quanto, ai sensi dell'art. 152 del detto codice,
i termini di decadenza sono stabiliti dalla legge, ovvero dal
giudice, soltanto se la legge lo permette espressamente. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal
giudice istruttore del Tribunale di Sanremo con l'ordinanza in
epigrafe, riguarda l'art. 271 del codice di procedura civile, nella
parte in cui consente al terzo chiamato in causa non costituitosi in
termini di proporre domande riconvenzionali nei confronti delle parti
originarie del processo, senza incorrere in decadenze.
2. - Ad avviso del giudice a quo la norma censurata si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata
disparità di trattamento che essa determina, in relazione alla
proposizione di domande riconvenzionali, fra il terzo chiamato in
causa ed il convenuto, in quanto, nonostante la equiparazione
processuale del terzo al convenuto, solo rispetto a quest'ultimo è
stabilita la sanzione della decadenza dalla proposizione di
riconvenzionali, qualora il medesimo non si sia costituito in
termini.
3. - La questione è fondata.
La norma censurata dispone che al terzo chiamato in causa si
applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le
disposizioni degli artt. 166 e 167, primo comma, del codice di
procedura civile, le quali, rispettivamente, disciplinano le
modalità di costituzione in giudizio del convenuto ed il contenuto
della comparsa di risposta; non è invece richiamato il secondo comma
del citato art. 167, ai sensi del quale il convenuto deve proporre a
pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali.
Uno dei principi ispiratori della riforma si richiama alla
immediatezza e alla concentrazione del processo; in forza di esso,
una volta che si sia definitivamente delineato il thema decidendum,
non sono consentiti rispetto alle domande ulteriori ampliamenti, che
potrebbero pregiudicare la sollecita definizione del processo, così
come voluta dal legislatore. Il sopra ricordato principio ispiratore
della riforma ha quindi originato l'emanazione di norme che
stabiliscono un preciso regime di decadenze e preclusioni in ordine
alle attività difensive delle parti del processo, sia con
riferimento alle domande introduttive, che alle deduzioni
istruttorie.
La piena attuazione nell'indicato principio di immediatezza e
concentrazione, che rappresenta l'in sé della novella, appare
preclusa però dalla inapplicabilità nei confronti di tutti i
soggetti processuali, comunque chiamati nel giudizio, delle norme
relative alla decadenza, che sono espressione peculiare della
intervenuta riforma; infatti, nel sistema delineato dalla norma
oggetto di censura, al terzo chiamato in causa, che si costituisca
oltre i termini assegnatigli, è consentito, in assenza di una
specifica sanzione - atteso il mancato richiamo all'applicazione del
secondo comma dell'art. 167 del codice di procedura civile -,
proporre domande riconvenzionali. Ciò può determinare l'effetto
dell'ampliamento tardivo della materia del contendere che,
nell'impianto del nuovo codice di rito, è contrastato in ogni modo
dal legislatore.
Nel novellato codice di procedura civile non sono ravvisabili
ragioni che possano giustificare la mancata previsione, riguardo al
terzo chiamato in causa, della operatività della decadenza stabilita
nei confronti del convenuto dall'art. 167, secondo comma, del codice
di procedura civile. Si consideri inoltre che il terzo, vocatus in
iudicium, assume la medesima posizione, definita in dottrina di
"convenuto in seconda battuta", di chi è stato già citato in
giudizio. E allora la diversa disciplina, stabilita in relazione alla
proposizione di domande riconvenzionali, determina una evidente
disparità di trattamento fra il terzo chiamato (ex artt. 269, 270 e
271) ed il convenuto (ex artt. 166 e 167).
La norma denunciata non può quindi sottrarsi - come del resto
auspicato dalla prevalente dottrina, la quale, in luogo di suggerire
interpretazioni della norma in esame azzardate o artificiose, ha
posto in risalto la questione, chiedendo ripetutamente l'intervento
di questa Corte - alla declaratoria di illegittimità costituzionale,
per la irragionevole disparità di trattamento che essa determina fra
le parti chiamate in giudizio, in contrasto con lo spirito
informatore delle nuove disposizioni processuali civili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 271 del codice
di procedura civile, nella parte in cui non prevede per il terzo
chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del
medesimo codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte