Sentenza n. 261/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma,
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni
sul processo penale a carico degli imputati minorenni), promossi con
n. 2 ordinanze emesse il 14 ottobre 1992 dalla Corte di Appello di
Bologna - Sezione per i minorenni nei procedimenti penali a carico di
Montanari Barbara e Braghieri Ivan, rispettivamente iscritte ai nn.
17 e 18 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di costituzione di Braghieri Ivan, rappresentato dai
genitori esercenti la potestà nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore
Giuliano Vassalli;
Uditi l'avvocato Davide Fratta per Braghieri Ivan e l'avvocato
dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze pronunciate il 14 ottobre 1992, la Corte di
appello di Bologna - Sezione per i minorenni, chiamata a decidere su
appelli proposti avverso sentenze di non luogo a procedere per
concessione del perdono giudiziale, ha sollevato, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati
minorenni), nella parte in cui prevede che il Giudice per l'udienza
preliminare possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere per
concessione del perdono giudiziale, decidendo allo stato degli atti.
Osserva il giudice a quo che la sentenza di non luogo a procedere
per concessione del perdono giudiziale implica che gli atti assumono
"definitivo rilievo probatorio" non a seguito di un accordo tra le
parti, ma in virtù di una delibazione del giudice che non può
essere rimossa dall'imputato, il quale rimane quindi privo di ogni
strumento per introdurre nuovi mezzi di prova al fine di contrastare
le risultanze così "cristallizzatesi".
Né a tal fine può soccorrere il rimedio dell'appello, in quanto,
essendo la relativa decisione ugualmente adottata allo stato degli
atti e poiché è comunque escluso l'esito dibattimentale nel caso di
appello del solo imputato, il diritto di difesa non può ritenersi
esercitato in quello che non può essere considerato "un vero e
proprio giudizio di primo grado".
Tale preclusione di attività probatoria si risolve, dunque, per
il giudice a quo, in una "rilevantissima compressione del diritto di
difesa" che assume rilevanza decisiva nel caso del perdono
giudiziale, giacché questo "presuppone il positivo accertamento del
reato e della sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa
dell'imputato".
2. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile od
infondata. La questione sarebbe inammissibile, secondo l'Avvocatura,
per difetto di rilevanza, in quanto la disposizione impugnata "è
norma che attiene ai poteri decisori del giudice di primo grado e che
il giudice di appello non deve applicare". Nel merito la questione
sarebbe infondata in quanto, come questa Corte ha avuto modo di
affermare (sent. n. 64/1991 e ord. n. 300/1991), l'udienza
preliminare non è fase di "accertamento della verità materiale" e
spetta al giudice individuare, anche su richiesta delle parti,
eventuali temi nuovi o incompleti ai fini del controllo che il
giudice deve compiere sulla domanda di giudizio avanzata dal pubblico
ministero. Non vi sarebbe quindi violazione del diritto di difesa, in
quanto i modi del relativo esercizio "possono essere diversamente
articolati in relazione alle speciali caratteristiche strutturali dei
singoli procedimenti".
3. - Con memoria del 13 febbraio 1993 si è costituita la difesa
di uno degli imputati per sostenere l'incostituzionalità della norma
sulla base di argomenti analoghi a quelli sviluppati dalla Corte
rimettente.
Nella memoria si è altresì osservato che la disposizione
denunciata vulnera anche il principio di uguaglianza, in quanto nei
confronti degli imputati minorenni "sarebbe preclusa quella ampia
possibilità di difesa che è invece riservata "agli adulti" dalla
normativa del giudizio avanti al giudice per le indagini preliminari
e del conseguente giudizio di primo grado". Considerato in diritto
1. - Entrambe le ordinanze sollevano, con argomentazioni
identiche, la medesima questione: i relativi giudizi vanno pertanto
riuniti al fine di essere decisi con un'unica sentenza.
2. - La Corte di appello di Bologna denuncia, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 32, primo
comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni),
nella parte in cui prevede che il giudice possa pronunciare sentenza
di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale.
Rileva a tal proposito il giudice a quo che la sentenza di non luogo
a procedere per concessione del perdono giudiziale si inquadra nel
modello offerto dall'art. 425 del codice di procedura penale, con la
conseguenza che l'appello dell'imputato è disciplinato dall'art. 428
dello stesso codice. Da ciò scaturisce che la pronuncia che il
giudice adotta all'esito dell'udienza preliminare "cristallizza" il
materiale probatorio raccolto, senza che all'imputato siano offerti
strumenti per dedurre elementi di prova contraria a quelle
risultanze. D'altra parte, anche in fase di gravame la decisione assume le caratteristiche di una pronuncia emessa allo stato degli
atti, giacché non è consentito al giudice di appello operare "un
ampliamento del costituto istruttorio" sulla base del quale il
giudice della udienza preliminare ha adottato la propria sentenza;
cosicché, osserva il rimettente, essendo escluso l'epilogo
dibattimentale nel caso in cui l'appello sia stato proposto dal solo
imputato, questi viene privato del diritto di difesa, essendo mancato
"un vero e proprio giudizio di primo grado". La compressione di tale
diritto, conclude il giudice a quo, assume poi una "decisiva
rilevanza" nel caso della concessione del perdono giudiziale, in
quanto, a differenza di altre cause che legittimano l'adozione della
sentenza di non luogo a procedere, la concessione di quel beneficio
"presuppone il positivo accertamento del reato e della sua
riconducibilità alla condotta dolosa o colposa dell'imputato".
3. - Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di
inammissibilità, per difetto di rilevanza, che l'Avvocatura dello
Stato solleva sul presupposto che la norma censurata atterrebbe "ai
poteri decisori del giudice di primo grado e che il giudice di
appello non deve applicare". Posto, infatti, che la disposizione
impugnata costituisce il necessario referente normativo che traccia i
confini entro i quali il giudice dell'udienza preliminare è chiamato
a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, e considerato che
è proprio quella sentenza a formare oggetto del giudizio di
impugnazione, risulta, allora, del tutto evidente, che il giudice di
appello può ritenere legittima la propria investitura ai fini della
celebrazione della fase di gravame soltanto attraverso la previa
delibazione della legittimità della fonte normativa sulla cui base
la pronuncia impugnata è stata emessa.
Nel merito, la questione è infondata. Questa Corte, infatti,
chiamata a pronunciarsi su questione analoga (v. sentenza n.
77/1993), ha avuto modo di affermare che, alla stregua delle
previsioni dettate dall'art. 3, lettera l), della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, l'istituto della opposizione è stato delineato
dal legislatore delegante quale rimedio "inteso a consentire
l'accertamento dibattimentale nelle ipotesi in cui la pronuncia del
giudice della udienza preliminare contiene un enunciato in punto di
responsabilità che la parte deve avere la facoltà di rimuovere per
poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova". Da ciò si
è tratto il corollario "che il diritto a proporre l'opposizione deve
essere riconosciuto non solo quando la pronuncia sulla
responsabilità è coessenziale alla sentenza che definisce l'udienza
preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando la
responsabilità dell'imputato è ontologicamente presupposta, come
nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata,
come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto
di imputabilità a norma dell'art. 98 del codice penale". Tali
rilievi hanno dunque comportato la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14
gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui non prevede la possibilità
di proporre opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere
con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità
dell'imputato, restando così assorbita nella statuizione della Corte
proprio l'ipotesi della concessione del perdono giudiziale che forma
oggetto della specifica questione sollevata dal giudice a quo. Al
minorenne nei confronti del quale viene pronunciata sentenza di non
luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, è così
offerta la possibilità di rimuovere, attraverso l'opposizione, la
pronuncia adottata in sede di udienza preliminare e dar corso alla
celebrazione del dibattimento, nel cui ambito è posto in condizione
di esercitare compiutamente il proprio diritto alla prova. Resta,
pertanto, integralmente soddisfatto il petitum che il rimettente
mostra di perseguire, giacché la lamentata compressione del diritto
di difesa che scaturirebbe dalla assenza di "un vero e proprio
giudizio di primo grado" trova, invece, immediato ristoro attraverso
il rimedio della opposizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli
imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dalla Corte di Appello di Bologna - Sezione per i
minorenni, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte