Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con n.

15 ordinanze emesse il 6 febbraio 1997, il 18 dicembre 1996, il 14

gennaio 1997 (n. 2 ordinanze), il 18 dicembre 1996, il 14 gennaio

1997, il 16 ottobre 1996 (n. 2 ordinanze), il 20 novembre 1996, il 6

febbraio 1997, il 14 gennaio 1997, il 5 marzo 1997, il 22 ottobre

1996 ed il 14 gennaio 1997 (n. 2 ordinanze) dalla commissione

tributaria regionale di Milano, rispettivamente iscritte ai numeri da

701 a 715 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Milano, con

quindici ordinanze di identico contenuto emesse tra il 16 ottobre

1996 e il 5 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24,

secondo comma, 53, primo comma e 101, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33,

comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.

413), "laddove subordina la pubblicità dell'udienza in cui si svolge

la trattazione della causa alla previa tempestiva istanza di almeno

una delle parti";

che, a parere della commissione rimettente, la disposizione

denunciata, condizionando alla valutazione discrezionale delle parti

costituite la pubblicità dell'udienza di trattazione delle

controversie tributarie, violerebbe: l'art. 101, primo comma, Cost.,

in quanto, trovando fondamento l'amministrazione della giustizia

nella sovranità popolare, dovrebbe ritenersi implicito in siffatto

precetto la regola generale della pubblicità dei dibattimenti

giudiziari; l'art. 53, primo comma, Cost., in quanto il principio di

trasparenza dell'obbligazione tributaria, enunciato nella sentenza di

questa Corte n. 50 del 1989, risulterebbe incompatibile con

l'esclusione della pubblicità dell'udienza; l'art. 24, secondo

comma, Cost., in quanto la norma denunciata impedirebbe alle parti,

sia in proprio che mediante i loro difensori, di essere presenti in

camera di consiglio prima della decisione e subordinerebbe la

discussione in pubblica udienza ad una apposita istanza da depositare

in segreteria e notificare alle altre parti costituite entro un breve

termine di decadenza;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e vanno

perciò riuniti per essere decisi con unica pronunzia;

che la questione, negli stessi termini in cui viene prospettata,

è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza

n. 141 del 1998;

che nelle ordinanze di rimessione non sono dedotti profili nuovi

o diversi che possano indurre questa Corte ad un riesame della

questione che deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma e 101,

primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria

regionale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte