Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 898/1970

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10

dicembre 1970, n 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dalla

Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Grandi

Franco e Clerici Anna, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 2 gennaio

1974.

Visto l'atto di costituzione di Clerici Anna;

udito nella camera di consiglio del 3 ottobre 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dalla Corte

d'appello di Milano nel corso di un procedimento civile tra Grandi

Franco e Clerici Anna è stata sollevata, in relazione agli artt. 7 e

138 della Costituzione e con riferimento all'art. 34 del Concordato tra

l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.

810, ed agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847

(erroneamente scambiata nel dispositivo dell'ordinanza con la legge da

ultimo indicata), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 10 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio";

che si è costituita in giudizio innanzi a questa Corte la signora

Clerici Anna, con deduzioni depositate il 20 dicembre 1973, nelle quali

conclude chiedendo che la Corte si pronunci sulla questione di

legittimità delle norme di legge ordinaria impugnate, con riferimento

alle norme costituzionali richiamate nell'ordinanza di rimessione.

Considerato che identiche questioni sono state dichiarate non

fondate da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e

manifestamente infondate con l'ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che

non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi

dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1970, n. 898,

recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata

in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione dalla Corte di

appello di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata

non fondata con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata

con l'ordinanza n. 127 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo. della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVAN NI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte