Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 116legge 205/1999
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1

della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il

13 novembre 2000 dal giudice di pace di Trento nel procedimento

civile vertente tra Silva de Oliveira Gaddo Denise e la polizia

municipale di Trento, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie

speciale, n. 3 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza

ingiunzione, il giudice di pace di Trento ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la

disposizione censurata, posta a raffronto con l'art. 116, comma 13,

dello stesso codice, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza,

perché con analogasanzione amministrativa accessoria verrebbero

puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione

dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i

requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da

più di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico

formale di conversione;

che nella specie, infatti, la conducente sarebbe stata tratta

in inganno dalla dichiarazione dell'Automobil Club - ACI di Trento

che, ex art. 135, comma 2, cod. strada, aveva confermato la validità

della patente brasiliana fino al 28 marzo 2004;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata

inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che la

determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni,

siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia

discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le

scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione

delle sanzioni;

che, in particolare, quella accessoria del fermo

amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di

guida sia scaduta, non risulta essere sanzione né sproporzionata né

irragionevole, essendo coerente con la finalità perseguita in

generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare

una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente

pericolose (ordinanza n. 33 del 2001);

che infine, conformemente a quanto già affermato da questa

Corte (ordinanza n. 76 del 2000), va ribadito che nel nostro

ordinamento, ai fini della sicurezza della circolazione, la patente

estera può avere giuridico riconoscimento solo attraverso la sua

conversione, in mancanza della quale saranno applicati i rimedi

sanzionatori relativi alla guida senza patente;

che quindi la questione sollevata dal giudice di pace di

Trento è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

modificato dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice di pace di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte